Tribunale di Pesaro - Ord. Est. Dott. Storti

Art. 16 D.Lgs 96/2001 - Art. 2287 c.c. - applicabilità clausola arbitrale - art. 700 c.p.c. - inammissibilità

23/06/2015

Il ricorso viene presentato ex art. 669 quinquies c.p.c. pendendo tra le parti giudizio arbitrale. Nel giudizio arbitrale si discute sostanzialmente della legittimità della delibera con cui l’associazione resistente decideva l’esclusione della ricorrente. Le altre domande svolte dalla ricorrente nel giudizio arbitrale, ad eccezione di due, sono infatti conseguenziali alla richiesta di revoca della delibera ed alla reintegra della ricorrente nella associazione. Ciò premesso, va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. Alle associazioni professionali tra avvocati si applica, in forza del richiamo effettuato dall’art. 16 D. L.vo n. 96/2001, la disposizione prevista dall’art. 2287 c.c., che riconosce la possibilità all’associato, impugnando la delibera di esclusione, di richiedere in via cautelare la sospensione della delibera stessa. L’art. 35, comma 5, del D.L. n. 5/2003, stabilisce inoltre che, nell’ipotesi di impugnazione di una delibera assembleare, quale è quella di specie, in caso di clausola compromissoria e di devoluzione della controversia in arbitrato, l’arbitro è competente anche a decidere sull’istanza di sospensione della delibera. Appare quindi evidente che nella specie sia l’arbitro, cui la controversia è stata devoluta, competente a decidere in via cautelare sulla sospensione della delibera e sulla conseguenziale reintegra della ricorrente nell’associazione, per cui, stante la sussidiarietà della tutela prevista dall’art. 700 c.p.c., risulta inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla ricorrente tesa sostanzialmente a far sospendere in via cautelare gli effetti della delibera di esclusione. Risulta infine inconferente la circostanza che la domanda svolta nel giudizio arbitrale sia più ampia della semplice impugnativa della delibera di esclusione … omissis… Tali domande peraltro tendono al riconoscimento di un mero diritto di credito, in quanto in sostanza viene chiesto di accertare le diverse e maggiori somme che sarebbero spettate alla ricorrente in virtù delle maggiori quote sociali che dovrebbero essere a lei riconosciute e in ragione dei diversi e maggiori ricavi ottenuti dall’associazione. Tale diritto di credito non può peraltro trovare tutela nel procedimento cautelare previsto dall’art. 700 c.p.c. né in astratto, stante la natura fungibile dell’obbligazione di una somma di denaro, né in concreto, alla luce delle richieste cautelari spiegate dalla ricorrente (quest’ultima chiede in concreto il riconoscimento di una somma di denaro per il suo sostentamento materiale, essendosi trovata priva di lavoro a seguito della esclusione dalla associazione). Le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi Dichiara inammissibile il ricorso…

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