Cons. Stato, sez. VI - Sentenza n. 6235/08 - Pres. Varrone - Est. Colombati

Sentenza di ottemperanza - appello - giudicato

12/12/2008

Con una prima sentenza n.3773 del 2000 il Tar della Puglia, Sezione Lecce, aveva accolto il ricorso proposto da x, y e z avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione dei beni e attività culturali sull’istanza diretta ad ottenere il premio per il ritrovamento di reperti archeologici ex art. 44 della legge n. 1089 del 1939 in terreni di loro proprietà ubicati in Comune di… Con tale decisione il Tar aveva dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, provvedendo alla liquidazione del suddetto premio. Poiché la p.a. aveva liquidato il premio solo per il periodo 1973/83 i signori x, y e z, originari ricorrenti, proponevano ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971 per la nomina di un Commissario d acta. Il Tar con la sentenza n. 4296 del 2002 respingeva il ricorso, dopo aver rilevato che la p.a. non era rimasta inadempiente, ma aveva eseguito almeno in parte la precedente decisione del Tar medesimo, e che ogni questione sulla quantificazione del premio esulava dall’oggetto del giudizio. Avverso questa seconda sentenza proponevano appello i soli signori x e y , e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2972 del 2007 accoglieva l’appello, considerando che la domanda formulata in primo grado e riproposta in appelo dovesse considerarsi come richiesta di ottemperanza rispetto alla sentenza del Tar Lecce n. 3773 del 200 passata in giudicato e che una liquidazione soltanto parziale, perché riferita al periodo temporale 1973/1983 non escludeva che il privato potesse agire in sede di ottemperanza per l’integrale esecuzione del giudicato. Tale statuizione, stabiliva il consiglio di stato “avveniva nei limiti della quota spettante ai due ricorrenti”e cioè dei signori x e y osservando che “ il giudicato si è formato anche in favore di altro soggetto, che non ha agito in sede di ottemperanza” e cioè la signora z. La sentenza Tar Lecce n. 4296 del 2002 veniva quindi annullata. Successivamente la Sig. z provvedeva ad inoltrare al Ministero dei beni culturali una diffida, notificata il 24.10.07 “ per l’integrale esecuzione della sentenza del Tar Puglia Sez. Lecce n. 3773 del 2000 giusta altresì quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 2972 del 2007”. Rimasta ancora inadempiente la p.a. la Sig.ra z notificava il 10.04.08 ricorso al Tar Lecce ex art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971” ma in realtà per ottenere l’inottemperanza del Tar Lecce n. 3773 del 2000”. Il Tar Lecce con sentenza n. 2212 del 2008 dichiarava inammissibile l’istanza sostenendo che la signora z non aveva proposto appello avverso la precedente decisione dello stesso Tar n. 4296 del 2002 con la quale era stata respinta la prima istanza ex art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971; ne derivava, a parere di quel giudice, che la ricorrente aveva fatto acquiescenza a quella sentenza n. 4296 del 2002 che nei suoi confronti acquisiva autorità di cosa giudicata, a nulla rilevando l’annullamento di quella decisione pronunciato con sentenza del Consiglio di Stato n. 2972 del 2007 che esplicava i suoi effetti unicamente nei confronti dei Sig.ri x e y unici appellanti. Questa ultima sentenza del Tar Lecce n. 2212 del 2008 è stata appellata dalla Sig.ra z. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Queste le motivazioni salienti della decisione : …“ va osservato che la domanda formulata in primo grado ( con la forma dell’impugnativa del silenzio e della richiesta della nomina di un Commissario ad acta ) e riproposta con il presente grado deve essere considerata come istanza di ottemperanza alla favorevole decisione del Tar Lecce n. 3773 del 2000 passata in giudicato. Ai fini di garantire un’effettiva tutela al privato ben può il Giudice convertire una formale domanda con altra di cui possegga i requisiti formali e sostanziali ; nella specie è pacifico che la sentenza del Tar Lecce n. 3773 del 2000 è passata in giudicato, che l’actio in iudicato può essere esperita nel termine decennale ( che non è interamente trascorso ), che la domanda è stata preceduta da regolare diffida ; ne deriva che il giudice di primo grado doveva ritenere ammissibile il ricorso, previa una sua conversione in una richiesta di ottemperanza ad un giudicato ormai formatosi”…. Né è di ostacolo che la Sig.ra z non abbia proposto appello avverso la sentenza del Tar Lecce del 2002, perché trattasi di sentenza di rito che non ha natura e autorità di cosa giudicata e che, per un principio sostanzialistico, non impedisce di esperire l’actio iudicati nel prescritto periodo decennale ; actio iudicati che si giustifica proprio perché l’adempimento della p.a. come già osservato dal Consiglio di Stato per altri due soggetti interessati alla vicenda è stato soltanto parziale”… Ne deriva , mutuando la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato VI n. 2972 del 2007 che l’Amministrazione dello Stato è tenuta alla liquidazione del premio per l’intero periodo ( dall’ 1.01.1962 al 12.12.99 ) oltre interessi legali già riconosciuti dal Tar, nei limiti della quota spettante all’attuale appellante”…

© Artistiko Web Agency