Compravendita – mancata pattuizione del corrispettivo – assenza di prova – ammissioni delle parti, entrambi imprenditori – rilevanza

10.10.2023 – Corte di Appello di Ancona sent. 1464/2023 – Pres. Marcelli est. Marziali

18/10/2023

(Omissis) RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - La vicenda processuale e la sentenza di primo grado   La società X S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società P SRL per il mancato pagamento di un totale di n.  piante di Alloro. Queste piante sarebbero state suddivise in due forniture: la prima, composta da 645 piante, era stata fatturata il 30 giugno 2012 per un importo di omissis  euro, mentre la seconda, costituita da 695 piante, era stata fatturata il 31 luglio 2012 per un totale di omissis euro, per un ammontare complessivo di omissis euro, Iva inclusa. La società P S.R.L. aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo l'esistenza di un collegamento tra X S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA e la società W S.R.L. Questo     collegamento, secondo l'opponente, configurava un "gruppo societario", e quindi le                        obbligazioni contrattuali stipulate con W S.R.L. sarebbero                              state vincolanti anche per X S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA. Nel corso del processo, la società X S.R.L. ha contestato le argomentazioni dell'opponente, ribadendo che le due società erano distinte e prive di     collegamenti diretti. In particolare, ha sottolineato che il contratto del 9 novembre 2010, citato dall'opponente, riguardava una fornitura diversa e che le condizioni di consegna e il tipo di piante fornite differivano da quelle oggetto della controversia. Il Giudice di primo grado ha preso la sua decisione sulla base dei seguenti snodi : 1)                       Alla luce anche delle visure camerali, e ha riscontrato che al momento della conclusione del contratto del 9 novembre 2010, le due società avevano composizioni azionarie completamente diverse. Di conseguenza, le due società non condividevano quote di capitale sociale tra loro. 2)                   Il contratto allegato dalla P S.R.L. datato 9 novembre 2010, che indicava un prezzo unitario di 30 euro, era relativo a una fornitura completamente diversa rispetto a quella oggetto di causa. Questo contratto riguardava la fornitura di piante di Alloro e Ligustro per scopi specifici, con condizioni di trasporto e tempi di consegna differenti. 3)                       La relazione del nominato CTU ha confermato che le due forniture erano indipendenti e distinte. Egli ha sottolineato che le piante erano state fornite in tempi e da fornitori differenti.        Sulla base di ciò, il primo giudice ha concluso che le due forniture erano chiaramente separate per specie, qualità, quantità, altezza e sviluppo vegetativo delle piante, nonché per i termini di esecuzione. Di conseguenza, l'opposizione della P S.R.L. è stata ritenuta infondata e respinta.

2  - L’appello

La società P SRL presenta i seguenti motivi di appello I motivo di appello: erroneità ed illogicità della sentenza impugnata là dove, a pag. 5, il giudice dichiara di condividere integralmente gli esiti della ctu del dott. F in quanto immuni da vizi logici, traendone l’errata conclusione della congruità del prezzo di vendita praticato dalla società X srl e così, in effetti, contraddicendo le risultanze della ctu agli atti. Difetto di motivazione della sentenza. Violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova; II motivo di appello: erroneità della sentenza là dove, alle pagg. 4 e 5, ritiene che le forniture 2010/2011 e 2012 non siano riferibili ad un unico centro di interessi essendo le                                           compagini societarie della X srl e della W srl alla data del contratto (9.11.2010), distinte e che, pertanto, le condizioni praticate con contratto 9.11.2010 non possano applicarsi alla successiva fornitura del 2012; III motivo di appello: erroneità della sentenza impugnata là dove, a pag. 3, ritiene abbandonata la domanda di estromissione dal giudizio di P srl e conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui, a pag. 6, condanna l’opponente                                       al pagamento delle spese di lite del terzo chiamato, ritenendo la chiamata in causa necessitata dalla linea difensiva dell’appellante; IV motivo di appello: erroneità della sentenza nel capo relativo alla refusione delle spese di lite in favore della P srl. La società P S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA si è costituita ed ha argomentato per il rigetto dell’appello . Così pure ha fatto W SRL.

3  – Analisi preliminare della normativa di riferimento

Poco o nulla hanno detto le parti, nella loro pur non breve disamina effettuata nelle rispettive difese, circa i riferimenti normativi rilevanti nella fattispecie. Innanzitutto, l’art. 1474 c.c. recita Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità (o da norme corporative) , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.[ vale a dire l’Art. 1473 - Determinazione del prezzo affidata a un terzo] Non è possibile stabilire quale sia il prezzo “normalmente” praticato dal venditore perché uno dei pochi dati certi è che la fornitura invocata da parte appellante come precedente (ed a parte la diversa soggettività giuridica del venditore, affermata in sentenza e pur contestata nell’appello) era disomogenea rispetto alla seconda fornitura. Per Cass. Sez. 2, n. 25804 del 18/11/2013 la preferenza accordata dall'art. 1474, primo    comma, cod. civ., in caso di mancata indicazione espressa del prezzo della cosa venduta, al criterio di determinazione consistente nel prezzo correntemente praticato dal venditore, è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche a quelle specifiche, le quali, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi                                        uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento. Osservazione quasi banale per quanto appare logica. Non si tratta, poi, di    cose aventi un prezzo di borsa o di mercato. Non c’è contratto scritto e non c’è alcun riferimento ad un “giusto prezzo”: né il riferimento al giusto prezzo si ricava aliunde. Anzi, proprio partendo da questa ultima notazione, e cioè la mancanza di qualsiasi prova sul corrispettivo che le parti intendevano consensualmente dare alla merce acquistata, si deve necessariamente passare ad esaminare se il corrispettivo può essere ricavato in qualche modo ex actis.

