Studio legale Valentini
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03.03.2025 - Tribunale di Urbino - Sent. 60/2025 Est. Trebbi
06/03/2025
-omissis- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con I. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte. A nel 2008, al fine di aprire una Lavanderia Industriale ad omissis decideva di acquistare, finanziato dal leasing denominato W S.p.A." un capannone per un importo di € omissis confinante con un altro di proprietà del Geometra B incaricato della D.L.. La società di leasing finanziò l'importo di euro omissis e contestualmente all'atto, veniva erogata la prima tranche di euro omissis. L'attore lamenta che il D.L. Geom B avrebbe stimato l'intero importo dei lavori, comprese le opere elettriche, idrauliche, di impiantistica speciale e di macchinari per trasformare una porzione di capannone al grezzo, in € omissis e che invece, da una perizia di parte detti lavori venivano stimati in un ulteriore importo in euro omissis (molto maggiore n.d.r.) rivolgendo al B una domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità professionale quantificandolo in € omissis. A conveniva così in giudizio il Geom B e C, figlia del primo e anch'essa esercitante la professione di geometra. Si costituivano in giudizio i convenuti B e A rassegnando le conclusioni di cui in atti e chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo D Assicurazione spa al fine di farsi manlevare in casa di soccombenza e la prima udienza veniva rinviata per assolvere l’incombente. In data 7.11.2019 si costituiva la terza chiamata D. All'udienza del 24.06.2020 parte convenuta comunicava l'avvenuto decesso del Geom. B con conseguente interruzione del giudizio. In data 1.09.2020 A depositava ricorso in riassunzione chiedendo al G .I. di disporsi la prosecuzione del processo. Medio tempore con comparsa in riassunzione si costituiva la convenuta Geom. C in proprio, la quale dichiarava di aver accettato l'eredità del padre Geom. B , deceduto in data omissis , con beneficio di inventario. Rimanevano invece contumaci gli altri eredi. B avendo accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario è erede a tutti gli effetti (Cass n. 23961/2019) e nel giudizio odierno ricopre la duplice veste di parte, in proprio, e di erede di B. La compagnia assicurativa faceva rilevare che l'unico soggetto assicurato con la stessa era il Geom. B e che quindi la domanda di garanzia avanzata dal Geom. C doveva essere rigettata. Inoltre sollevava l'eccezione di prescrizione del diritto del B derivante dal contratto assicurativo per avere Io stesso denunciato il sinistro oltre il termine, oltre ad una serie di esclusioni di garanzie previste in polizza. In primis va esaminato il contratto di leasing mobiliare stipulato tra W (concedente) e A (utilizzatore) del omissis 2007. Al punto g) della Premessa veniva indicato l'importo finanziato di euro omissis oltre oneri fiscali, di cui euro omissis più iva per l'acquisto dell'area ed euro omissis + iva per "spese di edificazione e/o completamento dell'immobile ed esecuzione delle relative opere necessarie" Parte convenuta precisa che, nella specifica relativa all'importo di euro omissis si parla di spese edili e/o completamento dell'immobile ma non dell'acquisto della strumentazione e/o impiantistica, destinata alla attività di lavanderia industriale e che un importo di euro omissis non potesse verosimilmente coprire spese che parte attrice stessa quantifica in oltre il triplo. Sottolineava anche che ben prima dell'inizio lavori (aprile 2008) la stessa A richiedeva alcuni preventivi a ditte di sua fiducia che già da sé superavano la somma finanziata. In particolare, A nel marzo 2008 ricevette il preventivo da Z per l'impianto elettrico e telefonico per euro omissis oltre ad altri omissis euro circa per impianti extra (videosorveglianza, allarme, rilevazione incendio), nell'aprile 2008 (sempre prima dell'inizio lavori) riceveva il preventivo di Y srl per impianti a caldaia a vapore, depurazione, lavatrici, stiratrici etc per circa omissis. Solo a sommare questi due preventivi redatti su richiesta dell’attrice l’importo raggiunge i omissis euro oltre iva. Le opere edili, già nel maggio 2008 (vedi fattura F) ammontavano, in acconto, ad euro omissis più iva. Sempre nel maggio 2008, a seguito della verifica del D.L. B, delle opere e fornitura servizi già realizzati, venivano autorizzati i pagamenti di 5 fatture (tra cui quella dei compensi del Geometra B) per euro omissis. Nessuna di tali fatture era relativa ad impiantistica. Rilevava altresì che dall'inizio dei lavori al omissis.2009 non furono sollevate eccezioni all'operato del geom. B né da W né dall'utilizzatore A e soprattutto evidenziava la completa assenza di preventivo “chiavi in mano” redatto dal B. L’attrice sostiene che “B non consegnò mai i documenti degli accordi intrapresi con il A”. Tale affermazione è palesemente generica, non specificando neppure in cosa sarebbero consistiti questi documenti. Parte attrice attribuisce ai convenuti la responsabilità per colpa grave per errato calcolo del computo metrico estimativo di spesa, per inadempienza contrattuale, per la mancata consegna dell'immobile fornito della relativa documentazione e delle dichiarazioni di conformità dei tecnici intervenuti, nei termini convenuti dal contratto di leasing per l'adeguamento dell'immobile all'uso a cui era destinato. Vero è che non è agli atti