Separazione dei coniugi – addebito al marito- ragioni - diritto ad assegno di separazione per moglie e figli non autonomi – sussiste – misura – fattispecie - risarcimento danni – difetto di prova – reiezione

27.1.2025 Tribunale di Urbino sent. 15/2025 – Pres. De Leone – est. Grippa

30/01/2025

- omissis-

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il omissis 2021, A ha adito il Tribunale di Urbino deducendo:

-        di aver contratto matrimonio secondo il rito civile con B in data omissis 1996;

-        che dall'unione sono nati quattro figli: (omissis)

-        che a seguito della nascita delle prime due figlie gemelle, anche su pretesa del marito, è stata costretta a cessare la propria attività lavorativa;

-        che il marito ha lavorato come project development manager nel settore del real estate;

-        di aver scoperto che le disponibilità economiche di B erano frutto di operazioni penalmente rilevanti a danno di terzi compiute dalle società X  s.r.l., Y s.r.l., Z s.s., di cui la ricorrente, su sollecitazione del marito, è stata legale rappresentante, senza tuttavia essere mai stata portata a conoscenza dell'oggetto e dello stato di tali società;

-        che tali condotte distrattive hanno portato i coniugi a due condanne per bancarotta fraudolenta da parte del Tribunale di omissis e del Tribunale di omissis;

-        che dal 2016, il resistente ha cessato ogni sostegno economico alla ricorrente ed ai due figli a carico, lamentando una presunta impossidenza, sicché la ricorrente ha sostenuto sé stessa ed i suoi due figli a carico mediante i propri risparmi ed alcuni canoni di affitto per immobili di proprietà di terzi (pari ad € omissis annuali, ridotto dal mese di agosto 2020 ad € omissis annui e destinati a sparire del tutto) e in virtù di un aiuto economico delle due figlie;

-        che B si dichiarava privo di risorse economiche, nonostante lavori attivamente nel settore immobiliare, in particolare collaborando con L s.r.l.s. e con la M s.p.a., tanto che si è occupato dell'acquisto a favore di quest'ultima di un'area di omissis, sicché il reddito reale del resistente non è inferiore ad € omissis netti annui;

-        che B è sempre stato una persona violenta verbalmente e fisicamente, sovente in preda a stati d'ira, specie nei confronti della moglie e delle figlie, come dimostrato da diversi episodi di particolare gravità risalenti già ad epoca antecedente al matrimonio ed elencati nell'atto introduttivo della ricorrente;

-        che il marito, nel omissis 2020, ha abbandonato volontariamente l'abitazione di omissis via omissis, trasferendosi presso l'altra abitazione di E, frazione di W via omissis  (composta da 11 vani e da un'abitazione indipendente di circa 80mq), condotta in locazione dal resistente, mantenendo tuttavia la residenza in W, alla via omissis;

-        che il resistente, dopo aver abbandonato la casa familiare, si è totalmente disinteressato della famiglia ed ha chiesto peraltro di essere mantenuto dalla ricorrente;

-        che il omissis 2020, il resistente ha cambiato le serrature della casa di E, dove tutta la famiglia ha risieduto stabilmente dal omissis 1996 a omissis 2007 e successivamente esclusivamente nel periodo estivo sino al 2020, inibendone l'accesso alla moglie ed ai figli;

-        che l'abitazione di omissis, via omissis, abitata da A con i figli D e C è stata locata dalla X s.r.l. alla ricorrente, ma X è stata dichiarata fallita e, con sentenza del Tribunale di Ancona del omissis 2020, è stata condannata al rilascio dell'immobile a favore di omissis, sicché tale abitazione è precaria;

Per questi motivi, A ha chiesto: la dichiarazione della separazione da B , con addebito a quest'ultimo per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; l'assegnazione dell'abitazione di E, con possibilità di B di mantenere la disponibilità dell'unità abitativa indipendente ivi esistente; di porre a carico del marito un assegno mensile di mantenimento per € omissis, oltre rivalutazione, per la ricorrente ed € omissis, oltre rivalutazione, per ciascuno dei figli non autosufficienti, C e D, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie; la condanna del marito al risarcimento, pari ad € omissis o altra somma determinata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno biologico ed esistenziale subito dalla ricorrente a causa delle condotte violente e vessatorie tenute da B.

