Tutte le sentenze
La presente sezione raccoglie alcune massime giurisprudenziali, in liti in cui è stato parte il nostro studio legale, considerate di particolare interesse.
In ogni massima le parti virgolettate riguardano estratti di sentenza, mentre per la parte restante trattasi di commento redazionale.
4.4.2022 – Cassazione SS.UU. Civili – Sent. 10852/2022 – Pres. Amendola Est. Cosentino
11/04/2022
… “Su ricorso” (omissis) … … “avverso la sentenza n. 550/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/01/2019. (omissis) … SVOLGIMENTO DEL PROCESSO … “1. Nel 2015, a causa del dissesto della Banca V s.p.a., la Banca d’Italia dette corso al procedimento di risoluzione di tale banca, in conformità alle previsioni del decreto legislativo del 16 novembre 2015 n. 180, attuativo della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. 2. Il procedimento di risoluzione fu avviato con provvedimento della Banca d’Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, e si articolò, in sintesi, nell’azzeramento del capitale, con l’estinzione dei diritti degli azionisti (e degli obbligazionisti subordinati), tra cui...
31.3.2022 – Trib. Pesaro – Sent. 248/2022 – Est. Storti
08/04/2022
… “L’attore chiede che venga dichiarata l’inefficacia, ex art. 2901 c.c.: a) del contratto con cui in data (omissis) la società X snc concedeva in affitto l’azienda alla società V srl b) del contratto con cui in data (omissis) la società X concedeva in locazione l’immobile di sua proprietà sempre ala società V srl, con diritto di opzione per l’acquisto. La domanda va accolta nei limiti spiegati. Sussiste il credito. I sig.ri G e S sono tenuti al pagamento nei confronti dell’attore di una somma di oltre (omissis) in forza della sentenza penale del Tribunale di Pesaro (omissis) divenuta irrevocabile. La società X snc i sig.ri G e S sono inoltre tenuti al pagamento di ulteriori somme nei confronti dell'attore in forza della sentenza del Giudice del Lavoro di Pesaro del (omissis), provvisoriamente esecutiva. L'azione revocatoria è inammissibile solamente nell'ipotesi in cui si basi su una mera...
1.4.2022 – Trib. Pesaro – Sent. 251/2022 – Est. Melucci
08/04/2022
… “MOTIVAZIONE 1 - Con atto di citazione notificato il 26.11.2018 X S.r.l. conveniva in giudizio P, esponendo d’aver acquistato per atto notaio V in data 10.5.2010 un terreno edificabile; che l’Agenzia delle entrate aveva notificato atto di liquidazione dell’imposta di registro nell’importo ordinario; che, versata dal notaio la somma pretesa dall’ufficio, pari ad €.28.200,00, essa attrice aveva conferito incarico a P, dottore commercialista, al fine ottenere la restituzione della somma; che quest’ultimo, anziché impugnare l’avviso di liquidazione, aveva proposto istanza di rimborso, presentando poi ricorso avverso il silenzio rifiuto; che l’impugnazione era stata dichiarata inammissibile dagli organi di giustizia tributaria con aggravio di spese processuali; che, ove fosse stata proposta tempestiva impugnazione all’avviso di liquidazione, il ricorso avrebbe avuto esito positivo. Tanto premesso, l’attrice...
30.3.2022 – C.d.S. Sez. IV – Sent. 2346/2022 – Pres. Poli - Est. Loria
04/04/2022
… “FATTO e DIRITTO 1. L’oggetto del presente giudizio è costituito: a) dal decreto ingiuntivo n. 49 del 1 marzo 2019 - emanato dal Presidente del T.a.r. per le Marche in favore del Comune di A e contro la società X s.r.l. – per un importo di euro (omissis) oltre accessori di legge, a titolo di adempimento dell’obbligazione nascente dalla convenzione del 30 luglio 2008, rep. n. 355 (il ricorso monitorio del Comune di A è stato depositato il 18 febbraio 2019); b) dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, presentato dalla X s.r.l. (recante a sua volta domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito nei confronti del comune), affidato ai seguenti quattro motivi di gravame (da pag. 12 a pag. 30): I. - Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in tema di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva 1996/92/CE recepita con d.lgs. n. 79/1999 e poi sostituita dalla Direttiva 2003/54/CE recepita...
25.3.2022 – TAR Marche – Sent. 192/2022 – Pres. FF Morri - Est. Capitano
04/04/2022
… “2.1. La ditta individuale ricorrente è armatrice del natante da diporto tipo cutter a vela denominato “V”, avente la lunghezza di 9,97 metri. Presentava la richiesta di utilizzo di un corridoio di lancio per la stagione estiva 2021 con partenza dalla spiaggia prospiciente le concessioni balneari n. X e n. Y, funzionale allo svolgimento dell’attività di noleggio e locazione di natante da diporto, attività, questa, che è stata da lui svolta senza interruzione e contestazioni dal 2007 al 2020, anno in cui vi è stato un primo diniego. Il Comune ha respinto la domanda, ritenendo l’attività esercitata non riconducibile a quelle per cui è concedibile un corridoio di lancio. In particolare, il Comune ha ritenuto che “…l’utilizzo delle unità da diporto per attività commerciali - locazione e noleggio - di cui all’art. 2 del D.Lgs. 171/2005 e s.m.i. non rientra...
29.3.2022 – Corte di Appello di Ancona Sez. lavoro – Sent. 57/2022 – Pres. Gianfelice - Est. Quitadamo
04/04/2022
… “Con ricorso depositato il 30 giugno 2021 V e S, in proprio e nella veste di soci della Soc. X S.n.c., hanno proposto appello avverso la sentenza del 12 marzo 2021, pubblicata il 30 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato essi convenuti al pagamento, in favore di P e di ciascuno degli altri ricorrenti indicati in epigrafe, delle somme specificate in dispositivo, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell’infortunio occorso in data (omissis) a P – caduto rovinosamente a terra da un’altezza di circa sei metri, mentre si trovava sul cestello elevatore di proprietà della predetta Società, in quanto impegnato con V nell’esecuzione dei lavori di potatura di alberi sul fondo agricolo di C – quindi, in accoglimento dell’azione di regresso esperita dall’Inail, li aveva condannati in solido con la Società al pagamento della somma di euro (omissis)...