Trib. Cassino - ordinanza - Est. D’Alessandro

Sequestro giudiziario - somme di denaro presso terzi - inammissibilità

19/02/2016

FATTO

Con ricorso depositato il 15 gennaio 2016, la società M. adiva questo Tribunale esponendo. – che con atto notificato in data 8.09.2015 aveva convenuto in giudizio davanti all’intestato Tribunale di Cassino l’odierna resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni. “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis: 1. Accertare l’inadempimento della convenuta per non aver corrisposto al sig. M. i due canoni annuali per l’anno 2014 e per l’anno 2015 e, per l’effetto, dichiarare ai sensi dell’art. 6, la risoluzione dell’atto di costituzione del diritto di superficie venticinquennale a rogito del 22.03.2013, per l’effetto di tale risoluzione, dichiarare acquisito in proprietà per accessione, senza dover alcunchè alla S. srl, l’impianto fotovoltaico nella sua interezza e funzionalità realizzato dalla medesima S. sul lastrico solare oggetto della costituzione del diritto di superficie secondo quanto previsto dal progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, sulla porzione dell’immobile sito in “omissis” che, nelle more del giudizio di merito, la resistente continuava cionondimeno a detenere l’impianto fotovoltaico in questione, usufruendo del diritto di superficie sull’immobile di proprietà della ricorrente, in regime di cessione pura al Gestore Servizi Energetici Spa; che la resistente aveva subito un forte depauperamento del proprio patrimonio finanziario; che l’impianto in questione non era sottoposto ad adeguato controllo da parte della resistente, senza sorveglianza idonea a garantire l’integrità; che infine la resistente nonostante l’intervenuta risoluzione di diritto dell’atto costitutivo del predetto diritto di superficie e l’acquisizione in proprietà dell’impianto da parte della M., continuava a percepire dal Gestore dei servizi Energetici Spa i proventi dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale autorizzarsi il sequestro giudiziario dell’intero impianto fotovoltaico in ogni sua parte e nella sua interezza, nonché di tutte le somme dovute e debende alla società GSE Gestore Servizi Energetici Spa alla V., quale tariffa omnicomprensiva e relativa all’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico in questione”, con nomina di custode individuato nel sig. X.

Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza, si costituiva in giudizio la V., la quale chiedeva il rigetto della richiesta del ricorrente per l’insussistenza dei presupposti, con vittoria di spese, evidenziando la carenza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente per avere la stessa trasferito la titolarità del diritto di proprietà del lastrico al Comune di C. con atto di cessione gratuita del xx.yy.zzzz, ragione per la quale la stessa non avrebbe titolo né per pretendere l’acquisto in proprietà per accessione dell’impianto in questione, né per percepire le somme derivanti dalla vendita dell’energia prodotta da detto impianto (omississ).

 

DIRITTO

In via preliminare, deve essere evidenziato che con le note autorizzate depositate in data xx.yy.zzzz l’istante M. ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare per la parte corrispondente al sequestro dell’impianto fotovoltaico, limitando le proprie richieste alla domanda di sequestro delle somme dovute a V. dal G.S.E. ( Gestione Servizi Elettrici Spa), in virtù della produzione di energia dall’impianto immessa in rete come da tariffa omnicomprensiva.

Pertanto, alla luce della predetta rinuncia di parte ricorrente, la disamina della domanda cautelare va limitata alla sola richiesta di sequestro di “tutte le somme dovute e debende dalla società GSE Gestore Servizi Energetici Spa alla V., quale tariffa omnicomprensiva e relativa all’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico in questione”.

Tanto premesso, il ricorso, per la parte non oggetto di rinuncia da parte della ricorrente, va dichiarato inammissibile.

In tal senso, va chiarito che, ai sensi del n. 1) dell’art. 670 c.p.c. presupposto per la concessione del sequestro giudiziario è la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene che si reputa opportuno sottoporre, medio tempore , al vincolo cautelare al fine d’assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione (cfr. , tra le tante, Cass. Civ. , Sez. II, 21 dicembre 1992, n. 13546).

