Corte App. Ancona - Ordinanza 30/01/2009 - Pres. De Robertis - Rel. Centinaro

Separazione dei coniugi - Provvedimenti Presidenziali - Reclamo

30/01/2009

Il Presidente del Tribunale di Ancona , con provvedimento emesso all’esito della fase presidenziale di comparizione delle parti a seguito di ricorso per separazione coniugale li autorizzava a vivere separati e poneva a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie rivalutabile annualmente su base ISTAT. Avverso tale decreto proponeva gravame la moglie deducendo il travisamento dei fatti ad opera del primo giudice, ed evidenziando che, in considerazione delle entrate reddituali del marito e della assai cospicua consistenza del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, la misura dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, priva di redditi propri, nonché in considerazione della durata della convivenza coniugale ed all’alto livello del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, avrebbe dovuto esser fissato in somma ben superiore. La Corte ha respinto il reclamo. Queste le parti salienti della motivazione: ….”Osserva la Corte che nella presente fase (che è di reclamo avverso il provvedimento provvisorio presidenziale) l’ottica cognitiva “ allo stato degli atti “ deve necessariamente basarsi sulle evidenze documentali già acquisite e sulle evidenze desumibili dalle dichiarazioni delle parti in sede di comparizione, oltre che, se del caso, su obiettivi fattori di prova logica che siano evidenti “prima facie”, mentre invece non potrà effettuarsi una valutazione organica ed esaustiva delle rispettive esigenze e risorse delle parti, giacchè tale valutazione organicamente esaustiva presuppone il compimento della istruttoria, che andrà portata avanti – eventualmente con accertamenti di natura tecnica – da parte del G.I. nominato : solo all’esito di tale esauriente istruttoria sarà dunque possibile avere un quadro definitivo. Si deve quindi ritenere che,”…. a seguito di reclamo ex art. 708 CPC ” la cognizione della Corte di Appello non possa se non avere carattere delibativi sommario circa la congruità logico-giuridica dei provvedimenti assunti, con esclusione di ogni approfondimento storico o tecnico che è riservato alla apposita fase istruttoria: ciò comporta che la prospettiva di riforma dei provvedimenti reclamati,nella prospettiva della istruttoria ancora da compiersi, presuppone il rilievo profili di illegittimità o di incongruità che siano “ prima facie” manifesti ed evidenzi in base alla obiettività di quanto risulta allo stato degli atti, riservata restando alla successiva fase istruttoria ogni più articolata ed approfondita valutazione. Nel caso di specie, va evidenziato che la determinazione, da parte del primo giudice, di un assegno di mantenimento in favore della moglie nella predetta misura di EURO mensili non si presenta, allo stato degli atti, manifestamente irragionevole ed incongrua rispetto al quadro fattuale, così come apprezzabile nella presente fase di deliberazione sommaria”…… ”Solo all’esito della espletanda istruttoria, previo accertamento della effettiva consistenza delle entrate reddituali periodiche del marito, oltre che delle consistenze patrimoniali, sarà possibile stabilire (tenendo se del caso conto anche della eventuale capacità professionale della moglie ) se la predetta somma sia o meno suscettibile di significata variazione incrementativa in rapporto al livello delle aspettative di qualità di vita”…

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