Studio legale Valentini
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10.7.2023 Corte di Appello di Ancona – Ordinanza – Pres. Federico Est. Ercoli
14/07/2023
(omissis) … “Letta l’istanza in data 29.06.2023 avanzata dal procuratore di parte appellante di rimessione in termini per la nomina del ctp e di adozione dei provvedimenti in relazione alla rinnovazione dell’inizio delle operazioni peritali sull’assunto della mancanza di comunicazione, da parte della cancelleria, del deposito del verbale di giuramento da parte del CTU ed in ragione di quanto indicato nella medesima ordinanza con cui era stato posto a carico del CTU l’onere di depositare la documentazione attestante l’avvenuta comunicazione alle parti costituite dell’inizio delle operazioni peritali; rilevato che il CTU, nel provvedere al deposito della dichiarazione di giuramento, ha proceduto a comunicare data e luogo di inizio delle operazioni peritali; che tale dichiarazione deve ritenersi esaustiva dell’onere posto a carico del CTU di comunicazione alle parti dell’inizio delle operazioni peritali in quanto equiparabile a quella effettuata oralmente dall’ausiliare in ipotesi di udienza in presenza; che l’ulteriore previsione di cui alla richiamata ordinanza attiene alla possibilità, comunque riconosciuta al CTU, di procedere alla comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali in data successiva a quella del giuramento con onere di comunicare alle parti l’inizio delle operazioni peritali; che, pertanto, la richiesta di rimessione in termine non può ritenersi meritevole di accoglimento; P.Q.M. Rigetta l’istanza di remissione in termini avanzata da X e Y (omissis)