Con memoria di costituzione del omissis 2021 si è costituito in giudizio B il quale non si è opposto alla domanda di separazione e, sconfessando l'avversa ricostruzione dei fatti, ha dedotto:

-        di aver sempre lavorato per il bene della propria famiglia, tanto da garantire alla moglie ed ai figli un elevato tenore di vita, sino al collasso economico del omissis  2017, allorché il resistente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere ed ha iniziato a subire vessazioni da parte della moglie e dei figli, culminati con l'aggressione fisica da parte del figlio minore C

-        che non ha mai adottato condotte vessatorie, ma che anzi è stato vittima di un clima familiare alterato dal racconto di A, che ha messo i figli ( ed in particolare il figlio minore C) contro il padre;

-        che si è trasferito presso l'abitazione di E nel omissis 2020 per non vedere ulteriormente degenerati i rapporti familiari e per non subire ulteriori maltrattamenti da parte della moglie e dei figli;

-        che a seguito di tale trasferimento, non ha avuto più alcun rapporto con i figli e gli è stato impedito l'accesso presso l'abitazione di omissis, via omissis;

-        di aver sostituito le serrature di accesso dell'abitazione di E a seguito del furto di una vettura ivi parcheggiata, della relativa documentazione e dei telecomandi del cancello, subito il omissis 2020;

-        -che l'azione di spoglio dell'immobile di E avanzata dai figli della coppia è stata rigettata;

-        che tale situazione, a causa della quale il resistente soffre moltissimo, gli hanno causato l'insorgenza di una sindrome cronica acuta che gli ha imposto un ricovero nel Reparto dell'Ospedale di omissis, di cui né la moglie né i figli si sono mai interessati;

-        di non poter versare alcunché alla moglie ed ai figli, trovandosi detenuto presso la Casa Circondariale di omissis;

-        che non può ritenersi accoglibile l'istanza di assegnazione dell'abitazione di E, quale casa familiare, a favore della ricorrente e dei figli, dal momento che la casa familiare -quella cioè dove la famiglia svolgeva ed attuava il programma di vita in comune - è quella di omissis,

-        che la domanda di risarcimento del danno dovrebbe considerarsi inammissibile, dal momento che non è possibile cumularla con la domanda di separazione giudiziale;

Per tali motivi, B ha chiesto: la dichiarazione della separazione dalla moglie A, che il figlio minore C sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre; il rigetto della domanda di contributo al mantenimento a favore della moglie e del figlio C, della domanda di assegnazione della casa di E , della domanda di addebito e della domanda risarcitoria, nonché di ogni altra domanda avanzata da A.

All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del omissis 2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente si è riservato di decidere sui provvedimenti provvisori ed urgenti dopo l'audizione dei figli minori C e D. Successivamente, con ordinanza del omissis 2021, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore C con collocazione presso la madre, ha assegnato la casa coniugale di omissis, via omissis a A e a suo figlio C, ha posto a carico di B un assegno di mantenimento di € omissis mensili, oltre rivalutazione, a favore della moglie e di ulteriori € omissis mensili, oltre rivalutazione, a favore di ciascuno dei figli C e D , oltre al 50% delle spese straordinarie per questi ultimi.

Con la memoria depositata il  omissis 2021, A ha rappresentato che il marito non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare, sicché non vi sono ragioni per sostenere che questi è impossibilitato al mantenimento della moglie e dei figli, e che in ogni caso questi, a seguito dell'ordinanza presidenziale, non ha versato alcunché a titolo di mantenimento. In pari data, la ricorrente ha altresì domandato in via cautelare l'assegnazione dell'immobile di E  a titolo di casa familiare, affermando che la casa di omissis, via omissis sarebbe stata a distanza di poco tempo rilasciata.

Con memoria del omissis 2022, B ha affermato che, nonostante la cessazione della misura cautelare, gli è precluso lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; non percependo reddito, gli è impossibile corrispondere alla moglie ed ai figli qualsiasi somma di denaro. Ha inoltre aggiunto di non riuscire ad avere alcun rapporto con il figlio C e che a dal omissis 2021 ha trovato un impiego presso un'azienda del omissis.

Con ordinanza del omissis 2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. e, all'esito dell'udienza del omissis 2022, con ordinanza in pari data, sono stati ammessi i mezzi di prova. La causa è stata istruita mediante prove documentali, prove testimoniali ed interrogatorio formale della ricorrente.

Con istanza del omisssis 2023, B ha affermato che le sue condizioni di vita sono peggiorate a causa di un intervento di omissis ed ha quindi chiesto la revisione dei contributi economici disposti a favore di A e dei figli C e D. Con ordinanza dell'omissis 2023, l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata dal resistente. (è stata respinta n.d.r.)

Conclusa la fase istruttoria e ritenuta matura la causa per la decisione, con ordinanza del omissis 2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il omissis 2024, poi spostata al omissis 2024. Il omissis 2024, B ha nuovamente domandato la modifica dei contributi economici ex art. 709 c.p.c .. Con ordinanza del omissis 2024, ritenuto possibile decidere la modifica delle condizioni economiche assieme al merito della causa, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c ..

La domanda di separazione personale proposta da A col ricorso introduttivo e fatta propria anche dal resistente nella memoria di costituzione deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 e.e. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi A e B e deve altresì ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della separazione nel relativo registro degli atti di matrimonio.

La separazione deve essere addebitata a B, sul presupposto della violazione da parte di quest'ultimo dei doveri coniugali e, in particolare, dei doveri di assistenza, di collaborazione e di coabitazione. In tema di addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che "la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. L 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840; 11/06/2005, n. 12383)" (Cass. 25966/2022). Ebbene, dagli atti istruttori emerge chiaramente come il resistente si sia reso responsabile di condotte aggressive e violente nei confronti sia della moglie che dei figli.

In primo luogo, il teste C, figlio delle parti e all'epoca dell'escussione ancora minorenne, all'udienza del omissis 2022, in relazione alla figura paterna ha affermato che "non mi manca, è stata una presenza dannosa per la mia vita. È una persona violenta, che terrorizzava la famiglia".

All'udienza del omissis 2022, D, terzogenito delle parti in giudizio, ha affermato che "siamo cresciuti in un ambiente molto tossico da questo punto di vista e soprattutto contro le mie sorelle e mia madre, sia in pubblico che in privato. Le violenze domestiche sono state molto frequenti (. .. ) Le minacce sono state ripetute nel tempo in particolare in occasione del secondo anno di università di mia sorella che non aveva possibilità di sostenersi da sola e per questo era caduta in depressione"; inoltre, il teste ha confermato gli episodi di violenza elencati dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.

All'udienza del omissis 2022, F ha affermato che "io per prima sono stata vittima di percosse e violenze psicologiche da parte di mio padre. Mio padre ricorreva non solo alle mani ma anche al bastone e alla cinta (. . .) si, era solito ricorrere alla mani più spesso nei confronti miei e di mia sorella perché poteva sovrastarci fisicamente. Ho assistito anche ad atti nei confronti dei miei fratelli (. . .) si, dava ai miei fratelli degli inetti, contro di me anche ''puttana, troia" e lo faceva in pubblico. Prima del mio diploma (all’estero n.d.r.) per es. mi ha attaccato pubblicamente e alcune persone al ristorante sono intervenute per fermarlo. Una sola volta ho chiamato i CC che però mi dissero di rispettare mio padre e mi fecero un sermone. Da quella volta non li ho più chiamati". Alla medesima udienza, F ha confermato interamente gli episodi di violenza perpetrati da B nei confronti della ricorrente e dei figli ed elencati nel ricorso: in particolare, l'episodio del omissis 2000 quando il resistente ha buttato a terra, picchiato la ricorrente e le è salita col ginocchio sul petto, fratturandole lo sterno; l'episodio del 2008, quando il resistente ha trascinato per le scale la figlia F tirandole i capelli, per poi salirle sul torace, urlando ed infierendo; l'episodio del 2012 quando, il giorno del diciottesimo compleanno delle figlie, queste venivano percosse alla presenza di amici e coetanei; l'episodio del 2014, quando il resistente sbatteva a terra la figlia G in giardino e la trascinava sul pavimento provocandole ferite ed escoriazioni. F  ha altresì confermato che, successivamente all'arresto del omissis 2017, B ha assunto un comportamento di costante ostilità nei confronti dei familiari, affermando che "era convinto di essere stato arrestato per odio da parte dei Procuratori. Poi successivamente diede la colpa a noi della famiglia".

