Ricorso Collettivo – Inammissibilità – scelte pianificatorie – sindacato limitato

28.3.2024 – Tar Marche Sez. Prima – Sent. N. 338/2024 – Pres. Daniele – Est. Belfiori

09/04/2024

…  “I ricorrenti, qualificatisi come proprietari in forma personale o in qualità di legali rappresentanti di società di aree interessate dalla previsione urbanistica previa presentazione di osservazioni rigettate dal Comune X hanno impugnato il rigetto e contestualmente il Piano approvato.

Il Collegio ha così statuito:

“… Ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., primo periodo, il Collegio in udienza ha dato avviso della possibile inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata costituzione delle società dichiaratamente proprietarie di beni oggetto di giudizio, di cui alcuni ricorrenti affermano di essere legali rappresentanti.

Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, in quanto non risultano costituite le società dichiaratamente proprietarie di parte dei beni oggetto di ricorso. Per il vero alcuni ricorrenti, non è noto quali, non essendovi in atti alcuna specificazione in merito, si sono costituiti in qualità di legali rappresentanti di non meglio precisate società, la cui identità è parimenti ignota, non risultando in atti alcuna specificazione in merito.

Posto che parte sostanziale del giudizio è la parte che è incisa nella propria sfera giuridico patrimoniale dal provvedimento gravato e che ha quindi un interesse, personale, attuale, concreto all’impugnazione, non rileva la costituzione della mutevole persona fisica rappresentante legale della società, bensì rileva la costituzione della società, per il tramite del pro tempore rappresentante legale (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 11 marzo 2015, n.130; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 27 marzo 2013, n. 881).

Nella specie alcuni ricorrenti si sono costituiti come mere persone fisiche (cfr. procure a margine del ricorso), per cui il ricorso, collettivo, è inammissibile per carenza di legittimazione di parte dei ricorrenti (cfr. T.A.R. Liguria, 12 aprile 2023, n. 436) e per conseguente mancanza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo nella sua interezza, dato che la posizione dei plurimi ricorrenti deve essere caratterizzata dall'identità delle situazioni sostanziali e processuali, qui assente (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775).

Anche per tale ragione sono assenti nella specie le condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, come delineate dalla consolidata giurisprudenza.

Da quanto evidenziato, è assorbita sia l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale, per essere stata nelle more del giudizio approvata la nuova legge regionale urbanistica (argomento dedotto anche dalla difesa dell’Ente Parco nella memoria ex art. 73 c.p.a., quale eccezione di merito e non in rito), sia l’eccezione di ammissibilità sollevata dal Comune di X , posta sul rilievo che a fronte di una decisione (di reiezione delle osservazioni) fondata su una pluralità di motivazioni autonome, le censure spiegate dai ricorrenti non riguardano alcune di esse.

Va incidentalmente rilevato che il ricorso introduttivo è, comunque, infondato (con conseguente infondatezza dei motivi aggiunti, volti a dedurre illegittimità derivata), stante l’insindacabilità delle scelte pianificatorie non connotate in termini di irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento dei fatti (da ultimo e tra le molte, Consiglio di Stato Sez. II, 24 giugno 2020, n. 4040; Consiglio di Stato, sez. IV, 25 luglio 2022, n. 6525).

Nella vicenda all’esame non si ravvisano tali criticità.

Vista l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (e comunque la loro infondatezza), va respinta la domanda di risarcimento del danno. …”.

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