Studio legale Valentini
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SELVAGGINA – DANNI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA’
08/01/2010
La REGIONE MARCHE proponeva ricorso avverso sentenza del TRIBUNALE di PESARO, nella parte in cui la riteneva responsabile dei danni subiti dalla autovettura del sig. X a seguito dell'impatto con un capriolo, che aveva improvvisamente attraversato la strada statale, riformando la sentenza n. 59/2002 GdP Novafeltria che invece riteneva responsabile del danno la Provincia. Per il Tribunale la L.R. Marche 5 gennaio 1995, n. 7, affida alle Province solo il controllo della fauna selvatica in soprannumero (art. 25) ed impone alle stesse l'obbligo di provvedere, anche tramite la stipulazione di polizze assicurative, al risarcimento dei danni arrecati dagli animali selvatici alle coltivazioni agricole e limitatamente a zone specificamente individuate, senza prendere in considerazione altri tipi di danni ed in particolare quelli alla circolazione di veicoli; che la Legge Statale 11 febbraio 1992, n. 157, affida alle Regioni i poteri di gestione, controllo e tutela della fauna selvatica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, e che pertanto spetta alle Regioni medesime adottare tutte le misure idonee ad evitare tal genere di danni. La Regione pertanto è responsabile in quanto comunque titolare dei poteri di gestione (Corte Cass. n. 8740 e 8788 del 1991; n. 13956 del 1999). Veniva altresì addebitata la responsabilità per il sinistro, premessa l'inapplicabilità alla fauna selvatica dei principi di cui all'art. 2052 cod. civ., per colpa alla Regione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., sul rilievo che X procedeva a velocità moderata, che l'animale ha fatto irruzione sulla strada all'improvviso, e che si sono verificati molti incidenti analoghi, negli ultimi anni, sì che il danno era prevedibile ed avrebbero dovuto essere approntate misure di vigilanza, in particolare facendo predisporre adeguata segnaletica stradale. La sentenza veniva impugnata reputando la Regione che la responsabilità dell'accaduto avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente alla Provincia, viste le funzioni proprie e non delegate dalla Regione, in tema di caccia, pesca e protezione della fauna selvatica previste ex L. n. 142 del 1990, art. 14, lett. f) e il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 19, lett. c) ed f), sulla base anche del principio di sussidiarietà e visto altresì che la L.R. Marche n. 7 del 1995, art. 1, attribuisce alle province le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della materia, spetta altresì alle Province provvedere al ripopolamento ed all'abbattimento dei capi in eccesso; nonché al risarcimento dei danni provocati dagli animali ai fondi agricoli, utilizzando allo scopo apposito fondo regionale; stipulare contratti di assicurazione per il risarcimento di tutti i danni provocati dalla fauna selvatica e non solo di quelli arrecati alle colture (art. 34 L.R. cit.). Il motivo è stato ritenuto fondato. “La L. 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 26) prevede un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili, cioè dei danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica. Analoghe disposizioni sono contenute nelle diverse leggi regionali, che però non specificano in caso di danni a terzi. Ciò detto, la Corte ha individuato i poteri che spettano alla Regione o alla Provincia (o ad entrambe), attraverso una ricostruzione della normativa in materia. La L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, attribuisce alle province la protezione della fauna selvatica (comma 1, lett. f), nelle zone che interessino in parte o per intero il territorio provinciale. La L. 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che le province attuano la disciplina regionale