Anche il teste H, all'udienza del omissis 2023, ha affermato, in relazione all'episodio di violenza del omissis 1994, quando il B ha picchiato la ricorrente, incinta al sesto mese di gravidanza, con calci e pugni al viso ed alla schiena, che "si, ero con loro il omissis  ma non ho assistito all'episodio. MI trovavo in una villa fuori omissis ed io guardavo la Formula Uno in tv. Le parti erano andate fuori della casa. Ad un certo punto ho saputo da altre persone che erano li con noi che la A e B erano venuti alle mani e ho deciso con mia moglie di andare via perché l'ambiente non mi piaceva. Ricordo che il giorno dopo ho incontrato la A in ufficio, e le ho chiesto come andava e lei ha risposto che era tutto a posto".

Di contro, prive di adeguato riscontro probatorio sono rimaste le deduzioni difensive del resistente, che ha dichiarato che l'unione matrimoniale sia entrata in crisi a causa del clima non disteso presente in casa, causato dalla condotta di A che, specie a seguito delle problematiche di carattere legale che hanno attinto le parti in giudizio a partire dal 2017, avrebbe iniziato, assieme ai figli, a maltrattare B. I testi sopra menzionati hanno nettamente negato che B sia mai stato oggetto di vessazioni ed aggressioni fisiche da parte della moglie e dei figli. F, a domanda relativa ad un litigio nel mese di omissis 2020 nel corso del quale la A avrebbe colpito il marito al viso con delle forbici, provocandogli una lesione al labbro e rompendogli un dente, ha affermato che "no, mio padre ha avuto una lesione al labbro mentre noi (io, mia madre e i miei fratelli) eravamo in Sicilia e in quella occasione mandò una foto a mio fratello D con il messaggio "adesso questa foto la mando al Prefetto. Vedrai se tu per i guai": Ora vengo a sapere che sta incolpando mia madre per il medesimo fatti"; più in generale ha affermato che "nel 2017 mio padre è stato preso dalla paranoia del complotto contro di lui. Non ho mai assistito a comportamenti di questo genere da parte di mia madre che era succube di lui (. . .) Ho anche provato a chiamarlo qualche mese fa chiedendogli di aiutare mio fratello per la rata della Liceo all'estero. Ha promesso di farlo ma non lo ha/atto.". Nessuno dei testi di parte resistente, invece, ha confermato delle vessazioni subite da B da parte della sua famiglia: il teste I ha affermato che "B in alcune occasioni mi ha riferito di essere stato oggetto di vessazioni da parte dei famigliari", specificando tuttavia che "non conosco le circostanze in maniera diretta", la teste M ha rappresentato che "con noi non si è mai lamentata di questo. I coniugi vivevano nell'appartamento sopra mia madre (è deceduta nel 2004) e lei non mi ha mai detto nulla né io quando andavo a trovarla ho notato niente", mentre N ha affermato che ''prima del 2011 posso dire di essere stata in vacanza con loro (una settimana in barca in omissis) per guardare le bambine e non ho mai visto niente di tragico, ho sentito battibecchi ma nulla più. Sentivo che parlavano di affari e che la A suggeriva "fai cosi, fai cosà" (... ) non ho mai visto niente né qualcuno mi ha mai raccontato niente". Il teste O è stata l'unica teste a riferire dei litigi fra le parti in giudizio, senza tuttavia affe1mare che il B  fosse vittima di vessazioni da parte dei familiari, essendosi limitato a dichiarare che "spesso tutti urlavano l'uno contro l'altro, ho sentito il D (figlio) e la A urlare contro il B e poi anche lui contro di loro. Non ho mai visto nessuno picchiare gli altri né ho mai visto nessuno ferito o sanguinante (. . .) posso dire di aver sentito la A dire a b di andare via gridando. Ciò accadeva spesso quando litigavano. Lui stava zitto, a volte rispondeva urlando ma non ho mai visto picchiare la a e a volte b si allontanava in silenzio" e specificando peraltro che era presente in casa solo al mattino nel periodo invernale e tutta la giornata nel periodo estivo.

