Studio legale Valentini
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Pubblico impiego - Idoneità al servizio
27/02/2007
La dott. X proponeva ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Urbino assumendo di avere prestato per incarico rinnovatole di anno in anno in una lunga sequenza di anni accademici presso l’ISEF di ____________ l’insegnamento di _______________ partecipando alle Commissioni d’esame e ad ogni altra connessa incombenza. L’attività era proseguita in modo analogo anche dopo che l’ISEF era stato assorbito dall’Università di ______________, per alcuni anni. Su tali presupposti la dott. X chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, il diritto a percepire la retribuzione in godimento alla data di entrata in vigore dell’art. 17 e 115 L. 127/1997, il diritto a mantenimento delle funzioni didattiche presso la nuova facoltà universitaria di Scienze Motorie ed altre consequenziali richieste. Si costituiva l’Università eccependo tra l’altro il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. Il Giudice con la sentenza in epigrafe dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. Queste le parti motive salienti della sentenza : “a norma dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del medesimo decreto legislativo, cioè quelle relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle questioni che attengono al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Per ciò che concerne le controversie relative al periodo di lavoro anteriore a tale data, le stesse restano riservate alla cognizione del giudice amministrativo purché siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. In particolare, per valutare se sussista la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di specie, occorre rilevare altresì che secondo il consolidato orientamento di giurisprudenza condiviso da questo giudice, la giurisdizione deve essere individuata facendo riferimento al cd. petitum sostanziale, cioè all’oggetto della domanda proposta dall’attore (in tal senso, Cass. SS.UU., n. 1233 del 23 gennaio 2004). Per ciò che attiene al profilo temporale del nuovo riparto di giurisdizione, peraltro, il consolidato orientamento di giurisprudenza ha statuito che ai fini dell’applicazione della norma transitoria dell’art. 45, comma diciassettesimo, D. Lgs. n. 80 del 1998, circa il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati, va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (in tal senso, tra le tante, Cass. SS.UU, Ordinanza n, 1809 del 6/2/2003). Applicando i surrichiamati principi al caso di specie, occorre rilevare che, come già esposto, i presupposti su cui è fondata la domanda della ricorrente consistono nell’aver prestato servizio presso l’ISEF sino all’entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 e nell’aver svolto attività di insegnamento per almeno un triennio a tale data. Come è evidente, dunque, la ricorrente fonda la propria pretesa su una norma che fa discendere i vantati diritti dalla mera realizzazione di circostanze di fatto che, necessariamente, devono essersi verificate prima del 30 giugno 1998. Infatti, al fine di decidere la presente controversia, si dovrà accertare : a) che la ricorrente era in servizio presso l’ISEF di alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997; b) che, a tale data (come precisato nel decreto legislativo n, 178 del 1998), la stessa aveva svolto attività di insegnamento presso tale Istituto per almeno un triennio. Entrambe le circostanze, giuridicamente rilevanti per la soluzione della controversia, per come proposta dalla ricorrente, devono essersi verificate prima del 30 giugno 1998, con la conseguenza che la relativa cognizione non spetta al giudice ordinario. Piuttosto, la presente controversia relativa all’accertamento del diritto vantato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice amministrativo, in virtù delle norme surrichiamate in tema di riparto di giurisdizione e di disciplina transitoria, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. A nulla rileva che la ricorrente, nell’ambito della formulata domanda, abbia fatto riferimento anche a periodi di lavoro successivi alle date appena indicate. Infatti, il diritto di cui si chiede l’accertamento è fondato su disposizione normativa che non prende in esame lo svolgimento di attività didattica nei periodi successivi all’anno 1997. Per tutto quanto esposto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia”.