Studio legale Valentini
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28.7.2021 – TAR MARCHE - ordinanza nr. 223/2021 Pres. CONTI – Est. CAPITANIO
28/07/2021
Con ricorso e successivi motivi aggiunti la Farmacia istante impugnava le comunicazioni ASUR volte a diffidare lo spostamento della sede del servizio farmaceutico all’interno della propria zona di competenza, in conseguenza dell’annullamento della programmazione territoriale che aveva assentito tale insediamento.
Nelle more dei vari giudizi, l’ente locale aveva inteso avviare procedimento per conformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato, rinnovando la procedura annullata. Ciò premesso, il Collegio ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione “ ….Considerato che:
- seppure nelle more del giudizio il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 6750/2020 proposto dalla Farmacia ricorrente (si veda la sentenza della Sez. III n. 5159/2021), il Comune …. ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento volto alla riedizione del potere di programmazione territoriale del servizio farmaceutico;
- in attesa delle determinazioni che il civico ente intenderà assumere per conformarsi al decisum del Consiglio di Stato è opportuno sospendere l’esecuzione delle diffide impugnate con l’atto di motivi aggiunti, visto che da essa discendono a carico della Farmacia ricorrente conseguenze difficilmente reversibili nel caso in cui il Comune dovesse confermare nella sostanza la programmazione annullata dal Consiglio di Stato…. accoglie la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti; fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del …..”