Studio legale Valentini
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29.5.2024 – Consiglio di Stato Sez. II – Ordinanza cautelare n. 2003/2004 - Pres. Manzione - Est. Altavista
03/06/2024
Il ricorrente agiva per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, che aveva respinto, a sua volta, la domanda cautelare presentata in primo grado.
Il Collegio ha così statuito: … “Considerato che l’appello cautelare non appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, in relazione alla natura degli interventi edilizi effettuati, che devono essere unitariamente considerati quali opere comportanti una trasformazione edilizia rientrante nella “nuova costruzione”, per cui era necessario il rilascio di permesso di costruire; Considerato, altresì, che la consolidata giurisprudenza esclude che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi debbano essere motivati in relazione all’interesse pubblico attuale alla demolizione, (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4319; 3 aprile 2024, n. 3031; Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 360; 20 luglio 2022, n. 6373; Adunanza Plenaria n. 9 del 2017);
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;” … Respingendo così l’appello cautelare.