Esame maturità – ammissione con riserva – superamento esame di Stato -principio assorbimento – difetto interesse

12.7.2024 – TAR Marche – Sent. 659/2024 – Est. De Mattia Pres. Ianigro

15/07/2024

Con ricorso e contestuale richiesta di misura monocratica l’istante impugna il provvedimento di non ammissione all’esame di maturità. Il TAR ha così motivato … “Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti in udienza; Considerato che: - con decreto monocratico n. 95 del 17 giugno 2024, è stata accolta l’istanza cautelare formulata dal ricorrente ai fini dell’ammissione con riserva alle prove dell’esame di maturità relativo all’anno scolastico 2023/2024; - in data 5 luglio 2024, i difensori del medesimo hanno depositato gli esiti degli esami, da cui risulta che il ragazzo ha sostenuto le prove e ha superato l’esame di Stato; Ritenuto che possa farsi applicazione, nel caso di specie, del principio giurisprudenziale secondo cui il superamento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione o il conseguimento della promozione alla classe superiore da parte dell’alunno che sia stato ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo assorbe il giudizio negativo precedentemente espresso (ex multis, TAR Marche, Ancona, Sez. II, 28 dicembre 2023, n. 910; TAR Emilia Romagna, Bologna, 4 maggio 2023, n. 271; TRGA Bolzano, 24 luglio 2023, n. 258; TAR Umbria, Perugia, 6 agosto 2020, n. 352), con conseguenziale improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di non ammissione; Rilevato, infatti, che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva dello studente, che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato, sicché, in entrambe le ipotesi, il giudizio positivo si fonda su una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella su cui si basava il precedente giudizio di non ammissione (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 giugno 2018, n. 6222; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2013 n. 258; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 29 giugno 2012 n. 462); Ritenuto, quindi, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, come peraltro eccepito all’udienza camerale del 11 luglio 2024 e come pure richiesto dal ricorrente; …”

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