Studio legale Valentini
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27.10.2022 – Ordinanza cautelare TAR Marche nr. 399/2022 – Pres. Daniele – Est. De Mattia
27/10/2022
Veniva impugnata l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di X nonché tutti i provvedimenti connessi, con domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale. Il Collegio ha così statuito: “ …. Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; …..Ritenuto che non sussista, allo stato, l’attualità del pregiudizio lamentato, in considerazione del fatto che, fino alla definizione del procedimento di sanatoria avviato con istanza del ricorrente, l’Amministrazione non potrà eseguire l’ordinanza di demolizione impugnata, i cui effetti restano, nelle more, sospesi (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2596)….” conseguentemente allo stato respinto l’istanza di concessione di misure cautelari.