Ricorso per Cassazione – istanza di inibitoria ex art. 373 c.p.c. – assenza di notifica di titolo esecutivo e precetto – inammissibilità - ragioni.

28.8.2024 - Corte di Appello di Napoli – Pres. Celentano - Rel. Rizzo Ulmo

10/09/2024

(omissis) - Premesso che è stata disposta, ai sensi dell’art. 127/ter c.p.c., la sostituzione dell’udienza del 28.8.2024 con il deposito telematico di note scritte delle parti; - lette le note all’uopo depositate osserva Parte ricorrente ha avanzato istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza n° 2447/2024, pubblicata da questa Corte di Appello in data 4.6.2024, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento, alle odierne resistenti, della somma di euro (omissis), oltre ad interessi legali dalla domanda ed a spese di giudizio. La ricorrente, a fondamento dell’istanza, pone il fumus di fondatezza del ricorso per cassazione da essa proposto nonché la gravità ed irreparabilità del pregiudizio che le deriverebbe dall’esecuzione della sentenza impugnata, desumibile, a suo dire, dalla circostanza che la X s.r.l. (società cedente il credito derivante dalla sentenza) ha chiesto ed ottenuto l’ammissione al concordato preventivo e che la Y s.r.l. (cessionaria del credito) è soggetto giuridico privo di beni immobili, che detiene unicamente partecipazioni in altre società e che redige i propri bilanci quale microimpresa ex art. 2435 ter c.c. … Queste essendo le prospettazioni della parte istante, rileva questa Corte che l’istanza ex art. 373 c.p.c. può essere proposta per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata: il riferimento all’esecuzione, e non anche alla semplice efficacia esecutiva della sentenza, rende evidente che il presupposto dell’istanza è che l’esecuzione sia già iniziata: ciò è tanto più vero se si tiene conto che il legislatore, laddove ha invece ritenuto di voler permettere la sospensione anche solo dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, a prescindere quindi da un effettivo inizio dell’esecuzione, lo ha previsto espressamente (cfr. l’art. 283 c.p.c., dove si parla espressamente di sospensione dell’efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza impugnata; negli stessi termini, cfr. l’art. 447 bis, comma 4, c.p.c.). Ciò posto, va poi evidenziato che, come è noto, le notifiche del titolo esecutivo e del precetto costituiscono meri atti preparatori dell’esecuzione, la quale inizia solo con il pignoramento (cfr. l’art. 491 c.p.c.). Ebbene, nell’istanza in esame non solo non viene prospettato che vi sia stato un qualche pignoramento (e che, quindi, vi sia una esecuzione in corso), ma non viene prospettato nemmeno che vi sia stata la notificazione del titolo esecutivo e di un precetto e che, pertanto, una esecuzione, per quanto non in corso, sia quanto meno imminente. In definitiva, mancando il necessario presupposto di una esecuzione in corso, l’istanza va dichiarata inammissibile. Nulla per le spese, atteso che: “La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione” (cfr., da ultimo, Cass., sez. 6, n° 26966 del 24/10/2018). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. (omissis)

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