Studio legale Valentini
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20.1.2023 Trib. Pesaro Sent. 49/2023 – Est. Mosci
06/02/2023
Con atto notificato in data 4/11/2020 il Comune di X ha citato in giudizio la Soc. V s.r.l. in liquidazione – quale impresa esecutrice dell’intervento di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del Piano Regionale di Edilizia Residenziale per il biennio 2004-2005, approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 168 del 2.2.2005 e di quello provinciale, approvato con D.G.P. n. 179 del 19/5/2006 e n. 202 del 31/5/2006 dalla Provincia di Pesaro – Urbino. P. in qualità di Direttore dei Lavori – unitamente a F. in qualità di Responsabile del procedimento de quo del Comune di X affinché fosse accertata la responsabilità dei convenuti nella esecuzione della convenzione regolatrice dall’intervento di edilizia residenziale pubblica citato e condannati i medesimi alla restituzione, in favore del Comune di X delle seguenti somme: € (omissis) corrispondente alla quota di finanziamento pubblico indebitamente sottratto alla sua originaria destinazione; € (omissis) corrispondente al prezzo d’acquisto dei quattro appartamenti in forza di Decreto di trasferimento con il quale il Tribunale di Pesaro, in funzione di G.E., ha disposto il trasferimento in capo al Comune di X; € (omissis) pari alla somma necessaria al completamento dei 4 appartamenti oggetto della procedura esecutiva immobiliare contro la Soc. V ed acquistati all’asta dal Comune di X. Inoltre, il Comune di X ha chiesto la condanna di F. al risarcimento del danno d’immagine causato al Comune a causa della condotta tenuta dal Responsabile del procedimento nella vicenda oggetto del presente giudizio. Si sono ritualmente costituiti F. e P. mentre Soc. V s.r.l. in liquidazione è rimasta contumace. F. in sede di costituzione in giudizio, ha chiesto la autorizzazione alla chiamata in causa di M amministratore unico della società V dall’11/02/2008 al 2/9/2010 e di W liquidatore, a far data dal 2/9/2010, nonché di Insurance al fine di essere tenuto, dai medesimi, indenne. A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, si sono costituiti M e Insurance. P ed M, nelle rispettive comparse, hanno disconosciuto le firme apposte in calce al QTE finale ed in calce alla pagina individuata come dichiarazione di conformità pagina AN 5/3 (doc. n. 11 e doc. 9 – all. parte attrice). (omissis) Il Comune di X ha dichiarato di volersi avvalere delle scritture private oggetto di disconoscimento. Con ordinanza del 2/11/2021 è stata ammessa CTU tecnica e CTU grafologica ed è stato ordinato, ai sensi dell’art. 210 e dell’art. 213 cpc, al Comune di X, il deposito de: