SCIA – edilizia libera – atto non impugnabile – ricorso al TAR - inammissibilità

19.6.2024 – TAR Marche – Sent. 582/2024 – Pres. Est. Ianigro

01/07/2024

(omissis) per l'annullamento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività datata (omissis)2011 relativa ai lavori di ristrutturazione compiuti nei locali siti in X in Comune di V; della Segnalazione Certificata di Inizio Attività datata (omissis)2011 - integrazione; del parere ASUR Marche Zona Territoriale 3, pervenuto il (omissis)2011; delle note Comune di V 4.10.2011 prot. 5519 - 18.10.2011 prot. 5582/5758; del regolamento Comunale di igiene; (omissis) PREMESSO che parte ricorrente, quale proprietaria di un’azienda turistico ricettiva di gestione di un pubblico esercizio di ristorazione con licenza di ristorazione bar numero (omissis) nella frazione di X, con ricorso iscritto al n.1022/2011 r.g. notificato il 12.11.2011 e depositato il 24.11.2011, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la s.c.i.a. datata (omissis)2011 relativa ai lavori di ristrutturazione compiuti nei locali a lei confinanti siti in X in Comune di V dal sig. O con la finalità di avviare ivi un’attività di Bed and Breakfast, nonché gli atti ad essa presupposti; che a sostegno del ricorso ha dedotto la non assentibilità dei lavori tramite s.c.i.a. ma con permesso di costruire ex art. 22 comma 3 d.p.r. n. 380/2001 in presenza di modifica della destinazione d’uso comportante variazione degli standard urbanistici, il mancato rispetto dell’altezza minima di soli metri 2,26 in luogo dei metri 2,70 dovuti ex lege e riducibili a 2,40 come da regolamento comunale, nonché l’assenza della dotazione di aree a parcheggio prescritte dall’art. 2 del regolamento comunale; che il Comune e la società controinteressata si costituivano per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto; che con ordinanza cautelare n. 703 del 15.12.2011 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare poiché: “tenuto conto della dimensione dei locali e della relativa potenziale ricettività, il pregiudizio lamentato non è grave e, comunque, irreparabile ed i motivi di gravame necessitano di un più approfondito esame in sede di decisione di merito, anche a seguito delle argomentazioni difensive dedotte dalle parti resistenti in relazione ai profili rituali di cui al DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella legge 14.09.2011 n.148”; che in riscontro alla ordinanza presidenziale interlocutoria n. 106 del 2.02.2024 parte ricorrente con atto del 5.03.2024 dichiarava la persistenza dell’interesse alla decisione e la sua connessione con il ricorso r.g. 233/2012; che alla udienza pubblica del 13 giugno 2024 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione; CONSIDERATO che, preliminarmente, risulta fondata e merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla controinteressata essendo preclusa in sede giurisdizionale la richiesta di annullamento di una s.c.i.a. che, quale atto riconducibile all’esercizio di attività edilizia libera, non costituisce provvedimento autonomamente impugnabile avendo natura oggettivamente e soggettivamente privata, e che parimenti inammissibili sono le domande di annullamentoe rivolte contro gli atti ad essa presupposti; che il ricorso, infatti, si pone in netto contrasto con quanto prescritto dall'art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, secondo cui "La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104"; che, attesa la chiara ed inequivocabile formulazione dell’art. 19, comma 6 ter, legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 d.l. n. 138/2011 e ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 45/2019, il ricorso in quanto diretto ad ottenere una pronuncia di annullamento della scia presentata dalla società intimata, deve essere dichiarato inammissibile in quanto rivolto ad esercitare una forma di tutela non prevista dall'attuale ordinamento processuale; che di recente la Corte Costituzionale, con sentenza del 20/07/2020, n.153, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241, censurato per violazione degli artt. 3,24,103 e 113 Cost., nella parte in cui impedisce ai terzi lesi da una scia edilizia asseritamente illegittima di ottenere dal Giudice amministrativo una pronuncia di accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, con conseguente condanna o comunque effetto conformativo all'adozione dei corrispondenti provvedimenti, anche nel caso in cui sia decorso il termine concesso all'amministrazione per azionare il potere inibitorio di cui al comma 3 dell'art. 19 l. n. 241 del 1990; che ivi la Corte nel richiamare la precedente pronuncia n. 45 cit. ha ribadito che le verifiche cui è chiamata l’amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono […] quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19 [della legge n. 241 del 1990], da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a. (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all’art. 21-novies). Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l’interesse si estingue; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, in ragione del tempo decorso e della novità della questione relativa alla proponibilità dell’azione all’epoca dell’introduzione del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. (omissis)

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