Sanzione amministrativa - riduzione del quantum - potere del giudice - L.R. Marche 71/1997 (Vigilanza attività estrattiva) - chiamata in causa della Provincia da parte del Comune - legittimità

17.02.2025 Tribunale di Urbino - Sent. 55-2025 Est. Mercuri

03/03/2025

-omissis- Svolgimento del processo La presente sentenza è redatta in forma succinta ai senti dell’art. 118 disp.att. c.p.c. mediante l’esposizione dei soli fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, con indicazione sintetica delle questioni a tal fine esaminate e delle norme di legge e principi di diritto applicati (Cass. civ. SS.UU n. 342/2015; Cass. civ. sec. VI n. 53420/2014). Si osserva preliminarmente che la soc. X srls con ricorso notificato il omissis.2019, impugnava l’ordinanza omissis del omissis.2019 con ricorso al Capo dello Stato, giudizio ancora pendente. Provvedimento gravato altresì avanti all’intestato Tribunale nel giudizio n. omissis/2019 rg, poi definito a seguito dell’annullamento in autotutela del medesimo provvedimento (sent. n. omissis del omissis/2019). Avverso la ordinanza nr. Omissis/2019 ha proposto ricorso Straordinario al Capo dello Stato in data omissis.2019 che con parere omissis.2022 cui seguiva il decreto Presidenziale, respingeva il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla ricorrente per l’annullamento dell’ordinanza oggetto dell’odierna controversia. Precedentemente, con atto omissis.2019 prot. omissis, il Comune comminava la sanzione, nei confronti della società ricorrente, quale obbligata in solido in quanto proprietaria dell’area e dei messi di € omissis, limitandosi a trasferire le risultanze della attività accertativa e la quantificazione accertata e completata dalla Provincia, competente ex art. 19-20 L.R. 33/1998. Con successivo atto del omissis.2019 prot. omissis, il Comune di A, decise di procedere all’annullamento del suddetto verbale di accertamento prot. omissis per poi procedere alla notifica di ulteriore e distinto verbale di accertamento prot. omissis del omissis.2019, come già detto oggetto di impugnazione avanti al TAR Marche rg. Omissis/2019, nonché oggetto della presente opposizione oggi in discussione. Parte ricorrente nel proprio atto di impugnazione formulata tre motivi di opposizione: Con il primo motivo deduce la falsa ed erronea applicazione dell’art. 8 co. 1 LR 33/1998 e art.20 LR 71/1997 in tema di individuazione del trasgressore, ivi compreso la nullità dell’accertamento. Sostiene la società ricorrente che la mancata individuazione del soggetto persona fisica autore materiale dell’illecito impedirebbe di considerare il proprietario dei mezzi e dell’area escavata responsabile in solido dell’illecito e della relativa sanzione pecuniaria. B) con il secondo motivo di gravame contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 co. 2 LR 33/1998 e 20 LR 71/1997, in quanto non si indicano le circostanze di tempo e di luogo dell’avvenuta escavazione. C) con il terzo motivo di opposizione parte ricorrente contesta il difetto di motivazione e di istruttoria. Ora si rappresenta che la società ricorrente X srls ha acquisito la proprietà dell’area de quo avendola acquistata in data omissis.2018 di cui aveva la piena esclusiva disponibilità già a far tempo dal omissis.2017, avendone acquisito l’affitto (all’art. 2 si specificava che “…oggetto del presente contratto di affitto è il ramo d’azienda nel suo complesso, e non soltanto il suddetto immobile”), dunque anche l’area di cava. La Provincia di C, autorità competente ex lege, attraverso propri accertamenti istruttori con proprio atto omissis.2019, non impugnato, quale autorità tecnica preposta, accertava il materiale “abusivamente escavato” … in mc omissis e ne quantificava l’importo della relativa sanzione, in € omissis. Il Comune di A, con attività anch’essa vincolata e non discrezionale, si limitava a trasfondere tali conclusioni nell’ordinanza nr. omissis/2020. Come già osservato, in corso di causa veniva espletata CTU affinché venisse stabilita la quantità di materiale (volume di roccia) estratto stimandolo dal momento in cui la società opponente aveva la disponibilità dell’area e al fine di poterne stabilire il valore commerciale necessario per il calcolo della sanzione amministrativa. La consulenza disposta e a firma del geologo V ha ridotto l’importo escavato e la relativa sanzione ad € omissis “(somma molto inferiore a quella quantificata dalla Provincia – n.d.R.)” … “ La causa infatti istruita attraverso prova per testi di espletamento di consulenza tecnica ha potuto far accertare la proprietà dei mezzi e dell’area de quo. La sanzione disposta ex art. 20 L.R. 33/1998 colpisce chi esercita l’attività abusiva. “in tema di sanzioni amministrative, l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza – ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligo solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazione d’insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia possibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidamente a norma dell’art. 6, della l. n. 689 del 1981” (Cass. Civ., sez. II, 13/5/2010, n. 11643 id. Cass. 10.1.1997 n. 172). Con il secondo motivo parte opponente contesta, la mancanza di riferimento a circostanze di tempo e luogo dell’escavazione abusiva. L’istruttoria ha potuto far appurare che già con atto di cessione di ramo di azienda l’opponente in data omissis.2017 aveva acquisito in affitto dalla Soc. S srl le Attività e i terreni della cedente. Il CTU ha accertato che l’escavazione abusiva ebbe ad iniziare nel omissis 2017 e terminata nel omissis 2019 e la stessa P. A. ha accertato, che l’attività di escavazione era ancora in atto, alla data del sopralluogo (uno dei due escavatori in loco aveva la chiave di accensione inserita nel cruscotto). Nel sito oggetto di causa (di proprietà di X), come accertato e documentato fotograficamente, non solo erano presenti due escavatori, di cui uno con la cabina aperta e la chiave di accensione inserita (di proprietà di X), ma era ben evidente, visibile e di recente creazione di una pista sterrata tramite l’abbattimento di vegetazione arbustiva ed arborea. Riguardo al terzo motivo di opposizione in ordine al difetto di motivazione si osserva che agli atti vi sono i verbali di accertamento in cui viene descritto lo stato dei luoghi e motivate le ragioni dell’illecito. In ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva della Provincia di C quest’ultima osserva che la sua competenza istituzionale ex lege Reg. le Marche 71/97 riguarderebbe solo siti di cava in attività all’entrata in vigore della detta legge, ovvero su siti destinati a Cave dal PPAE (Piano Prov.le aree estrattive) approvato successivamente dalla Provincia stessa. Al controllo e alla esclusiva competenza in ordine alla quantificazione delle sanzioni di ogni altro luogo ove si escavasse senza titolo al di fuori di tali ipotesi la Provincia sarebbe estranea. L’art. 19 L.R. 71/97 al comma 2 precisa testualmente che: … “ le funzioni di vigilanza sui latori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava, circa la loro abusività o difformità delle autorizzazioni spettano alla Provincia, che si avvale di proprio perdonale qualificato, nonché del CFS, dell’Arpam e del dipartimento di prevenzione delle AUSL, ciascun secondo la propria competenza”… Pertanto, a fronte di quanto rilevato è ovvio che ogni accertamento afferente la abusiva attività di escavazione, in qualunque luogo della Provincia avvenga, eccedendo un provvedimento autorizzativo in essere o senza permesso, è sempre di competenza della Provincia, quante volte tale attività sia stata, come nella specie, successiva all’entrata in vigore della L.R. 71/1997. Pertanto, l’eccezione va disattesa. In conclusione, dalle risultanze della CTU da ritenersi completa, corretta e priva di contraddizioni è emerso e dimostrato che il quantitativo di materiale roccioso certamente estratto è quello corrispondente alla porzione di versante scavato in corrispondenza del piazzale dell’opificio confinante a sud ovest per un volume di omissi m. cubi. Il quantitativo di materiale roccioso può essere calcolato in omissis m. cubi. Il calcolo della sanzione sarà pari ad € omissis. Aggiunge il CTU che le attività di movimentazione del terreno sono certamente avvenute nell’intervallo di tempo fra il omissis 2017 e il omissis 2019, periodo in cui l’area era detenuta dalla X srls. Si deve osservare che la quantificazione della sanzione, in concreto operata dalla P.A., anche ove si appalesi alla cognizione di questo giudicante, come effettivamente lo è stata, non congrua, non può costituire ex se motivo di nullità integrale dell’ordinanza impugnata. Come indica la Suprema Corte, “…nel procedimento d’opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell’ordinanza – ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell’esposizione dei criteri seguiti dall’autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa; il giudice dell’opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell’atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall’art. 11 l. n. 689 del 1987, e, ove l’opponente si sia limitato a lamentare l’eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale”… (Cass. Civ., Sez. II, 19/3/2007, n. 6417). Inoltre, non è necessario specificare nel dettaglio i criteri di determinazione purché la motivazione rifletta i parametri indicati dall’art. 11 della L.689/1981. Pertanto, il giudice non è dunque vincolato alla misura della sanzione amministrativa indicata nel verbale la quale è predeterminata- Egli determinerà autonomamente l’entità della sanzione nel rispetto dei limiti edittali, fondandosi sul suo libero convincimento, seguendo i parametri indicati dall’art.11 della legge 689/1981, ossia la gravità della violazione, l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la sua personalità e le sue condizioni economiche Cosi come, secondo l’opinione pacifica della giurisprudenza, può rideterminare l’importo della sanzione in senso favorevole al ricorrente, parimenti egli potrà procedere ad una quantificazione della sanzione in malam partem. Né è esatto sostenere che affinché ciò avvenga occorra una specifica domanda della p.a. convenuta in giudizio, atteso che la legge 689/1981 prevede l’esercizio di ufficio del potere di determinazione della misura della sanzione. Pertanto, ritenuto di acquisire le risultanze della consulenza nei riguardi della somma calcolata quale sanzione amministrativa ritenendola congrua in base a quanto dimostrato nel corso del giudizio e riguardo alle presunzioni rappresentate (detenzione area, proprietà dei mezzi, chiave sul cruscotto…) l’opposizione va rigettata. Deve, respingersi altresì la domanda, avanzata dalla parte opponente, diretta ad ottenere la condanna dell’opposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare – anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita – nel comportamento processuale dell’opposto, gli estremi della colpa grave o della male fede. Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura Extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d’ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sez. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del 4/11/2005). Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie. Le spese di lite si possono ritenere compensate tra tutte le parti atteso il diverso e rilevante importo della sanzione, così come accertata da ctu e ritenuta congrua da questo giudicante, come pure le spese della consulenza. -OMISSIS-

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