4 – La “non contestazione” sul prezzo

  Pacifico è l’acquisto di merce, chiaramente determinata e non oggetto di alcuna contestazione. Una prima “non contestazione” viene invocata da parte appellata, laddove controparte fa riferimento ad una sua momentanea impossibilità di pagamento . Si tratta della pec a firma S, dal seguente tenore In merito a quanto in oggetto, Vi informiamo che abbiamo già riferito al Dott. A a seguito di Sua specifica richiesta, che abbiamo avuto il blocco del bonifico mensile del G.S.E. spa. Pertanto non avendo disponibilità sul c/c non siamo in grado di fare alcun pagamento. Come già detto, in occasione del colloquio telefonico avuto con il Dott. A, appena la situazione si normalizza, sarà ns. premura definire quanto da Voi richiesto….” Tale PEC è del 5.1.2015 ed è pertanto, successiva, rispetto alla raccomandata con cui si contesta il prezzo fatturato. Non si fa, in tale PEC, alcuna modifica alla dichiarazione di contestazione sul prezzo e questa deve intendersi pertanto non rinunciata, dovendosi riferire la disponibilità al pagamento circoscritta al minor prezzo di omissis euro. Questo infatti il tenore della raccomandata, datata 25.11.14 e spedita il 27.11.14 : “con la presente siamo a formalizzare i continui solleciti verbali con i quali da tempo Vi stiamo chiedendo di rettificare il prezzo dei prodotti fornitoci con le vostre fatture di cui all'oggetto ed in particolare siamo a richiedervi di rettificare il prezzo da Voi applicato per la fornitura di piante LAURUS NOBILIS VASO da euro omissis a euro omissis. Come eravamo d'accordo, ta fornitura doveva essere effettuata allo stesso prezzo da noi in precedenza pagato presso altro fornitore ovvero euro omissis a pianta. Comunque, nell'attesa di ricevere quanto prima vostra nota di accredito, provvederemo ad inviarvi un acconto sulle fatture in oggetto relativamente a quanto effettivamente dovuto come da accordi.” Pertanto l’unico accordo sul prezzo che risulta pacificamente è su quello minore di omissis euro, poi ribadito anche in sede di opposizione al d.i. Orbene, la stessa parte venditrice dichiara che in ordine alla determinazione del prezzo vi erano stati accordi verbali non altrimenti provati. È importante osservare, a tal proposito, che non è stata data o richiesta prova specifica, anche solo orale, in punto di tali accordi verbali, né l'atto di costituzione in appello di entrambi i soggetti appellati contiene la richiesta di poter provare tale circostanza, anche solo in via subordinata rispetto alla mera richiesta di conferma, dal punto di vista logico-giuridico, della sentenza impugnata . Ne discende la sostanziale correttezza della impostazione processuale data dal primo giudice istruttore che si è occupato della causa in primo grado e che ha concesso la sospensiva della provvisoria esecuzione di cui era munito il decreto ingiuntivo, anche se si potrebbe dire che tale rigetto integrale delle istanze di parte venditrice era eccessivamente rigido in punto di minor somma non contestata rispetto alla quale, verosimilmente in misura prudenziale, non si è ritenuto da parte del predetto giudice istruttore di concedere neppure una provvisoria esecuzione parziale. Ne discende, altresì, l'irrilevanza della disposta consulenza tecnica d'ufficio, che sicuramente non poteva sopperire alla mancanza di un consenso a seguito di una libera contrattazione fra le parti, rispetto alla quale non si potevano applicare i principi di cui all'articolo 1474 del codice civile, come sopra visto. Che si tratti, infatti, di piante di maggior pregio o valore non giustifica ancora il far dipendere il prezzo da valori di mercato non altrimenti determinati e che comunque cedono il passo alla libera contrattazione in virtù del principio generale dell'autonomia privata .

5  – La posizione del terzo chiamato in primo grado

  L’accoglimento, nel merito, delle richieste di parte opponente in primo grado rispetto alla minor somma dovuta per la merce e la soccombenza – anche ex art. 97 c.p.c. – rispetto a tale domanda anche di W SRL rende superfluo l’esame del III motivo di appello.

6  – Le spese processuali di I e II grado.

  Al momento dell’opposizione, la parte appellante non aveva pagato nulla, neppure rispetto alla minor somma di omissis euro per pianta dalla stessa affermata. Le spese del giudizio di primo grado debbono pertanto essere compensate tra tutte le parti. Fanno eccezione le spese della disposta ctu, cui l’appellante si è opposta e che, come detto, appariva del tutto superflua. Esse debbono disporsi, in solido, a carico delle due parti appellate. Le spese del secondo grado debbono invece essere a carico delle due parti appellate e si liquidano come da parametri medi di riferimento. p.q.m.   La Corte, in riforma dell’impugnata sentenza 1)       Revoca il d.i. opposto 2)       Dispone la condanna di P S.R.L. al pagamento, in favore di X S.R.L., della somma di € omissis con interessi dalla data di richiesta del d.i. (omissis)

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