Movida – richiesta del privato di risarcimento danni al Comune per omessa custodia – difetto assoluto di prova e presupposti – reiezione della domanda – azione ex art. 2051 c.c. - legittimazione passiva del Comune - sussiste

4.12.2023 – Corte di Appello di Ancona - Sent. 1743/2023 - Pres. Federico Est. Bellucci

09/01/2024

(omissis)       … “Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 13/2021 del 10.01.2021 resa nel giudizio proposto da A, B, C, D, E, F e G nei confronti del Comune di X dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di cui gli attori avevano chiesto la condanna al risarcimento dei danni cagionati agli attori dallo svolgimento della “movida” sull’area demaniale sita in prossimità delle abitazioni di proprietà degli attori, oltre che l’adozione degli opportuni provvedimenti oltre che di un servizio di vigilanza organizzato con l’impiego della Polizia locale finalizzato a far rispettare, quanto agli utilizzatori degli chalet, i limiti delle immissioni sonore previsti per legge e dal regolamento comunale ed a dotarsi di adeguati apparecchi di limitazione audio, e quanto al gestore del chiosco centrale W, il divieto di utilizzo della spiaggia libera e del proprio locale in spregio alle norme igienico sanitarie e urbanistiche per violazioni dovute in particolare alla chiusura continuativa delle aree ombreggianti ed all’aggiramento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività enogastronomiche e musicali di volta in volta autorizzate, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e compensazione di quelle con il terzo chiamato in causa (Assicurazioni M). Avverso la richiamata sentenza propone appello la sola A deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado ( prove testimoniali articolate nella seconda memoria art. 183 VI comma cpc; ordine ex art. 210 c.p.c. all’ARPAM di esibizione di tutti i rilievi sonori effettuati a seguito dei sopralluoghi operato tra il 2015 e il 2020 presso i luoghi di causa relativi alle immissioni sonore; esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte del Comune di X di tutti i verbali dei sopralluoghi effettuati dagli Agenti di Polizia Municipale presso i luoghi di cui è causa negli anni 2016-17 e 2020 relativi alle segnalazioni di violazioni urbanistiche ed igienico sanitarie operate dai Condomini del Condominio Y a riguardo del chiosco W), condannare il Comune di X al risarcimento di tutti i danni cagionati all’odierna appellante nella misura di € (omissis) per danno patrimoniale ed € (omissis) per danni non patrimoniali, anche di natura biologica, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto all’effettivo pagamento, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi e ordine di restituzione da parte del Comune di X delle somme eventualmente corrisposte a titolo di spese legali in forza della gravata sentenza. Il Comune di X, costituendosi, chiede dichiarare l’inammissibilità dell’appello o , comunque dichiararne l’infondatezza con vittoria delle spese del grado e conferma della sentenza impugnata. In subordine, dichiarare il difetto di giurisdizione dell’ autorità giudiziaria ordinaria in favore della competente giurisdizione amministrativa, relativamente alle domande sub A/1 – A/2 E A/3 prima parte eccependo l’inammissibilità anche per tardività ex artt. 30 e 133 c. amm.vo delle medesime domande; respingere le domande per difetto di legittimazione passiva e di contraddittorio, atteso lo svolgimento delle attività asseritamente lesive da parte di terzi in regime di concessione, ed in ogni caso in quanto carenti dei necessari presupposti anche probatori, oltre che prescritte e comunque esorbitanti nel quantum; in via di estremo subordine, condannare la terza chiamata (soc. Ass.ni M) tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni somma ed onere, anche per spese legali avversarie e di propria difesa, che fosse tenuta a corrispondere agli attori secondo le disposizioni contrattuali di polizza. Preso atto dello scambio di note difensive la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l’appellante censura la gravata sentenza deducendo che a fronte del potere di vigilanza e dell’obbligo del Comune di far rispettare, anche attraverso l’irrogazione delle necessarie sanzioni, le norme esistenti, compresi i regolamenti comunali, che impongono l’adozione delle necessarie delibere al fine di consentire una regolare fruizione dei locali ed evitare il superamento della normale tollerabilità in tema di immissioni sonore, anche attraverso l’adozione di un piano ad hoc di classificazione acustica, il Comune di X non aveva in alcun modo fatto rispettare la mappa del proprio Piano Acustico. Rileva in particolare che l’onere incombente sul Comune deriva da una serie di disposizioni normative e da direttive europee: a) l’art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti volte a superare situazioni di incuria o degrado del territorio con particolare riferimento alle esigenze della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti anche intervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; b) la direttiva 2002/49 CE del Parlamento Europeo recepita dallo Stato Italiano con la Legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) che attribuisce alla competenza dei Comuni (art. 6 ) la classificazione in zone del territorio, l’adozione di piani di risanamento (art.7) ed il controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di licenze e autorizzazioni all’esercizio di attività produttive; c) la legge Regione Marche n. 28/2001 che ha recepito la normativa nazionale confermando la spettanza di dette competenze ai Comuni; d) il dPR n. 227/2011 che obbliga le attività ricreative a forte impatto acustico, fra cui quelle balneari, a presentare al Comune una idonea certificazione di impatto acustico atta a verificare la tollerabilità delle immissioni sonore provocate da detti locali. Sottolinea che il Comune di X non aveva adottato alcuna misura, nonostante anche le continue lamentele, esposti e richieste da parte dei proprietari dei condomini adiacenti, né aveva mai predisposto servizi, nelle ore notturne, da parte degli agenti di Polizia Municipale la cui attività cessava alle ore 24,00, o da parte delle forze dell’ordine, volti a controllare la situazione esistente nel tratto antistante la proprietà dell’appellante divenuta la principale zona di svago, di incontro e di divertimento notturno nella cittadina balneare di X. Sotto ulteriore profilo deduce che l’accertamento della responsabilità da parte del Comune di X rispetto a quanto allegato dagli attori aveva ad oggetto la violazione del principio del neminem laedere, disposizione generale applicabile sia ai soggetti pubblici che ai privati, per cui doveva ritenersi erronea l’affermazione del primo giudice in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’ente convenuto in giudizio. Il Comune di X doveva ritenersi responsabile di quanto vantato da parte appellante sia in ipotesi di qualificazione della domanda ex art. 2043 c.c., come affermato dal primo giudice, sia di ritenuta riconducibilità della fattispecie al disposto di cui all’art. 2051 c.c.; in particolare doveva farsi applicazione del disposto di cui all’art. 844 c.c., essendo obbligo dell’ente, come per qualsiasi altro soggetto privato, di evitare il propagarsi di rumori che superino la normale tollerabilità, anche in considerazione della condizione dei luoghi, tanto che con delibera della Giunta Regionale Marche n. 709/2006 era stata demandata ai Comuni ed alle Province l’attività di vigilanza e controllo attraverso l’ARPAM. Pertanto non poteva negarsi il nesso di causalità fra la rumorosità esistente sul tratto di territorio comunale in questione ed il danno subito dall’appellante. Con il secondo motivo l’appellante lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte in primo grado, necessarie per fornire la prova della responsabilità dell’Amministrazione convenuta. In ogni caso doveva tenersi conto del fatto che il regolamento adottato dal Comune di X ha individuato le aree su cui possono svolgersi attività a carattere temporaneo stabilendo per le stesse la rumorosità massima di 70 db ed il limite orario fino alle 2 dei prefestivi e venerdì e fino all’ora 1 per gli altri giorni ma che proprio in tali aree i limiti risultavano superati atteso quanto risultante dai docc. 32,34,35 e 36 relativi alle misurazioni effettuate con applicazioni di siti web dai quali risultano le manifestazioni, le date e gli orari. Inoltre le dedotte violazioni dei limiti negli anni 2019 e 2020 risultavano altresì comprovate, in assenza di ammissione delle richieste istruttorie, dai docc. dal n 54 al n. 62. Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale derivante da immissioni illecite dà ritenersi risarcibile indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico in quanto riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane trattandosi di diritti garantiti la cui tutela è ulteriormente rafforzata dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla parte appellata ex art. 342 c.p.c.. Il testo oggi vigente e applicabile ratione temporis al presente giudizio, dispone che «la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la recente pronuncia 16.11.2017 n. 27199, hanno chiarito che … gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Si legge nella motivazione della richiamata sentenza: Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. La Suprema Corte ha in particolare specificato che: “Questa Corte (Cass. sez. un. n. 27199 del 2017) - in coerenza con la regola generale per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale (Cass. n. 10916 del 2017); e non trascurando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Cass. n. 10878 del 2015; sent. CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia) - ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» ( Cass. Sez.II, 10.05.2018 n. 11299). L’atto di appello in esame consente di individuare le censure proposte rispetto alla pronuncia adottata dal primo giudice come di seguito esaminate si da doversi escludere il dedotto profilo di inammissibilità. Parte appellata ha poi eccepito l’inammissibilità del gravame nelle parti in cui si fa riferimento a disposizioni normative mai richiamate in primo grado ( art. 2043 c.c. l’art. 50 del d.leg.vo 267/2000, l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la direttiva CEE 2002/49, gli artt., 6 e 7 L. 447/1995, la L.R. Marche 28/2001, la delibera G. Reg.Marche 709/2006, né il DPR 227/2011) attraverso le quali si è voluto ascrivere al Comune specifici comportamenti in asserito e presunto contrasto con disposizioni mai ex adverso menzionate avendo l’appellante evocato in giudizio il Comune solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 2051 c.c. in relazione al danno cagionato da cose in custodia. Il Comune appellato ha poi riproposto l’eccezione di indeterminatezza della domanda svolta nel giudizio di primo grado, tardivamente precisata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. Il tribunale, qualificata la domanda quale azione risarcitoria - ritenuta come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario - ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda svolta dalla parte attrice finalizzata all’accertamento della responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. rilevando che i fatti dedotti erano in gran parte afferenti la responsabilità, quale custode, del concessionario demaniale, ex art. 2051 c.c., e non già del Comune, ente pubblico concedente, posto che doveva attribuirsi al concessionario, in via esclusiva, il potere di fatto sulla cosa e di custodia della stessa in quanto “…la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”. Solo per completezza “e volendo superare la genericità ed indeterminatezza della domanda”, il tribunale ha affermato che la domanda avrebbe dovuto essere proposta ex art. 2043 c.c. e la tutela inibitoria avrebbe dovuto essere richiesta ex art. 844 c.c., ha proceduto alla riqualificazione in tal senso della domanda per giungere ad affermarne la sua infondatezza. Ed invero già in primo grado l’odierna appellante - come rilevabile anche dalla gravata sentenza - aveva dedotto che dopo la realizzazione dei chioschi “ il riposo dei condomini del Condominio Y diveniva di fatto impossibile”, che “il superamento dei limiti di decibel ammessi nella zona veniva rilevato anche dall’Arpam intervenuta su segnalazione del sig. V in data (omissis), nonché negli anni successivi”…” in data (omissis) il sig. P, coniuge della Sig.ra A denunciava tale circostanza presso la Guardia di Finanza di Ancona, evidenziando il continuo superamento dei limiti di intensità sonora ammessi dalla legge da parte dei chioschi H e I”… “nonostante tale situazione di illegalità il Comune di X…ometteva qualsiasi intervento atto a far cessare le immissioni sonore illecite”. Nel proporre atto di appello la difesa della sig.ra A ha sostanzialmente limitato alla violazione dei limiti di tollerabilità acustica la responsabilità del Comune per aver omesso gli interventi necessari a far cessare le immissioni illecite omettendo di riproporre la domanda rispetto a quanto già allegato in primo grado in ordine agli ulteriori profili ( violazioni edilizie, violazioni igienico sanitarie, ecc.), menzionati solo con riferimento al rilievo dei documenti dal n. 54 al n.62, in relazione ai quali deve, dunque, ritenersi intervenuto il giudicato. Rispetto alla qualificazione giuridica dell’azione, proposta in primo grado facendo riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre richiamare l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli” ( Cass. Sez. 2. Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022). Il medesimo principio può essere applicato nella fattispecie in esame in cui parte attrice ha promosso il giudizio di primo grado prospettando espressamente la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. affermando che sullo stesso gravava l’onere di aver adottato tutte le misure e le precauzioni possibili per evitare la situazione dannosa degli attori determinata dalla zona demaniale data in concessione dal Comune e sottoposta al normale controllo di Polizia locale dell’Ente, ovvero che l’attività del Comune risultasse rispettosa delle numerose leggi a tutela del godimento di quella zona da parte delle persone che vi vivevano. Le allegazioni risultano riferibili anche alle immissioni sonore avendo parte attrice in primo grado, nell’illustrare i danni subiti, fatto riferimento anche “ al continuo mancato riposo e per la perdita del sonno e in generale per la riduzione della qualità della vita a causa della <movida>” e quindi chiesto al Comune di far rispettare ad alcuni chioschi il divieto di superamento delle immissioni sonore e l’obbligo di dotarsi di adeguati apparecchi di limitazione audio. Ne deriva che la domanda, nella parte oggetto del giudizio di appello, può essere valutata come fondata sulla violazione del principio del neminem laedere, con esclusione al contempo dell’asserito carattere di novità del relativo oggetto dedotta in ragione della espressa indicazione della normativa fondante gli obblighi di intervento dell’ente comunale in tema di immissioni sonore provenienti da aree pubbliche. Invoca al riguardo l’appellante il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in base al quale: ”In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere" ( Cass. S.U., n. 21993 del 12/10/2020; v. anche Cass. S.U. n.5668 del 23/02/2023 e Cass. S.U. n. 14209 del 23/05/2023). Rispetto alla parte della domanda così come risultante all’esito delle svolte valutazioni va, dunque, riconosciuta la legittimazione passiva del Comune ed esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi concessionari. L’esame del secondo motivo di appello, avente ad oggetto le richieste istruttorie, deve logicamente precedere la valutazione circa la sussistenza del supporto probatorio necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, già escluso dal primo giudice nel procedere comunque all’accertamento sulla base della diversa, e pure esclusa, qualificazione della domanda. Rispetto alle prove testimoniali capitolate in primo grado va rilevato che il tribunale con ordinanza 19.4.2019 ha ritenuto inammissibili ed irrilevanti i capitoli di prova orale dedotti da parte attrice motivando in relazione a ciascun capitolo e che l’appellante si è limitato ad osservare al riguardo – con conseguente mancanza della necessaria specificità - che “il giudice di primo grado … non ha (am)messo nemmeno le corpose e necessarie prove testimoniali richieste da parte attrice”. La richiesta ex art. 210 c.p.c. volta ad ordinare all’Arpam l’acquisizione di “tutti i rilievi sonori effettuati a seguito dei sopralluoghi operati tra il 2015 e il 2018 presso i luoghi di causa relativi alle immissioni sonore” non può ritenersi ammissibile in quanto avente finalità meramente esplorativa come evincibile dal notevole arco di tempo cui la stessa si riferisce ed avuto riguardo alla mancanza di qualsiasi riferimento concreto rispetto alle specifiche circostanze. Le medesime argomentazioni valgono anche quanto l’analoga richiesta avanzata nei confronti del Comune di X ed avente ad oggetto “tutti i verbali dei sopralluogi effettuati dalla polizia municipale di X presso i luoghi di causa negli anni 2016-17-18 relativi alle segnalazioni di violazioni urbanistico ed igienico sanitarie operate dai Condomini del Condominio Y riguardo al chiosco W” , da ritenersi altresì irrilevante avuto riguardo alla sostanziale mancata riproposizione in sede di appello degli aspetti diversi da quelli riconducibili alle immissioni sonore. Va, peraltro, rilevato che parte appellata ha eccepito l’inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta da parte attrice in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni costituita, quanto a quelli di formazione successiva allo scadere dei termini ex art. 183 c.p.c., principalmente da articoli di giornali, da ritenersi del tutto irrilevanti anche perché relativi alle iniziative adottate da altri Comuni del litorale adriatico, e in ogni caso da foto dello stato dei luoghi peraltro già illustrato con gli scatti fotografici precedentemente depositati, e comunque tali da non comprovare il superamento dei limiti di immissioni sonore. Di contro va rilevato che, così come sottolineato dall’appellato, il Comune di X ha depositato l’informativa 14.2.2019 (all.to alla terza memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.), alla quale si allegavano una serie di verbali e di controlli espletati nei confronti dei chioschi antistanti gli immobili degli attori a riprova dell’attività svolta sul territorio al fine di far rispettare i limiti e gli obblighi di legge. Nessuna contestazione risulta peraltro sollevata rispetto a quanto affermato dal Comune appellato circa l’assunzione nel periodo estivo di quattro unità utilizzate per l’espletamento dell’attività di controllo da parte della Polizia Municipale. Nessun rilievo probatorio può, infine, attribuirsi alla documentazione indicata dall’appellante e relativa alla misurazione delle immissioni sonore sulla base di applicazioni di siti web. In definitiva la domanda non risulta adeguatamente provata sia quanto al superamento dei limiti delle immissioni rumorose che rispetto al mancato assolvimento da parte del Comune degli obblighi di legge sullo stesso gravante in relazione a tale specifica problematica. Assorbite le ulteriori censure in tema di risarcimento del danno, va disposta condanna dell’appellante, secondo il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellato, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia ( come risultante in grado di appello). Compensate quelle fra l’appellato e la compagnia assicurativa per le ragioni già indicate dal primo giudice. (OMISSIS)

© Artistiko Web Agency