Studio legale Valentini
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19.6.2024 – TAR Marche – Sent. 583/2024 – Pres. Est. Ianigro
01/07/2024
(omissis) … “Parte ricorrente, titolare di attività concorrente, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota prot. con cui il Comune di X riscontrava l’istanza di controllo attività edilizia posta in essere con s.c.i.a. dalla controinteressata, instando in subordine per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ex art. 31 c.p.a.; istanza volta al controllo della attività edilizia ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 ai fini della verifica della conformità edilizia dell’attività avviata con la s.c.i.a. e che il Comune aveva riscontrato l’istanza limitandosi ad affermare di dover attendere l’esito dell’esame del merito del pregresso ricorso proposto avverso la s.c.i.a.; il Collegio ha così motivato: CONSIDERATO che alla odierna udienza di discussione è stato portato in decisione il connesso ricorso iscritto al n.1022/2011 r.g. proposto avverso la presupposta s.c.i.a. presentata dalla ditta controinteressata e definito con declaratoria di inammissibilità stante la natura non provvedimentale della s.c.i.a. ivi impugnata; che rispetto alla s.c.i.a., con istanza di controllo attività edilizia ha chiesto al Comune intimato l’adozione di tutte le misure idonee e necessarie alla verifica della illegittimità degli interventi eseguiti con richiesta di cessazione dell’attività commerciale avviata; che, con la lettera prot. impugnata, il Comune ha riscontrato l’istanza dichiarando di voler attendere l’esito del giudizio in precedenza instaurato al fine di conformarsi a quanto statuito dal giudice amministrativo che peraltro nelle more aveva negativamente riscontrato l’istanza cautelare ivi proposta; RITENUTO che, come noto, a seguito della presentazione di una s.c.i.a., anche nel regime vigente ratione temporis rispetto all’epoca di instaurazione del presente giudizio, l’amministrazione competente poteva condurre controlli preordinati all'esercizio di tre tipi di poteri: 1) poteri inibitori, repressivi e conformativi, esercitabili nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione (art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990; art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001); 2) poteri di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies e 21 nonies (art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990); 3) poteri di vigilanza e sanzionatori sull'attività urbanistico-edilizia di cui agli artt. 27 e ss. del d.p.r. n. 380/2001, esercitabili in ogni tempo (espressamente fatti salvi dall'art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990); che, l'amministrazione competente, a prescindere dal contenuto dei poteri sollecitabili, e tenuto conto che i poteri generali di vigilanza del territorio non sono soggetti ad alcuna temporizzazione, ha comunque l’obbligo di riscontrare la diffida del privato in relazione all'attività edilizia intrapresa in base ad una s.c.i.a.; che, come chiarito da Corte cost., 13 marzo 2019, n. 45, a fronte di una s.c.i.a., il terzo che si assume pregiudicato, tra l'altro, "potrà sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore, spettanti all'amministrazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, come, ad esempio, quelli in materia di edilizia, regolati dagli artt. 27 e seguenti del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", ed espressamente richiamati anche dall'art. 19, comma 6-bis"); che tra i casi di autotutela ad esercizio doveroso, nel senso testé indicato, vi è appunto l'ipotesi in cui l'intervento sia richiesto dal terzo che si assume pregiudicato dalla s.c.i.a., giacché in tal caso il riesame del titolo viene ad essere lo strumento di protezione della sua posizione giuridica, che rimarrebbe altrimenti sguarnita di tutela. Di conseguenza, a fronte di una sollecitazione del soggetto interessato, peraltro tempestiva come nella specie, l’amministrazione è tenuta ad attivare il procedimento funzionale alla verifica dell'eventuale illegittimità dell'attività edilizia segnalata e dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610; Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309, il quale ha sancito non solo la doverosità della risposta espressa dell'amministrazione all'istanza che solleciti l'adozione di un atto repressivo di secondo grado incidente su una fattispecie formatasi silenziosamente, ma anche la non equipollenza degli scritti processuali alla manifestazione di volontà provvedimentale del soggetto pubblico; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-quater, 25 gennaio 2021, n. 911; T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, 8 gennaio 2020, n. 18); che, sulla base di quanto sopra, ritiene il Collegio che il Comune intimato, con l’atto impugnato, rimettendo ogni decisione all’esito del giudizio in precedenza instaurato avverso la s.c.i.a., abbia illegittimamente omesso di riscontrare l'istanza del ricorrente in epoca in cui non erano nemmeno spirati i termini per l’intervento in autotutela, ferma restando l’ineusaribilità della generale potestà di vigilanza edilizia; che merita accoglimento la domanda subordinata ex art. 31 c.p.a., poiché il provvedimento impugnato assume all’evidenza portata elusiva dell’obbligo di provvedere sulla richiesta ex art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, non potendo l’amministrazione rimettere alla decisione del T.a.r. la cognizione della verifica di legittimità sottopostale, su cui al giudice amministrativo è precluso di pronunciarsi ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. in presenza di “poteri amministrativi non ancora esercitati”; che oltretutto l’impugnato provvedimento ha determinato un’illegittima sospensione sine die del procedimento di verifica dell’attività edilizia intrapresa in quanto correlato alla data di definizione di un giudizio non anticipatamente preventivabile; che pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini del riesame; …”