Senato della Repubblica – vitalizio – reversibilità – reddito rilevante ai fini del ricalcolo della pensione INPS – importo avente natura previdenziale – non cumulabilità ai fini del ricalcolo della pensione INPS - ragioni

26.6.2024 – Trib. Pesaro Sez. lavoro – Sent. n. 84/2024 - Est. Tamburini

02/07/2024

 1) X ricorreva avanti l’intestato Tribunale e nei confronti di ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in conseguenza della comunicazione di rideterminazione dell’importo della pensione di reversibilità n. (omissis) categoria SO a decorrere dal 1 marzo 2014 e per incumulabilità , con conseguente pretesa di recupero di indebito. La ricorrente opponeva istanza al Comitato Provinciale INPS, chiedendo la ricostruzione reddituale della propria pensione, qualificandosi beneficiaria di Assegno Vitalizio di reversibilità del Senato. L’Ente respingeva l’istanza ritenendo gli importi derivanti dalla reversibilità dell’assegno vitalizio del Senato come reddito diverso non cumulabile e quindi rilevante ai fini dell’applicazione tabella F Legge n. 335/1995. Chiedeva pertanto la ricorrente la declaratoria di illegittimità/nullità del provvedimento di restituzione di preteso indebito, con condanna alla restituzione, oltre accessori, delle somme eventualmente illegittimamente recuperate e/o non corrisposte dall’INPS sulla pensione n. (omissis) categoria SO derivanti dal ricalcolo degli importi pensionistici mensili per gli anni 2014-2015 e 2023. Si costituiva ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il rigetto. La causa veniva assunta in decisione previa discussione orale al cui termine veniva emesso dispositivo di sentenza a motivi riservati che si espongono di seguito 2) Deve qui osservarsi che la causa verte in ordine alla cumulabilità o meno delle somme derivanti dall’assegno vitalizio del Senato con le somme derivanti da pensione. Deve qui osservarsi che la causa viene sostanzialmente risolta dall’inserimento (e considerazione) delle somme, percepite dalla ricorrente, nella corretta categoria, senza che induca in confusione il termine vitalizio. Quest’ultimo termine appare fornire una qualificazione, agli importi oggetto di causa, non del tutto aderente alla loro effettività. E’ noto infatti che il regolamento del Senato ha più volte associato, nel tempo, quando addirittura non sostituito, il termine e la funzione di vitalizio con quello di pensione. Sotto altro versante deve osservarsi che il c.d. vitalizio viene concesso in stretta relazione allo svolgimento dell’attività parlamentare. Successivamente alla cessazione della carica, esso diviene soluzione alla assenza di un trattamento previdenziale, altrimenti ottenibile per via di una diversa attività lavorativa, intrapresa per il medesimo lasso temporale ( Cfr SS.UU 18265/’19). Detti aspetti non possono non comportare la sovrapposizione del vitalizio ad una forma previdenziale, conclusione che, per altro, viene ulteriormente corroborata dalla sua reversibilità. Ne discende che, pur inserito dalla ricorrente, in sede di dichiarazione dei redditi, l’importo derivante dal c.d. vitalizio, nella categoria fiscale dei redditi diversi, la sua funzione effettiva, non può che raffigurarsi come importo avente natura previdenziale. Erroneamente quindi l’INPS ritiene fermarsi all’utilizzo (improprio) del termine vitalizio, per farne discendere una incumulabilità fondante la pretesa di recupero. Di qui l’accoglimento della domanda, con condanna alla restituzione delle somme recuperate illegittimamente e/o parimenti illegittimamente non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità dei provvedimenti di ricomputo ingeneranti l’indebito impugnato, come da parte motiva; 2) condanna per conseguenza INPS alla restituzione alla ricorrente di quanto eventualmente recuperato e/o non corrisposto in esecuzione dei provvedimenti di cui al capo 1), oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza all’effettiva restituzione; 3) condanna INPS alle spese di presente giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella misura di (omissis)

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