Studio legale Valentini
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17.6.2024 – DECRETO PRESIDENZIALE NR. 95/2024 – PRES. EST. IANIGRO
01/07/2024
Il ricorrente agiva per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell’art. 56 c.p.a. del verbale con cui il Consiglio di Classe dell’Istituto Tecnico Statale X ha deliberato, in sede di scrutinio finale, la non ammissione del ricorrente all’esame di maturità per l’anno scolastico 2023/2024; Il Presidente ha così statuito “…. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Rilevato che la prima camera di consiglio utile per la delibazione dell’istanza cautelare nella sede propria collegiale ricade in data successiva al giorno del 19 giugno 2024 ore 8,30 in cui è programmato l’inizio degli esami di maturità; Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di estrema gravità ed urgenza richieste dall’art. 56 c.p.a. per l’adozione della richiesta misura cautelare monocratica, ferma restando ogni valutazione da parte del Collegio in ordine al fumus rispetto ai motivi rappresentati in ricorso, e salvo l’esito delle prove scritte a farsi; Ritenuto infine di disporre l’acquisizione, a fini istruttori, di una relazione sui fatti di causa nonché di copia degli atti e documenti indicati a pagina 10 del ricorso introduttivo. P.Q.M. Accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato ai soli fini dell’ammissione con riserva del ricorrente alle prove scritte dell'esame di maturità che avranno inizio il 19 giugno 2024 alle ore 8,30 … Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11.07.2024.