Alla luce di tale complesso quadro probatorio, possono dirsi provate le condotte violente poste in essere da B a danno della moglie e dei figli, in quanto supportate da un rigoroso impianto probatorio. Tali condotte giustificano l'addebito della separazione in capo al resistente, dal momento che la Cassazione ha avuto modo di specificare, anche di recente, che "le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore" (Cass. 22294/2024).

In relazione al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio C, deve darsi atto di come quest'ultimo, nelle more del giudizio, sia divenuta maggiorenne; pertanto, nessun provvedimento potrà essere preso dal Tribunale in ordine a tali aspetti.

Riguardo l'assegnazione della casa familiare, essa va identificata nell'immobile di omissis, via omissis, posto che è questa l'abitazione ove tutti i membri della famiglia hanno vissuto per maggior tempo (vivendo nell'abitazione di E solo in estate, sino a qualche anno fa). In base al dettato normativo e giurisprudenziale (ex multis, Cass. 25604/2018), si tratta di un istituto avente quale unica finalità quella di tutelare i figli minori o maggiorenni, ma non indipendenti, garantendo loro di rimanere a vivere nell'ambiente domestico nel quale sono sempre cresciuti e assieme al genitore collocatario o convivente. Ebbene, considerate le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che, mentre i figli F, G e D vivano ormai stabilmente altrove e sono economicamente autosufficienti, il figlio C, benché maggiorenne, abbia ancora un'età tale che non consente di muovergli alcun addebito per non avere una propria indipendenza; inoltre, va rilevato come lo stesso abbia dichiarato all'udienza del omissis 2023 di vivere con la madre e di non voler avere rapporti con il padre, aggiungendo che "i rapporti tra me e mamma invece sono molto belli e andiamo molto d'accordo". Per tali motivi, l'abitazione familiare deve essere assegnata alla ricorrente.

Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a favore di A, l'art. 156 c.c. prevede che "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri". I presupposti di tale strumento, tendente a riequilibrare la situazione economica tra le parti al momento della separazione, al fine di permettere alla parte "debole" del rapporto di percepire un supporto economico per il proprio sostentamento, risiedano nella mancanza di redditi propri adeguati da patte del richiedente e nella capacità economica di provvedere al pagamento da parte dell'obbligato. Le ultime pronunce della Suprema Corte insegnano che il concetto di "redditi propri" a cui fa riferimento la norma in esame deve essere rapportata al concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dal momento che con la separazione è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, mentre ad essere sospesi sono solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cass. 12196/2017). Preliminarmente alla decisione sul punto, pertanto, occorre valutare i redditi ed il patrimonio a disposizione delle parti.

