Trib. Penale di Pesaro - Sez. Dist. Fano - Est. Galli

Reato ambientale - lavori di aratura, dissodamento di piante in area sottoposta a vincolo paesaggistico

20/05/2008

All’imputato si contestava l’esecuzione, senza autorizzazione, di lavori di aratura e taglio di piante di specie protetta ed in area vincolata ex D.M. 25/08/1965 e D. leg.vo 42/2004. Venivano contestati al capo B) violazione degli artt. 146, c. I e II, 181, c. I e I Bis D. leg.vo 42/2004 e D.M. 25/08/1965; al capo C) violazione degli artt. 110 e 734 c.p. Il Giudice condannava l’imputato per le violazioni contestate ai capi B) in rubrica, lo assolveva per il capo C). Queste le parti più salienti della motivazione: “Sussistono elementi sufficienti per ritenere che il taglio di tali piante arboree integri gli elementi di reato indicato, essendo stato il taglio effettuato senza autorizzazione e comunque contro il parere dell’organo tecnico specializzato (C.F.S.)”. …”Riguardo all’Autorità competente in materia di autorizzazione, nella specie, trattandosi di intervento su bene soggetto a vincolo ambientale, qualsiasi intervento, quindi anche il taglio di piante arboree, avrebbe richiesto una autorizzazione, espressamente prevista, in termini generali, dal decreto ministeriale impositivo del vincolo, originariamente attribuita alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali. A seguito dell’entrata in vigore del D. leg.vo n. 490/1999, competente in materia risulta essere senza dubbio la Regione (art. 151). In base al disposto dell’art. 152, tra gli interventi non soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 151 vi sono (lett. C): il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell’art. 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. Naturalmente queste osservazioni risultano ancora valide con l’entrata in vigore del D. leg.vo n. 42/2004 che tutela le aree in questione all’art. 136 e 142 laddove si ribadisce la necessità di autorizzazione paesaggistica per le opere che insistono su aree dichiarate di notevole interesse pubblico e sui territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla battigia, nonché dei territori coperti da boschi, autorizzazione da richiedersi con la procedura prevista dall’art. 146 alla Regione o agli enti locali a cui la Regione ha affidato la relativa competenza. Correttamente il Pubblico Ministero ha contestato unitamente all’art. 181 del D. leg.vo 42/2004 anche l’art. 181 buis del D. leg.vo 42/2004, giacché l’esecuzione dei lavori di cui al primo comma sono svolti su aree dichiarate, come nel caso di specie, di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori (D.M. 25/08/1965)…”. …”Nel caso di specie, come si è già ricordato, l’intervento descritto esula da quello autorizzato con provvedimento del Corpo Forestale dello Stato 27/10/2004. Per le ragioni che si indicheranno di seguito può ritenersi che l’intervento effettuato esuli anche dallo stesso concetto di taglio colturale, che, per essere ritenuto tale, non deve evidentemente stravolgere sia il paesaggio (come aspetto visivo), che l’ambiente, come catena biologica degli ecosistemi interconessi, nei suoi delicati equilibri…”. …”Sussiste anche l’elemento soggettivo della fattispecie che nel caso di specie può essere configurato a titolo di dolo”…”perfettamente consapevole degli obblighi violati era l’imputato”…”che ha ordinato, seguito e controllato i lavori e, più volte sottoposto a procedimento penale per gli stessi reati per cui oggi si procede, non poteva ignorare il contenuto degli obblighi che i vincoli imposti sul bene di sua proprietà gli imponevano, anche in riferimento a piante di neoformazione”… …”Non risulta sufficientemente provata, viceversa, la contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. giacché non è possibile ritenere che l’attività svolta dall’imputato, benché lesiva degli interessi tutelati dalle norme per il quale è stata ritenuta la sua responsabilità, sia stata di consistenza tale di alterare la bellezza naturale sottoposta a vincolo dell’autorità, come richiesto dalla norma. A questo proposito in giurisprudenza si è ritenuto che consista una condotta di alterazione in qualsiasi modificazione, che comporta una trasformazione dei luoghi soggetti a vincolo trattandosi di reato di danno ed essendo necessario che si realizzi in concreto l’alterazione o la distruzione delle bellezze naturali protette. Nel caso di specie, non è possibile ritenere che la condotta tenuta dall’imputato abbia comportato una stabile alterazione alle caratteristiche paesaggistiche, essendo evidente che il taglio di piante in neo formazione proprio per le loro caratteristiche di iniziale rimboschimento non poteva, per la stessa natura di tali beni in via di sviluppo, definire in termini di bellezza paesaggistica il sito interessato”…

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