Studio legale Valentini
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23.10.2024 – Trib. Pesaro – Sentenza – Pres. Rel. Storti
05/11/2024
- omissis – Le parti ed il P.M. concludevano come in atti. Motivazione La domanda è improcedibile. Pende tra le parti giudizio di separazione, in relazione alla quale non è stata emessa sentenza sul vincolo. Manca quindi il presupposto richiesto per la procedibilità della domanda. Nulla sul punto è stato modificato a seguito dell’introduzione dell’art. 473 bis n. 49 cpc, che testualmente recita negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Allo stato quindi la domanda di scioglimento del matrimonio non è possibile. Irrilevante sul punto : a) la possibilità di cumulo delle domande, in quanto lo stesso è previsto solamente in caso di domanda congiunta; b) la possibilità di riunione prevista dal comma 3 del citato articolo, in quanto la riunione delle due domande e quindi la loro conseguenze congiunta trattazione presuppongo logicamente la procedibilità della domanda di divorzio. Non appare inoltre opportuno un mero rinvio, in quanto al momento non si è a conoscenza dei tempi di definizione del giudizio di separazione e quindi del passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo. Le ragioni della decisione e la novità legislative giustificano la compensazione delle spese di lite. per questi motivi dichiara improcedibile la domanda; compensa le spese di lite - omissis -