In relazione alla posizione di A, dalla documentazione allegata in data omissis 2022 ed in particolare dall'estratto conto parasubordinati, si legge che la ricorrente dal 2000 al 2017 ha svolto attività di collaborazione con diverse imprese committenti, maturando un reddito imponibile sempre inferiore ad € omissis , salvo che negli anni 2008 (reddito imponibile € omissis), 2010 (reddito imponibile € omissis) e 2014 (reddito imponibile complessivo € omissis), 2016 (reddito imponibile € omissis) e 2017 (reddito imponibile € omissis). Il omissis 2022, la ricorrente ha versato in atti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in cui ha affermato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire redditi, di non essere titolare di beni mobili od immobili e di aver percepito sino ad agosto 2020 € omissis mensili a titolo di canoni di locazione, ridotti ad € omissis mensili da omissis 2020 ad omissis  2021 e successivamente cessati, derivanti da immobili precedentemente di sua proprietà e poi acquistati da terzi. Dalla documentazione versata in atti in data omissis 2024, emerge invece che la ricorrente, nell'anno 2019 ha percepito un reddito complessivo pari ad € omissis, nell'anno 2020 pari ad € omissis e nell'anno 2022, ha percepito un reddito imponibile di € omissis. Solo più recentemente la ricorrente ha iniziato a percepire un reddito da lavoro, seppur di importo modesto: a partire dal omissis 2023, la A è stata assunta presso la omissis s.r.l. con un contratto di lavoro intermittente stipulato in data omissis 2023, della durata originariamente sino al 31 dicembre 2023, poi prorogato prima sino al omissis 2024, da cui la ricorrente ha percepito un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad €  omissis, pari a circa € omissis mensili, come attestato dal modello 730 c.d. precompilato. Anche le buste paga depositate dalla ricorrente inerenti ai mesi di gennaio e di febbraio 2024 mostrano che questa percepisce un reddito certamente modesto, essendo pari rispettivamente ad € omissis ed € omissis. Redditi questi che, dato il loro importo, certamente non potrebbero permettere alla ricorrente di godere di uno stile di vita dignitoso, essendo del tutto insufficienti a far fronte alle esigenze ed ai bisogni della vita quotidiana.

In relazione agli ultimi anni, tuttavia, c'è ragione di credere che A goda di redditi superiori rispetto a quelli dichiarati. Non è infatti credibile che la ricorrente si rechi a lavoro presso la omissis , che ha sede in un Comune sito in un'altra provincia, accettando di percepire uno stipendio inferiore ad € omissis, considerato che i soli costi per raggiungere il luogo di lavoro ( considerando, fra le altre, spese autostradali e di benzina) rendono quasi antieconomico prestare l'attività lavorativa, sebbene sporadicamente, presso tale attività; del resto, è lo stesso C, figlio delle parti, che all'udienza del omissis 2023 ha affermato che "mamma adesso lavora in un'agenzia di cucine e fa la parte informatica/logistica; da quello che so io lavora tutto il giorno ad omissis fino alle 18:00". Allo stesso modo non è credibile che O abbia cessato di svolgere le attività domestiche presso la casa di omissis, via omissis nel 2022, dal momento che la relazione investigativa depositata da B il aprile 2024 ha dato atto della presenza della suddetta domestica presso la suddetta abitazione per l'intera mattinata del omissis 2024; da ciò può desumersi che la ricorrente continui a godere delle prestazioni lavorative di O e provveda quindi alla relativa retribuzione, presumendosi da ciò di avere disponibilità adeguate al pagamento di tale corrispettivo.

Dal canto suo, B ha depositato in data omissis 2022 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui attesta di aver percepito un reddito pari ad € omissis per il 2018, ad € omissis per l'anno 2019, di € omissis per l'anno 2020 e nessun reddito nei sei mesi a cavallo fra la fine del 2021 ed il 2022. Nella medesima dichiarazione sostitutiva sopra menzionata, il ricorrente ha affermato di non essere titolare di proprietà immobiliari e di essere proprietario solo di una vettura del marzo 2000. Dalla documentazione reddituale del B depositata dalla ricorrente in data omissis 2022, emerge viceversa che il reddito complessivo ai fini i.r.p.e.f. per l'anno 2019 è stato di € omissis, per l'anno 2018 è stato di € omissis. La situazione reddituale del B, che ha affermato di non aver percepito alcun reddito fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, pare non essere cambiata successivamente a tale periodo, posto che il resistente ha più volte affermato nei suoi scritti difensivi che (la patologia n.d.r.)  che lo ha colpito nel 2020, unitamente alla detenzione carceraria e domiciliare, lo hanno fortemente debilitato fisicamente ed hanno reso impossibile ogni occupazione lavorativa.

