Studio legale Valentini
Associazione Professionale
- C.F. e P.IVA 02239730415
- Via San Francesco, 30 - 61121 Pesaro
- tel. 0721 69345 - fax 0721 69028
- info@avvocatoaldovalentini.it
19.4.2023 – Corte di Appello di Ancona sent. 686/2023 Pres. Federico – est. Bellucci
05/05/2023
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” Con sentenza del 31 agosto 2022 il Tribunale di Urbino del procedimento n. 887/2018 R.G., pronunciava la separazione personale tra i coniugi X e Y, rigettava la domanda di addebito proposta da Y, poneva a carico di quest’ultimo l’assegno mensile di mantenimento a favore della moglie di euro omissis mensili con rivalutazione annua, dichiarando inammissibile ogni altra domanda e compensando le spese del giudizio. Il giudizio di separazione era stato introdotto da X , negli scritti inziali e successivi parte ricorrente aveva ricostruito la vicenda e la crisi familiare esponendo che: - Aveva contratto matrimonio concordatario con Y in data (omissis), dall’unione era nato il (omissis) il figlio V, sin da ragazza aveva sofferto di disturbi depressivi e fobie, tale stato depressivo si era acuito col trovarsi a condurre la vita di giovane madre dedicata esclusivamente alle cure del figlio e della famiglia; la vita di coppia era stata complicata notevolmente dal fatto che soffriva di una forma molto dolorosa di vaginite e dalla difficoltà che tale condizione aveva portato nei rapporti intimi, definitivamente cessati da più di 20 anni; riferiva di essere stata sottoposta a visita psichiatrica con prescrizione di farmaci nel (omissis) e che nel (omissis) era stata condotta dal marito ad una nuova visita psichiatrica, in seguito , ed a parere della ricorrente per effetto della segnalazione da parte del medico della “infelicità della vita familiare” quale fattore concausale della malattia, Y aveva iniziato ad assumere atteggiamenti ostili ed anche aggressivi verso di lei, documentati dal certificato medico di Pronto Soccorso del gennaio (omissis) per le lesioni procuratele con uno schiaffo al viso e successivamente nel febbraio (omissis) da altra certificazione per analogo episodio; anche per tali ragioni si era allontanata definitivamente da casa andando a vivere a W, ove i coniugi per un certo periodo trascorrevano periodi di vacanza, successivamente avendo acquistato in comproprietà l’immobile poi adibito ad abitazione stabile dalla X; da quel momento y aveva provveduto a versarle un assegno periodico autodeterminato di € (omissis) ed al pagamento di diverse altre sue spese, dal 2018 aveva immotivatamente cessato di corrispondere ogni contributo; - ella non aveva reddito e non aveva mai svolto attività lavorative essendosi occupata soltanto della famiglia , per scelta riferibile principalmente al marito, che riteneva non funzionale all’assetto familiare il suo impiego e non necessario il suo apporto economico; - il tenore di vita era sempre stato elevato, il marito aveva iniziato a lavorare come operaio presso (omissis), nel (omissis) per le sue capacità era divenuto in breve rappresentante di macchine agricole, si era licenziato nel omissis venendo assunto dalla ditta s.r.l. con la quale la quale aveva conseguito ottimi successi professionali e lauti guadagni sino a 6000- 7000 mensili; percepiva pensione di 2.200 euro e continuava a svolgere la medesima attività di prima per la ditta s.r.l., a tempo pieno , con inquadramento part-time e stipendio documentato di circa 1300 - 1400 mensili benchè dallo stesso indicato in soli 800 €, verosimilmente implementato da provvigioni in nero, nel (omissis) aveva ereditato dalla madre beni immobili e mobili, due appartamenti locati producevano reddito annuo complessivo di circa 8.500,00 euro - Ella aveva ereditato dalla madre nel omissis l’abitazione di F. dove il nucleo aveva sempre vissuto ed ove erano rimasti a vivere marito figlio, la quota di ½ di un appartamento in cattivo stato di manutenzione, locato nel 2019 e non oltre, occorrendo rilevanti interventi manutentivi , al canone mensile di 220 euro, un appezzamento di terreno con rudere in P., era comproprietaria con Y dell’appartamento di W per il quale Y si era assunto il mutuo con rate di € mensili (omissis) la X, quale comproprietaria era garante con ipoteca; Y, in seguito alla manifestata volontà di separazione, aveva interrotto il pagamento delle rate, l’istituto creditore aveva pignorato l’immobile, la X d’intesa col marito e su sua sollecitazione nel (omissis) aveva venduto l’appartamento di P. al prezzo di circa € (omissis) nel omissis aveva sanato il debito con la banca e liberato l’immobile di W dal pignoramento; dalla liquidità rilevata dalla Guardia di Finanza nella relazione del 2020 andava detratto l’importo già all’epoca