Studio legale Valentini
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Appalto pubblico - esclusione
17/10/2007
La ricorrente risultava aggiudicataria in una gara ad evidenza pubblica di appalto per fornitura di beni indetta da un Comune. Per un errore di trascrizione dell’offerta, il prezzo di aggiudicazione risultava inferiore a quello effettivamente voluto dalla ricorrente. Il Comune, ritenendo la ricorrente inadempiente, statuiva l’incameramento della cauzione. Proponeva la ricorrente ricorso straordinario al Capo dello Stato, che veniva parzialmente accolto conformemente al parere reso dalla Sezione, previa concessione di cautelare sospensione del provvedimento impugnato. Questa la motivazione : “Il Collegio, peraltro in linea con quanto deciso in sede cautelare, ritiene che il ricorso sia da accogliere in parte, nei termini in seguito esplicati”….. …“esclusa l’accoglibilità del ricorso nella parte in cui si chiede il riconoscimento della spettanza dell’aggiudicazione a diverse condizioni di prezzo, va viceversa disposto l’annullamento della delibera 30.4.2004 n. 48, nella parte in cui ha dichiarato l’inadempienza della società ricorrente e disposto l’incameramento della cauzione. Se da un lato, invero, non può riconoscersi, a fronte del possibile errore in cui è originariamente incorsa la ricorrente, un suo diritto ad ottenere l’aggiudicazione alle condizioni di prezzo indicate con chiarezza ed inequivocità solo in un secondo momento, dall’altro va stigmatizzato l’operato dell’Amministrazione laddove ha riconosciuto l’inadempimento della ricorrente, nonostante questa si fosse già attivata nel chiarire gli esatti termini dell’offerta presentata. Il Collegio ritiene quindi che il ricorso sia da accogliere con annullamento della delibera n. 48/2004, nella sola parte in cui è stato disposto l’incameramento della cauzione.”