La giurisprudenza più recente ha chiarito che il sequestro giudiziario è possibile non solo in relazione ai beni infungibili, ma anche in relazione a diritti su cose fungibili, purchè determinate, nonché in relazione ai titoli di credito, come gli assegni bancari o le cambiali (Trib. Nocera Inf. 17.02.2010; Trib. Roma 23.07.2003; Trib. Latina, 27.10.2009); azioni di s.p.a. e quote di s.r.l. (Cass. 26.05.2000, n. 6957; Trib. Milano, 15.01.2014; Trib. Roma 24.01.2002); quote di partecipazione in società di persone od irregolari (Trib. Torino, 29.10.2008).
Come invece messo in evidenza sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito, non è ammissibile il sequestro avente ad oggetto una somma di denaro (Cass. 23 novembre 1991, n. 12595; Trib. Torino, 5 maggio 2009; Trib. Torino 2 luglio 2005) o un credito verso terzi del debitore (Trib. Torino 2 luglio 2005).

In tale ottica, infatti, si osserva che “non possono costituire oggetto di sequestro giudiziario le cose di natura fungibile e non identificabili nella loro individualità e, pertanto, sia le somme di denaro sia i diritti di credito verso terzi, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito, una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna” ( Trib. Torino, 2 luglio 2005).

Il sequestro giudiziario, dunque, in quanto preordinato alla fruttuosità dell’esecuzione forzata in forma specifica, è ammesso solo a condizione che la lite sia suscettibile di concludersi con una statuizione di condanna alla consegna od al rilascio del bene, con riferimento al quale si richieda la suddetta misura cautelare, con conseguente esclusione delle controversie scaturenti dalla proposizione di una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro ( la cui decisione, com’è noto, non è mai suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, ma semmai solo in quelle rappresentate dall’espropriazione mobiliare, immobiliare o presso terzi, di beni o crediti del debitore) dal novero di quelle idonee a fondare il presupposto di ammissibilità sopra indicato (cfr., in tal senso, Cass. 23 novembre 1991, n. 12595; Cass.106/1985; Cass. 1536/1973; Cass.1879/1965). Alla luce delle predette osservazioni, pertanto, la domanda cautelare proposta da M. come successivamente delimitata con le note difensive depositate in data 03.02.2016, deve essere dichiarata inammissibile, avendo la stessa ad oggetto somme di denaro dovute a favore della resistente V. .dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.a.

Ad ogni modo, fermi gli assorbenti profili di inammissibilità della domanda cautelare predetta, deve essere altresì evidenziato come, allo stato degli atti, e salvo diverso approfondimento da effettuarsi nel prosieguo del giudizio di merito, appaia nella specie, cionondimeno, incerto il presupposto del fumus bonis iuris della pretesa fatta valere dalla ricorrente, atteso il collegamento che appare evincersi tra il trasferimento a terzi della titolarità del diritto di proprietà del lastrico solare su cui sorge l’impianto di cui è causa e la titolarità dei diritti di credito aventi ad oggetto, da un lato, il corrispettivo della cessione del diritto di superficie ivi esercitato e, dall’altro, il corrispettivo dell’erogazione dell’energia prodotta dal predetto impianto.

A mero titolo di completezza deve peraltro evidenziarsi come, ai fini della presente decisione, non possa in modo alcuno tenersi conto della documentazione depositata in via telematica dalle difese delle parti in data 03.02.2016 ed allegata alle note illustrative, poiché entrambe prodotte in un momento in cui l’istruttoria sommaria era già conclusa e questo giudice si era riservato di decidere in ordine al presente procedimento cautelare, concedendo alle parti termine per il deposito di note aventi carattere meramente illustrativo delle domande, difese ed eccezioni già proposte e formulate.

Stante il disposto del secondo comma dell’art. 669- septies del Codice di Procedura Civile, il diniego del provvedimento cautelare richiesto non comporta per questo giudice, l’obbligo di provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, spese la cui disciplina deve certamente essere differita al momento della decisione, con sentenza definitiva, del giudizio a cognizione piena avente ad oggetto l’azione di merito già intrapresa dall’odierna ricorrente.
PQM

Letti gli artt. 669-bis – 669-quaterdecies, nonché l’art. 670, n. 1) del Codice di Procedura Civile, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso cautelare proposto dalla M. Srl;….(omissis)…;

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