Studio legale Valentini
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19/11/2024 Tribunale di Pesaro – Sent. 58-2024 – Pres. Storti Est. Pini
03/12/2024
Con ricordo depositato in data 13.04.204 X domandava che fosse dichiarata l’apertura del procedimento in liquidazione a carico della soc. A srl in liquidazione, con sede OMISSIS ed esercente l’attività di OMISSIS. Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto del ricordo per difetto dei requisiti dimensionali evidenziando altresì che la sentenza di appello di condanna nei suoi confronti non solo era definitiva (era stato, infatti, proposto ricordo per Cassazione), ma anzi era stata sospesa dalla Corte d’Appello ai sensi dell’. art. 373cpc. Ciò posto, e rilevato preliminarmente che: (-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art.2249 cod. civ. in forma di società e responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. Cass. n. 25730/16); (-) sussiste ex art.27 co. 2 cod. Crisi la competenza del Tribunale adito, avendo- la parte debitrice – sede legale in OMISSIS e quindi nel circondario del suddetto Ufficio; rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che: (-) X – in veste di erede testamentaria di B – si afferma creditrice verso l’impresa per somme dovute a titolo di restituzione del dopppio della caparra confirmatoria versata a suo tempo alla società resistente in relazione a contratti preliminari di compravendita risalenti al 2007 per i quali poi era stato esercitato il recesso ex srt 1385 cc per inadempimento dell’impresa; (-) il credito complessivo della ricorrente, comprese le spese di lite, così come documentato dal titolo giudiziale emesso (vd. Sentenza n. 173/24 della Corte d’Appello di Ancona – doc. 5 ricorrente) ammonta ad oltre OMISSIS; (-) costituisce pacifico approdo giurisprudenziale quello secondo cui “… il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio di essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significate anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione” (cass. n. 27689/18); (-) nel caso di specie, da un lato è documentale e incontestato che il credito della ricorrente sia consacrato dalla sentenza già citata ed emessa dal giudice d’appello e, dall’altro lato, la parte debitrice nulla ha allegato o argomentato in ordine alla, ipotetica,k presenza di “significative anomalie” che giustificherebbero l’intromissione di questo Tribunale nella disamina della vertenza già operata dai giudici del merito; (-) la sopravvenuta sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 373 cpc non sortisce, in questa sede, effetti neutralizzanti della richiesta della ricorrente, posto che – per un verso – il credito in grado di condurre all’apertura della liquidazione giudiziale non è necessario sia consacrato da un accertamento definitivo o presupponga l’esecutività del titolo (“In tempa di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 I.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esecutivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” cass. n. 30827/18) e – per altro verso- la suddetta sospensione ex art. 373 cpc lascia totalmente inesplorato il profilo del fumus dell’impugnazione (anche solo perché, a tacer d’altro, adottata dal giudice a quo); rilevato, a quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) doc. crisi, che: (-) l’indagine circa il suddetto necessario requisito viene a modellarsi diversamente nell’ipotesi, come qui accade, di società in liquidazione in quanto essa “… deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esecutivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cass. n. 19414/17); (-) nel caso di specie, già solo il credito vantato dalla ricorrente non solo risulta onorato, ma indiscutibilmente, atteso l’attivo patrimoniale della società di gran lunga inferiore al milione, neppure onorabile; rilevato, quanto all’eccezione di carenza dei parametri dimensionali propri della cd impresa maggiore, che: (-) l’art. 121 cod. crisi addossa all’imprenditore l’onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi. (-) come detto, la parte resistente ha eccepito l’insussistenza di detti parametri in relazione alle annualità 2021, 2022 e 2023 allegando un prospetto riepilogativo dei parametri citati e le mere bozze del bilancio delle suddette annualità; (-) l’ultimo bilancio regolarmente depositato, infatti, risale al 2015; (-) a tale proposito, merita ricordare – anche volendo accantonare la questione del mancato deposito dei bilanci sociali (ciò che già, trattandosi di soggetto tenuto al deposito presso il registro delle imprese, rende problematico giustificare il ricorso a bozze unilateralmente predisposte e prive di qualsivoglia carattere di “ufficialità”) – che, per un verso, “Ai fini della verifica del requisito di fallibilità previsto dall’art.1, comma 2, lett. c), I.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, è necessario considerare, nell’esposizione debitoria rilevante, anche i crediti contestati, trattandosi di un dato oggettivo, che no può dipendere dall’atteggiamento o dall’opinione soggettiva del debitore” (cass. n. 21241/23) e che, per altro verso, l’Agenzia delle Entrate in sede di istruttoria ex art. 42 cod. crisi ha depositato un prospetto dei carici pendenti in capo alla società di ammontare pari a circa OMISSIS euro (il dato non è stato oggetto di specifica contestazione e non consentito al Tribunale rilevare d’ufficio eventuali cause estintive del diritto). Peraltro, l’art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi, ricorda che per l’impresa minore i ricavi, in qualunque modo essi risultino, debbono avere un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, mentre la bozza di bilancio 2023 depositata dalla società espone un valer di euro OMISSIS (lievemente superiore ad € 200.000,00 n.d.r.) (-) deve pertanto, ritenersi che le soglie di legge siano state superate, ciò che rende non accoglibile l’eccezione di sussistenza della cd impresa minore; rilevato, infine, che: (-) l’ammontare dei debiti esigibili oltrapassa la soglia di cui all’art.49, co.5, cod. crisi; (-) ricorre pertanto la fattispece prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; P.Q.M. Il Tribunale (-) dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. A in liquidazione, con sede in OMISSIS.