alcun contratto tra A e il Geom. B né preventivi depositati, se non un preventivo indirizzato a W e stilato dal B che riguardava lavori edili, affidati alla impresa F per circa € omissis + IV A. Tale preventivo è stato sottoscritto dalla committenza e dall'appaltatore, non disconosciuto. Pertanto nessun inadempimento contrattuale potrà essere imputato al B e tantomeno alla C convenuti. I convenuti sostengono di aver operato per conto di W ( e non per conto di A), tuttavia il contratto indicava chiaramente un mandato senza rappresentanza tra la concedente e l'utilizzatore, senza possibilità di smentita, circostanza confermata anche dalla Corte d'Appello di Ancona nell'ambito del giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Urbino che accoglieva l'opposizione al D.I. emesso nei confronti di W e richiesto dai B e C per le proprie competenze professionali. È anche circostanza pacifica che il B ha confermato di essere direttore dei lavori e ciò risulta dalla nota spese che ha intestato a W in data omissis.2011 con la quale richiede (senza poi ottenere) i compensi per la propria attività di "Progettazione, contabilità e direzione lavori relativi al completamento di un opificio con destinazione lavanderia”, lavori (“senza impianti”) che vengono quantificati in euro omissis. E , altresì pacifico che non esiste, perché non prodotto da nessuno, il contratto tra B e A , così che non è dato sapere quali fossero gli accordi tra le parti e quindi i limiti dell'attività professionale del B. Parte attrice insiste sul contratto "chiavi in mano" ma tale fatto non è provato e non può essere desunto da alcun documento o men che meno da alcuna testimonianza. Verosimilmente al B competeva la direzione e sorveglianza sulle opere edili, tanto che presentò il preventivo dell'impresa edile e poi il consuntivo dei lavori eseguiti dallo stesso ma in alcun documento viene mai indicato qualche lavoro di impiantistica. D'altronde B appare estraneo al contratto stipulato da A e la finanziaria, ove viene solo indicata la richiesta dell'utilizzatore (A) di scegliere l'impresa appaltatrice dei lavori edili e di ogni altro incaricato per la realizzazione dell'immobile. Detto contratto al punto g) riporta l'importo di euro omissis + IVA per spese di edificazione e/o completamento dell’immobile ed esecuzione delle relative opere accessorie. Nessun documento prova quell’importo (omissis euro) fosse omnicomprensivo di tutte le opere, anche impiantistiche per le quali, tra l’altro, l’attrice aveva autonomamente richiesto i preventivi che sono risultati molto maggiori del detto importo. A era perfettamente cosciente dei costi degli impianti, se non al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, certamente prima dell’inizio dei lavori, e avrebbe potuto sollevare contestazioni al B, doglianze che sono state avanzate solo anni dopo. È altresì pacifico che il Gom. B sia intervenuto successivamente alla sottoscrizione di impegni economici da parte dell'attrice con la Società di leasing. Il motivo per cui l'attrice abbia richiesto di essere finanziata "solo" per l'importo di € omissis per costi accessori, oltre a quello per l'acquisto dell'area, non è oggetto di indagine di questa causa. Si potrebbe anche ipotizzare che la stessa avesse ulteriori finanze per la copertura di costi altri. Dalle prove testimoniali emerge anche che durante l'esecuzione dei lavori, gli stessi sono stati ampliati, con evidente maggiorazione di spesa. Teste H "so che il progetto è stato ampliato perché andando avanti con le opere venivano chieste nuove lavorazioni" Teste F : "io posso dire solo per quello che riguarda il preventivo di spesa per i lavori effettuati dalla mia ditta che ammontava ad euro omissis (che è quello che viene mostrato) e ne sono stati pagati solo omissis dal Leasing. Per quanto riguarda le voci barrate da I I a I 5 di cui al preventivo confermo che non erano voci che rientravano nel preventivo". Alcuni testi riferivano di aver portato, al termine delle lavorazioni, le fatture al B, che era il loro riferimento, ma ciò non prova che lo stesso abbia mai preso parte alla sottoscrizione dei contratti che sono sempre stati stipulati tra la attrice e le ditte stesse, alle quali aveva preventivamente chiesto la previsione dei costi. Non è provato che al B fosse stato affidato il compito di generai contractor, non avendo neppure le competenze tecniche per assumere detto ruolo. Ciò che risulta è che lo stesso fu unicamente il D.L. incaricato da A per le opere edili e di falegnameria e che i lavori di impiantistica non erano compresi come risulta dal documento prodotto del omissis.2008. Anche riguardo alla posizione, financo marginale, della C in proprio, il ragionamento rimane il medesimo. La stessa si è occupata di una attività residuale, neppure questa mai contestata, con la presentazione di una parcella di euro omissis oltre accessori, quale corrispettivo dell'accatastamento/tipo mappale della proprietà della società di Leasing. La domanda non è provata e va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da DM55/14 e succ. modifiche. Le spese del chiamato in causa sono poste a carico dell'attore, come da prevalente orientamento giurisprudenziale, anche per aver formulato la domanda, senza averne titolo, nei confronti della compagnia assicurativa in solido con i convenuti. ''In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". (Cass. Ord. n. 6144/2024). - Omissis -