L'assenza di redditi in capo al resistente sarebbe confermata dalla sorella omissis, sentita quale testimone all'udienza del omissis 2022, che ha dichiarato di aver prestato al fratello l'importo di € omissis fra il Natale 2021 e la Pasqua 2022, oltre a fare la spesa per suo conto.

Viceversa, in relazione al periodo antecedente al 2018, non vi sono tracce relative al reddito percepito da B, non avendo questi depositato alcuna dichiarazione fiscale o certificazione sostitutiva che riesca a fotografare la sua situazione reddituale. Nonostante ciò, che il reddito del B negli anni antecedenti al 2018 fosse di importo notevolmente più elevato rispetto a quello della moglie lo si può desumere dalla storia personale dei figli delle parti. I curricula depositati in giudizio il omissis 2023 da A raccontano infatti un percorso universitario di prim'ordine intrapreso da F,G,D, che hanno spesso studiato in università estere.

Il costo di iscrizione a tali Università, unitamente al costo della vita presso le città ove queste Università si collocano, sono stati certamente sostenuti da B, come peraltro affermato dal figlio D, che all'udienza del omissis 2021 ha affermato che "fino ad ottobre ho sempre avuto contatti con mio padre, che ha anche contribuito alle mie spese universitarie", mentre all'udienza del omissis 2022 ha affermato che "si è vero. si è occupato della famiglia fino a quegli anni (si riferisce agli anni 2016-2018) e poi questo aiuto si è arrestato e siamo stati aiutati dalle mie sorelle, soprattutto dalla mia sorella F che vive e lavora a omissis ( ... ) le minacce sono state ripetute nel tempo in particolare in occasione del secondo anno di università di mia sorella che non aveva possibilità di sostenersi da sola e per questo era caduta in depressione. In ogni caso non ha mai sospesi i pagamenti. Mia sorella frequentava l'università a omissis". Anche la figlia G , escussa all'udienza del omissis 2022, ha confermato che il padre faceva fronte alle spese universitarie, affermando che "spesso non pagava fino all'ultima data utile e avevo chiesto anche ad amici se potevano pagare per me. Poi non c'è stato bisogno. Ha sempre comunque pagato le tasse della Università anche se in ritardo. Ho frequentato la omissis.

Ebbene, il mantenimento dell'intera famiglia ed in particolare dei figli è indice di un elevatissimo tenore di vita familiare, che ha potuto dunque contare su delle disponibilità economiche certamente fuori dal comune in capo al resistente, il quale ha provveduto al mantenimento della moglie e dei quattro figli nati in costanza di matrimonio ( di cui tre hanno studiato presso delle prestigiose università estere), permettendo all'intera famiglia di vivere e godere in due diverse abitazioni - quella a omissis, abitata in inverno, e quella in E (peraltro di evidente pregio), abitata principalmente in estate - presso cui hanno sempre lavorato dei collaboratori domestici (come confermato da O all'udienza omissis 2024, che ha affermato che "io lavoravo solo al mattino d'inverno mentre d'estate ero al servizio tutto il giorno"). Del resto, un ulteriore indizio che il B abbia accumulato nel corso degli anni un discreto patrimonio può desumersi direttamente dalla sua richiesta di porre a suo carico ogni spesa, anche di vitto, relativo ad un eventuale percorso universitario o post universitario del figlio C, qualora questi decidesse di avviarlo: domanda questa che può assumere rilievo solo se basata sul presupposto di avere a disposizione un capitale idoneo a farvi fronte.

