Trib. Urbino sentenza 67/10 Pres. Est. Pascolini

Sanzione amministrativa – prescrizione – decorrenza

16/04/2010

“ Con ricorso depositato il 10/10/2008 X proponeva opposizione avverso l’ordinanza, notificata il 12/09/2008, con la quale la Regione gli aveva ingiunto nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Z il pagamento di somma per sanzione amministrativa conseguente a violazione della normativa relativa alle caratteristiche delle acque di scarico depurate. L’opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la soc. Z aveva affidato ad altra società la gestione del depuratore. Nel merito eccepiva la prescrizione e chiedeva annullarsi l’ordinanza-ingiunzione. La Regione si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi l’opposizione”… …“ L’opposizione è risultata fondata, e deve pertanto essere accolta”… … “Sono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell’opponente. Come si evince dalla convenzione tra soc. Z e soc. B, quest’ultima società era tenuta ad effettuare i controlli della concentrazione nei liquami dei parametri enumerati specificatamente nell’art. 14. La stessa norma prevede che il controllo degli altri parametri è a carico della soc. Z. Orbene, il parametro cui si riferisce la violazione non è tra quelli enumerati nel 2° comma del citato art. 14. L’eccezione è infondata anche sotto il secondo profilo. La sanzione amministrativa, infatti, fa carico non alla società ma all’autore della violazione. X è stato sanzionato in quanto, quale legale rappresentante della soc. Z, era responsabile del controllo e delle sue omissioni e, quindi, autore della violazione. Si tratta quindi di responsabilità personale e diretta, cui si aggiunge (art. 6 legge n. 689/81) la responsabilità solidale della società rappresentata. La circostanza dedotta dall’opponente può incidere solo su tale responsabilità solidale (che qui non viene in considerazione) e non sulla responsabilità diretta di X quale autore della violazione…”. … “L’eccezione di prescrizione è fondata. La sanzione (art. 28 legge citata) si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. Nell’impossibilità di determinare con sicurezza tale data, deve farsi riferimento a quella del prelievo . Se il prelievo è stato effettuato il 29/08/2003 la violazione è stata certamente commessa prima di tale data. Era già decorso il quinquennio il 12/09/2008, quando l’ordinanza è stata notificata. Erroneamente la resistente fa riferimento, come dies a quo, alla data della contestazione dell’illecito (22/09/2003) deducendo che il tempo intermedio è stato impiegato per l’attenta verifica della non conformità del campione prelevato. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la regione, il termine prescrizionale decorre dalla data in cui è stata commessa, non da quella in cui è stata accertata la violazione. Né la contestazione dell’illecito, non contenendo alcuna richiesta di pagamento, può considerarsi atto interruttivo della prescrizione…”.

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