Trib. Pesaro –reclamo (cautelare)– Est. Nitri

Sequestro conservativo

23/10/2007

OGGETTO: Tra l’ente pubblico X e l’impresa Y interveniva contratto di appalto per la gestione di una discarica sita nel Comune Q, della quale il GIP del Tribunale di Pesaro disponeva sequestro preventivo penale. Con ricorso per sequestro conservativo ante causam, ex art. 671 c.p.c., il ricorrente X proprietario della discarica chiedeva al Giudice l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’impresa Y e della Sig.ra Z, dipendente della predetta impresa e Direttore Tecnico, sino alla concorrenza di € 250.000,00, per la tutela dei propri diritti risarcitori civilistici. Con ordinanza del 1.9.2007, il Tribunale di Pesaro autorizzava il ricorrente a procedere a sequestro conservativo. Avverso tale ordinanza le parti resistenti, con due distinti atti, hanno proposto reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., non essendo ravvisabili i presupposti dedotti dalla parte attrice circa l’ammissibilità del ricorso per sequestro, in quanto la ricorrente non avrebbe esplicitato l’azione di merito che intendeva attivare e difetterebbe la prova dell’inadempimento contrattuale ovvero di una responsabilità extracontrattuale, in capo ai reclamanti. Inoltre, il provvedimento del GIP del Tribunale Penale di Pesaro con il quale si era posta sotto sequestro la discarica, ed il conseguente provvedimento di sospensione dell’appalto, adottato da X, giustificavano (factum principis) la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali; deducevano altresì i reclamanti la mancanza del fumus boni juris, in quanto non vi sarebbe stata violazione dei contratti in essere tra le parti e del periculum in mora, in quanto non vi sarebbero fondati motivi circa la perdita di garanzia patrimoniale. In particolare, la Sig.ra Z eccepiva la sua estraneità da qualsiasi rapporto contrattuale con la ricorrente. Parte reclamata, in sede di reclamo al collegio, chiedeva la conferma dell’ordinanza emessa, nei confronti di entrambi i reclamanti. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE: Il Tribunale in composizione collegiale, sul reclamo proposto da Y rileva quanto segue: “Il ricorso proposto dall’impresa Y non merita accoglimento, condividendo, il Collegio, la motivazione che il giudice designato ha adottato a sostegno del provvedimento impugnato”. Il Collegio continua affermando che “non può aderirsi al ragionamento della difesa del reclamante laddove si adduce a causa dell’inadempimento del predetto, il provvedimento del GIP di sequestro della discarica ed il conseguente provvedimento di sospensione dell’appalto, atteso che il factum principis idoneo ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento deve essere totalmente indipendente dal comportamento dell’obbligato. Nel caso di specie, invece, il primo grave provvedimento è stato adottato a seguito di un vaglio del giudice penale [...]. In tale quadro probatorio, il reclamante avrebbe dovuto, come chiaramente indicato dall’art. 1218 c.c., non limitarsi sic et simpliciter ad opporre il factum principis, bensì addurre circostanze concrete a dimostrazione della sua estraneità ai fatti, in altri termini, la regolare gestione della discarica”. P.Q.M. DECISIONE: “Il reclamo proposto dall’impresa Y deve essere rigettato”. In ordine al reclamo della Sig.ra Z, invece, il Collegio lo accoglieva rilevando che la reclamante era dipendente di Y e che “sebbene nel merito valgono le medesime considerazioni di cui sopra, sussiste un problema di carenza di legittimazione passiva, non risultando la stessa essere controparte contrattuale, cioè contitolare dell’impresa appaltatrice, essendo intervenuta alla sottoscrizione del contratto di appalto quale procuratrice institoria dell’impresa Y” ...“per questi motivi, il reclamo va accolto per la suindicata ragione di ordine processuale”.

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