Cass. pen, sez. V, Sent. n. 28627 Pres. Nardi - Est. Vessichelli

Impugnazione archiviazione GIP

10/07/2008

“Gravato per Cassazione il decreto con il quale il GIP di Urbino, a fronte della richiesta di archiviazione avanzata dal PM e della opposizione a tale richiesta proveniente dalla persona offesa, ha dichiarato la inammissibilità della opposizione e ha disposto l’archiviazione”. “Deduce il ricorrente, parte offesa la violazione degli artt. 409, 410 e 127 cpp”. “In particolare lamenta che, pur avendo rappresentato al GIP gli elementi investigativi da acquisire, tali da giustificare la instaurazione della procedura camerale, lo stesso giudice avesse disatteso tale richiesta e deciso per l’accoglimento della tesi del PM, senza il previo contraddittorio previsto dall’art. 127 cpp”. La Corte, accogliendo il ricorso e cassando senza rinvio il provvedimento impugnato, così ha motivato: ……“deve ritenersi che oltre il giudizio di (non) pertinenza o (non) rilevanza, il giudice non possa spingersi ai fini della valutazione della ammissibilità della opposizione e che gli è inibito, fuori di tali ipotesi, provvedere “de plano” quando vi è la rappresentazione di indagini finalizzate alla acquisizione di elementi dotati dei connotati di pertinenza e rilevanza. Si è infatti rilevato che il giudice, investito della opposizione a richiesta di archiviazione, deve limitarsi a valutarne l’ammissibilità in rapporto alla pertinenza rispetto alla notizia di reato e alla rilevanza degli elementi di indagine proposti, mentre eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, nella misura in cui si risolvessero in una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva che è inibita al giudice in assenza di contraddittorio. Ciò che il giudice può apprezzare come irrilevante, ai fini di una legittima pronuncia de plano sulla inammissibilità della opposizione, dunque, è la proposta di investigazione suppletiva dell’opponente quando difetti di incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti. Nel provvedimento impugnato non risulta che si sia fatto uso corretto, in concreto, di tali principi”……“In conclusione, il giudizio sulla inammissibilità della opposizione risulta formulato in termini non conformi al dettato normativo come interpretato dalla giurisprudenza e tanto giustifica l’annullamento del provvedimento adottato senza avere instaurato il necessario contraddittorio”.

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