Tali aspetti non possono non essere valutati in relazione alla domanda di elargizione di un assegno di mantenimento presentato da A: domanda che, visto l'addebito della separazione in capo a B, deve essere accolta. In relazione al quantum dell'assegno, alla luce delle circostanze sopra menzionate (ossia l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla ricorrente ed il reddito attualmente da questa percepito, che può ragionevolmente ritenersi superiore a quello dichiarato), appare opportuno confermare la statuizione dell'ordinanza presidenziale, che ha previsto in capo a B l'obbligo di versare a A un assegno di mantenimento mensile di € omissis, indicizzato secondo i parametri i.s.t.a.t..

Allo stesso modo, devono essere confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale in relazione all'obbligo di mantenimento del figlio C. Occorre ricordare come, a norma dell'art. 147 c.c, incomba su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli. Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori, tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha ribadito come non ossa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e di cura materiale su di esso gravanti (ex multis, Cass. 39411/2017).

Tanto premesso, come già detto, C ha oggi 19 anni, vive con sua madre presso la casa di omissis e lavora saltuariamente nel periodo estivo presso il ristorante omissis, guadagnando poche centinaia di euro. Non potendo quindi considerarsi economicamente autosufficiente, deve disporsi che C contribuisca a provvedere al mantenimento diretto del figlio versando direttamente a quest'ultimo la somma mensile di € omissis, indicizzato secondo i parametri i.s. t.a.t., così come già previsto nell'ordinanza presidenziale del omissis 2021. Inoltre, i genitori dovranno suddividere in pari misura (50% ciascuno) le spese straordinarie necessarie per il figlio non economicamente autosufficiente; spese che dovranno essere disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro. Non può invece accogliersi la domanda di B di porre a suo totale carico le spese per eventuali corsi universitari e corsi postuniversitari del figlio C, trattandosi di spese meramente eventuali inerenti il futuro del figlio e che perciò non possono essere oggetto di pronuncia giurisprudenziale; nulla esclude, ovviamente, che qualora C intraprenda un percorso universitario, il padre decida di sostenerne spontaneamente ed in via esclusiva ogni costo.

In relazione alla posizione di D, invece, la ricorrente nella sua comparsa conclusionale ha affermato che ''fino a Febbraio 2023 anche D era a carico dell'odierna ricorrente" e che questi è divenuto autosufficiente a seguito dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato presso (omissis) (circostanza questa confermata dalla documentazione allegata in data 4 giugno 2024), tanto che A si è riservata "di chiedere il diritto al mantenimento qualora a D non fosse rinnovato il contratto di lavoro, trattandosi di contratto precario a termine". Alla luce dell'avvenuta indipendenza economica, può revocarsi l'obbligo di mantenimento di B per il figlio D, a partire da febbraio 2023.

Va invece certamente rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale subito dalla ricorrente a causa della condotta tenuta dal resistente nel corso della vita familiare. Com'è noto, infatti, lo strumento risarcitorio ha nel nostro ordinamento una funzione non già sanzionatoria, ma eminentemente compensativa di un pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale cagionato in forza di una condotta attiva od omissiva posta in essere dal danneggiate; precipitato logico di tale principio è, dunque, l'impossibilità di addivenire alla condanna al risarcimento del danno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non è stato adeguatamente e pienamente oggetto di prova in giudizio ad opera del danneggiato.

Ebbene, non può dirsi raggiunta alcuna prova in relazione al danno biologico ed esistenziale subito da A ad opera di B: la ricorrente, nei suoi scritti difensivi, si è maggiormente concentrata sulla domanda di separazione giudiziale, senza fornire alcuna prova in relazione al danno alla salute ed alle sue abitudini di vita subìto ed alla relativa quantificazione del danno. Va in questa sede rammentato, inoltre, che, in assenza della prova di un danno, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria non è di per sé sufficiente la prova della condotta pregiudizievole tenuta dal resistente. Ne deriva quindi che l'aver dimostrato nel corso del giudizio che il B  abbia sovente tenuto comportamenti fisicamente e verbalmente violenti nei confronti ella A (nonché nei confronti dei figli) è condizione da sola non sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria, in assenza della prova del concreto pregiudizio da risarcire.

La natura delle questioni trattate e la reciproca soccombenza tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite. omissis

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