acquisito sul conto per effetto della vendita e successivamente impiegato per la transazione con l’istituto bancario per la liberazione dell’immobile di proprietà dei coniugi al 50% - La definizione della gestione con l’istituto bancario aveva liberato Y dal pagamento delle rate mensile di € omissis del quale espressamente si teneva conto quale onere pendente nel provvedimento Presidenziale provvisorio ex articolo 708 c.p.c. che poneva a carico del marito in suo favore l’importo mensile di euro 1200,00. - Tenuto conto delle modificate condizioni , aveva richiesto assegno di mantenimento nella misura minima di 2.000,00 euro. Y costituitosi, aveva contestato la ricostruzione delle vicende familiari fornite dalla moglie deducendo di aver subito per anni umiliazioni e privazioni nella vita privata e familiare, sopportato sacrifici economici per assicurare alla famiglia un tenore di vita decoroso; -negava di aver imposto o indotto la X a non lavorare, avendo anzi proposto ed offerto alla moglie due opportunità di impiego, come rappresentante in un caso in un altro presso un negozio, che la stessa aveva rifiutato; X opponendo il proprio stato depressivo e problemi fisici aveva condizionato la vita familiare, aveva imposto una vita isolata anche dai familiari di origine, priva di qualunque frequentazione; egli era stato il solo ad occuparsi del figlio al quale continuava provvedere sostenendolo economicamente nella possibilità di avviare un’attività autonoma e trasferendogli denaro , Giovagnoli non si occupava della famiglia . - I rapporti coniugali erano degenerati da quando nel omissis la moglie aveva iniziato ad usare in maniera compulsiva Facebook ed il telefono , dal omissis la donna aveva iniziato ad allontanarsi sempre più frequentemente dalla casa per recarsi a W per poi andare a stabilirsi definitivamente; la crisi coniugale era dovuta esclusivamente sulla responsabilità dellaW , che si era ingiustificatamente allontanata da casa, aveva omesso di adempiere ai doveri di collaborazione e di fedeltà, a tal riguardo venendo indicato un messaggio SMS rilevato nel dicembre 2013 sul telefono della donna ; negava di aver mai versato un assegno di mantenimento perché la donna prelevava autonomamente dal conto comune - L’apporto economico della X era stato nullo per sua scelta , egli si era detto disposto a lasciare la casa di F e cercare un proprio alloggio e di fortuna non potendo più continuare a pagare il mutuo di W e sostenere il mantenimento indiretto della moglie; X disponeva di rilevanti proprietà immobiliari acquisite per successione dalla madre nel omissis, di cospicue somme in depositi bancari ed investimenti . Aveva richiesto addebito della separazione alla moglie, rigetto della richiesta di mantenimento anche per la sussistenza di redditi adeguati da parte della X, in subordine riconoscere contributo di mantenimento non superiore ad euro 300,00 mensili Entrambi i coniugi avevano alzato richieste in ordine alla attribuzione degli immobili, dichiarate inammissibili dal primo Giudice. Il Tribunale respingeva la domanda di addebito ritenendo non provata violazione dei doveri coniugali casualmente connessa alla disgregazione dell’unione tra i coniugi , riteneva sussistente, sulla base delle acquisizioni, la rilevante sperequazione dei redditi, riteneva altresì che in rapporto agli ulteriori parametri da utilizzare ai fini della quantificazione , quali le disponibilità economiche comunque godute dalle parti, la durata del matrimonio, l’apporto fornito alla conduzione della vita coniugale la capacità lavorativa e l’età, l’assegno di mantenimento doveva essere ridotto , rispetto all’importo di euro 1.200,00 stabilito in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, ad euro 900,00 mensili. Avverso la decisione ha proposto appello X censurando la determinazione dell’assegno di mantenimento in 900,00 €, ritenuta insufficiente alla luce delle risultanze istruttorie e di criteri determinativi appropriati all’assegno di separazione, piuttosto che ai parametri relativi all’assegno di divorzio , richiamati nella sentenza . Con altro motivo si duole della compensazione delle spese, lamentandone la non corrispondenza a preponderante soccombenza di Y, ed al comportamento processuale di controparte , che assume connotato da tratti di slealtà nella istruttoria per il carattere progressivo e parziale delle produzioni documentali sulla situazione patrimoniale del Y. Si è costituito Y contestando le avverse deduzioni e richieste , proponendo appello incidentale per l’accoglimento della richiesta di addebito della separazione a X e revoca dell’assegno di mantenimento. Il PG ha concluso chiedendo conferma della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE