Utilizzo litorale marittimo – corridoi di lancio – attività noleggio/locazione natante da diporto – sicurezza della balneazione – scelta dell’amministrazione non abnorme o illogica

25.3.2022 – TAR Marche – Sent. 192/2022 – Pres. FF Morri - Est. Capitano

04/04/2022

… “2.1. La ditta individuale ricorrente è armatrice del natante da diporto tipo cutter a vela denominato “V”, avente la lunghezza di 9,97 metri. Presentava la richiesta di utilizzo di un corridoio di lancio per la stagione estiva 2021 con partenza dalla spiaggia prospiciente le concessioni balneari n. X e n. Y, funzionale allo svolgimento dell’attività di noleggio e locazione di natante da diporto, attività, questa, che è stata da lui svolta senza interruzione e contestazioni dal 2007 al 2020, anno in cui vi è stato un primo diniego. Il Comune ha respinto la domanda, ritenendo l’attività esercitata non riconducibile a quelle per cui è concedibile un corridoio di lancio. In particolare, il Comune ha ritenuto che “…l’utilizzo delle unità da diporto per attività commerciali - locazione e noleggio - di cui all’art. 2 del D.Lgs. 171/2005 e s.m.i. non rientra tra i casi in cui è concedibile il corridoio di lancio secondo le previsioni dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera n. 04/2020 in data 3/3/2020 Capitolo V art. 16”. Il ricorrente, ritenendo la motivazione addotta dal Comune generica e di difficile lettura (proprio in relazione all’attività svolta ormai da anni da esso ricorrente), in data 12 marzo 2021 presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento. La predetta istanza è stata rigettata dal Comune di P in ragione della ritenuta insussistenza di presupposti sufficienti a determinare la riapertura del procedimento, mentre la Capitaneria di Porto territorialmente competente ha compiuto un nuovo ed approfondito esame della questione, attivando un’istruttoria autonoma ed andando a confutare i vari passaggi argomentativi riproposti. Nelle more il ricorrente avanzava una nuova e distinta richiesta di installazione di un corridoio di lancio con imbarcazione da diporto per la stagione balneare 2021, questa volta con partenza dalla spiaggia antistante i bagni n. W/Z o n. A/B. Anche tale istanza è stata rigettata. Questi i motivi di ricorso: a) violazione del D.Lgs. n. 171/2005 e del Regolamento Regionale 13 maggio 2004, n. 2. Violazione della L. n. 241/1990, ed in particolare dei principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento di potere. Eccesso di potere per falsa applicazione delle ordinanze della Capitaneria di Porto n. 10/2019 e n. 18/2019 e per difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata. - Il ricorrente sostiene l’erroneità della motivazione addotta dal Comune discendente anzitutto dalla puntuale ricostruzione della normativa statale e regionale di settore. L’art. 6, comma 2, (rubricato “Corridoi di lancio”) del Regolamento regionale n. 2/2004 dispone che “...sentita l’autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiamo le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell’arenile da parte dei bagnanti ...“, disciplinando così la possibilità da parte dei Comuni rivieraschi di autorizzare, previa istanza degli interessati, il posizionamento/mantenimento di corridoi di lancio ad una gamma di operatori del settore, tra cui sia operatori sportivi che operatori turistici/ricreativi in genere, compresi i privati. L’art. 6, comma 2-bis, del citato regolamento, prevede inoltre che “…le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l’autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta…”. Analoga disposizione è contenuta nel Regolamento Comunale. L’art. 10 (rubricato “Corridoi di lancio”) dell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 18/2019, emanata dalla Capitaneria di Porto, al comma 1 recita “…durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, il posizionamento dei corridoi di lancio è consentito in ossequio al vigente Regolamento regionale in premessa citato e nei modi di seguito specificati. All’interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la sosta e l’ormeggio. I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario marittimo di sono da ritenersi “ad uso Pubblico” a prescindere dal soggetto che lo realizza e su cui grava l’onere di mantenerlo in efficienza”. Al comma 2 dell’art. 10 si prevede poi che “...l’attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte di unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, diversi da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi similari, potrà avvenire solo all’interno dei corridoi di lancio che devono avere le seguenti caratteristiche ...”, mentre il comma 3 stabilisce che “...i concessionari ed i soggetti autorizzati al posizionamento devono assicurare la permanenza dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro pronto riposizionamento...”; - alla luce di tali disposizioni, le quali non risultano abrogate o derogate da successive norme di legge o regolamentari, è evidente che non vi è una preclusione e/o distinzione tra un determinato tipo di attività espletata dall’operatore ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per il posizionamento del corridoio di lancio. Le misure dettate dall’autorità marittima sono in realtà finalizzate esclusivamente a tutelare i bagnanti e in questo senso l’operato del Comune si connota per uno sviamento di potere, posto che nelle richiamate disposizioni emanate dal legislatore regionale e dalla Capitaneria non vi sono indicazioni di sorta sulla possibilità e/o opportunità per i Comuni di precludere il rilascio dell’autorizzazione ad un operatore legittimato ad utilizzare l’unità da diporto adibita a locazione e/o noleggio, quale attività prevista dalla legge nazionale, nella fattispecie dal Codice della Nautica da diporto. Il medesimo art. 16 dell’Ordinanza n. 4/2020 della Capitaneria di Porto, richiamato nel provvedimento impugnato, porta l’intestazione “Condizioni per l’esercizio delle attività di locazione e noleggio con natanti da diporto per finalità Turistico ricreative”, e al punto 18 specifica che per le unità date in locazione, ad esclusione dei tipici natanti di spiaggia, “…le operazioni di partenza e arrivo devono avvenire all’interno di idonei corridoi di lancio…”, ammettendone quindi lo svolgimento, previo il rispetto di una serie di prescrizioni, tutte adempiute dall’istante nel corso degli oltre vent’anni di attività; - non sono pertanto comprensibili le ragioni, espresse peraltro per relationem, di rigetto della nuova istanza riferita ad un distinto corridoio di lancio avanzata dal ricorrente. L’attività di locazione e noleggio viene legittimamente esercitata secondo la normativa che non vincola il tipo di attività esercitata, non preclusa e non espressamente vietata dalla normativa regionale in vigore e dalle pertinenti delibere comunali. Viene altresì precisato che l’attività di locazione e noleggio con natanti da diporto per finalità turistico-ricreative, oltre a non essere in alcun modo assimilabile ad attività di trasporto di persone, non abbisogna di specifica autorizzazione per l’utilizzo di corridoi di lancio ovvero tale attività non è interdetta dall’utilizzo di quelli esistenti e/o autorizzabili. Infatti il D.Lgs. n. 171/2005 definisce “natante da diporto” “…ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri”, definizione riprodotta nell’ordinanza n. 10/2019 della Capitaneria di Porto. Se è vero che l’allora vigente art. 27 del D.Lgs. n. 171/2005, prevedeva che “…l’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreativa o per usi turistici di carattere locale ....è disciplinata anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d’intesa con gli enti locali ...”, è però indiscutibile che l’introduzione da parte dell’autorità marittima di una sorta di divieto o di preclusione alle attività esercitate dai “natanti da diporto” è palesemente illegittima, anche per violazione della libertà di iniziativa economica e di libertà di stabilimento; - in parte qua, dunque, l’ordinanza n. 4/2020 è illegittima e tale illegittimità può essere sollevata in occasione dell’applicazione annuale che l’amministrazione fa dell’art. 16; - l’illegittimità dell’art. 16 discende dal fatto che l’introduzione della condizione che la partenza e l’arrivo dalle/alle spiagge delle unità date in locazione debba essere effettuata all’interno di idonei corridoi di lancio è frutto di una falsa ed errata applicazione della normativa in esame, tanto più che l’art. 27 D.Lgs. n. 171/2005 è stato totalmente novellato e attualmente prevede la possibilità di intervenire con ordinanza dell’autorità marittima, sempre d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative, solo nel caso di “…eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto ...”, certificando così l’eccezionalità dei poteri della Capitaneria di Porto. L’attività di noleggio e locazione svolta dal ricorrente, come legittimamente autorizzata, non ha alcun elemento o presupposto tale da poter essere qualificata come trasporto locale di passeggeri, tanto è vero che mai è stata accertata o sanzionata tale attività. E infatti: non vi è un collegamento predefinito tra due o più località; non vi è un orario prefissato o tassativo per la partenza e il rientro; non vi sono attività programmate e predefinite. Lo scopo dei singoli viaggi e trasporti è quello turistico/ricreativo, dove la scelta dell’itinerario può essere oggetto di cambiamento per le eventuali esigenze e necessità degli utenti. Il ricorrente, da tempo e senza aver mai ricevuto alcuna contestazione, ha sempre adempiuto ad ogni formalità relativa all’attività di locazione e noleggio; - per tali ragioni, non può che considerarsi illegittima e fuorviante l’interpretazione assunta dalla Capitaneria di Porto, poi fatta propria dal Comune, che vorrebbe ricondurre l’attività esercitata ad un trasporto di persone e quindi ad una tipologia di attività commerciale non consentita direttamente dalle spiagge. Peraltro, l’ordinanza della Capitaneria qui impugnata privilegia le prerogative e gli interessi dei concessionari di spiaggia, cui viene riservata in via esclusiva l’attività di noleggio da diporto, senza conducente (e dunque potenzialmente più pericolose per la pubblica incolumità), vietando iniziative economiche quali quelle del ricorrente, il che si pone in contrasto con la normativa regionale sovraordinata che le consente e con lo stesso Codice della nautica da diporto, nonché con gli stessi tradizionali usi del mare, senza che peraltro tali divieti siano supportati da alcun pubblico interesse. Il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. L’amministrazione comunale si è pronunciata con la coeva nota prot. n. 9509, evidenziando che l’istanza costituiva mera riproposizione tanto di quella originaria dell’ottobre 2020 quanto di quella del 12 marzo 2021. Il TAR ha premesso che: “- il privato che si veda rigettata un’istanza di rilascio di un atto ampliativo, salvo il caso in cui avverso tale diniego non sia formalmente esperibile un ricorso gerarchico, ha sempre la facoltà di chiedere all’amministrazione di rivedere la propria posizione esercitando il potere di autotutela; - ciò, però, non sospende i termini per l’impugnazione in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del diniego; - l’unica eccezione a tale regola si ha nel caso in cui l’amministrazione, prendendo spunto dall’istanza di autotutela, non proceda ad una nuova istruttoria la quale si concluda con l’adozione di un nuovo atto di diniego fondato tuttavia (solo o anche) su ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel primo provvedimento. Nella specie, però, il Comune si è limitato ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela e dunque non si è in presenza di un’eccezione alla suesposta regola generale. 7. Peraltro, con riguardo alla nuova istanza riferita al tratto di mare antistante i bagni W/Z o A/B il ricorso è ammissibile, in quanto, seppure è vero che l’utilità giuridica che il ricorrente si aspettava di ricavare presentando l’istanza è la stessa utilità sottesa alle precedenti istanze riferite al tratto di mare antistante i bagni X/Y, il fatto che la Capitaneria di Porto, prendendo spunto dall’istanza di autotutela presentata dal ricorrente, abbia ritenuto di riaprire l’istruttoria invera la condizione di cui si è detto al precedente § 6. (anche se, come si vedrà, il provvedimento finale di diniego adottato dal Comune con motivazione per relationem è in sé legittimo). In parte qua rileva inoltre il fatto che medio tempore è intervenuta la novella dell’art. 27 del D.Lgs. n. 171/2005, la quale, secondo la prospettazione del ricorrente, implicherebbe la “rivedibilità” dei precedenti dinieghi. Nel merito, però, il ricorso è infondato, in quanto, ad onta delle apparentemente suggestive considerazioni da cui muove parte ricorrente, la presente vicenda amministrativa si presenta di agevole lettura ed è stata peraltro ricostruita in maniera precisa dalla difesa comunale. 7.1. Anzitutto, va rilevato che l’art. 6 del Regolamento della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 2 (“Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche-ricreative”) - che nel ricorso introduttivo è trascritto solo in parte - dispone che “1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione. 2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti. 2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l’autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta…”. Una norma identica è contenuta nell’art. 6 del regolamento adottato dal Comune per disciplinare l’utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico-ricreative (regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2006). Come si può vedere, dunque, la normativa regionale distingue fra corridoi di lancio collocati nei tratti di mare antistanti le concessioni demaniali marittime (i quali possono essere autorizzati solo su istanza dei rispettivi concessionari) e corridoi collocati nei tratti di mare antistanti le c.d. spiagge libere (i quali possono essere autorizzati a circoli nautici, a operatori turistici e soggetti privati in genere). Da ciò consegue che, in base alla pertinente normativa regionale, l’istanza del ricorrente non poteva comunque essere accolta in quanto egli non è titolare di concessione demaniale marittima (mentre l’istanza si riferisce ad un tratto di mare antistante i bagni W/Z o, in alternativa, A/B). Per tale ragione non rilevano eventuali vizi procedimentali, visto che il contenuto dispositivo del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso. Né si può eccepire da parte del ricorrente che il Comune ha integrato in corso di causa la motivazione del provvedimento di diniego, e ciò in quanto è stato lo stesso ricorrente ad appellarsi al Reg. regionale n. 2/2004, di talché la difesa comunale ha ritenuto di dover precisare che l’istanza non sarebbe comunque accoglibile proprio in applicazione dell’art. 6 del Reg. n. 2/2004. La normativa regionale, poi, non pregiudica in alcun modo la libertà di iniziativa economica degli operatori turistici non titolari di concessione demaniale, in quanto essi hanno la possibilità di richiedere l’autorizzazione per corridoi di lancio da collocare davanti alle spiagge libere. Il collegamento fra la titolarità di una concessione demaniale e la possibilità di richiedere l’autorizzazione per un corridoio di lancio è in sé giustificato dal fatto che, come correttamente evidenzia la difesa comunale, il concessionario risponde, sotto vari profili, della sicurezza balneare negli specchi acquei antistanti lo stabilimento balneare da egli gestito, dovendo garantire un’adeguata informazione e alcuni servizi minimi in favore dei bagnanti (vedasi gli artt. 2, 4 e 5 dell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 18/2019 della Capitaneria di Porto). 7.2. A sua volta, la Capitaneria di Porto, nell’ambito delle proprie competenze, nel 2020 ha ritenuto di adeguare la disciplina relativa alle attività di noleggio di natanti dalle spiagge, modificando in parte l’art. 16 dell’Ordinanza n. 10/2019. La disposizione che rileva nel presente giudizio, ossia il comma 18, così recita attualmente: “…Nelle spiagge del Circondario Marittimo, possono essere effettuate esclusivamente le attività tipiche da spiaggia quali ad esempio la locazione di piccoli natanti, giochi d’acqua, mosconi, pedalò, jole, pattini, sandolini e similari da parte di coloro che risultano in possesso del titolo di concessione demaniale marittima rilasciato dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti (…) per svolgere la propria attività dalla spiaggia e devono attenersi alle seguenti ulteriori condizioni/prescrizioni: A). la partenza e l’arrivo dalle/alle spiagge delle unità date in locazione ad esclusione dei tipici natanti da spiaggia quali mosconi, pedalò, jole, pattini, sandolini e similari, deve avvenire all’interno di idonei corridoi di lancio. Le domande di autorizzazione per l’installazione di detti corridoi dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti…”. Ora, come spiegato dall’amministrazione marittima tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, tale decisione discende da alcune specifiche ragioni, ossia: - da un lato, tutelare la sicurezza dei bagnanti; - dall’altro lato, contrastare fenomeni di concorrenza sleale nei riguardi degli operatori autorizzati per il trasporto delle persone. Al riguardo va anzitutto evidenziato che l’art. 27, comma 9, del D.Lgs. n. 171/2005, come novellato dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 160/2020, stabilisce che “Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative”. Tale disposizione replica nella sostanza quella contenuta nel previgente art. 27, comma 6, del Codice della nautica da diporto, il quale stabiliva che “L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali”. Pertanto, sia al momento in cui ha adottato l’Ordinanza n. 4/2020, sia nel momento in cui si è pronunciata sull’istanza di autotutela presentata dall’odierno ricorrente, la Capitaneria di Porto ha agito nell’esercizio di un potere conferitole dalla norma statale di riferimento (per inciso, con riguardo alla stagione 2021 la Capitaneria, all’esito della riunione svoltasi in data 4 marzo 2021 e a cui hanno preso parte gli enti locali interessati, ha ritenuto di non dover ulteriormente modificare in parte qua l’art. 16 del regolamento sulla disciplina del diporto nautico). 7.3. Con riguardo alle suddette ragioni giustificative della decisione dell’autorità marittima, il Tribunale evidenzia che: - le limitazioni che la Capitaneria ha ritenuto di introdurre con riguardo alle attività di noleggio che possono essere svolte dalle spiagge non possono essere ritenute né illegittime per violazione di legge, né sproporzionate rispetto alle finalità perseguite dall’autorità marittima e né confliggenti con il principio di libertà dell’iniziativa economica; - quanto al primo profilo, è certamente vero che l’imbarcazione di proprietà del ricorrente, in ragione della sua lunghezza, non è classificabile, anche se per soli 3 cm, come “imbarcazione da diporto” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2005, bensì va classificata come “natante da diporto”, ma tale classificazione obbedisce ad esigenze diverse e specifiche rispetto a quelle perseguite dall’autorità marittima pesarese. La Capitaneria, al contrario, in un’ottica sostanzialistica finalizzata proprio all’obiettivo di perseguire la sicurezza della balneazione, nelle proprie ordinanze aventi ad oggetto la regolamentazione dell’attività di diporto nautico ha introdotto già nel precedente regolamento approvato con l’ordinanza n. 10/2019 il concetto di “piccolo natante” o di “natante da spiaggia”, non contemplato dalla normativa statale ma facilmente ricostruibile da un addetto ai lavori attraverso l’indicazione nella norma di alcune tipologie di imbarcazioni che sicuramente sono da qualificare come “piccoli natanti” o “natanti da spiaggia” (jole, sandolini, etc.). E non vi è bisogno di essere esperti del settore per comprendere che la presenza di un’imbarcazione di dimensioni notevoli (e non certo paragonabile per stazza ad un sandolino o a un moscone i quali, seppure condotti personalmente dal bagnante che li ha noleggiati, non costituiscono un pericolo rilevante per la sicurezza dei bagnanti) nello spazio di mare adiacente le concessioni demaniali rappresenta un pericolo per i bagnanti e per le imbarcazioni più piccole. Questa è una valutazione di merito, certamente prudenziale ma non per questo abnorme, della Capitaneria rispetto alla quale il sindacato del giudice si arresta al profilo della non manifesta illogicità o arbitrarietà; - quanto invece alla proporzionalità, la disposizione in parola implica solo che al ricorrente è inibito prelevare i passeggeri che noleggiano la barca nel tratto di mare adiacente le concessioni balneari indicate nelle varie istanze presentate, mentre non gli è vietato di effettuare l’imbarco dei gitanti nei moli del porto Gabicce o in altri luoghi a ciò deputati. Ne consegue ulteriormente che la norma in parola non incide ex se sulla libertà di iniziativa economica, perché al ricorrente non è precluso di svolgere la propria attività imprenditoriale; - quanto invece alla tutela della concorrenza, rilevano le numerose direttive ministeriali versate in atti dalla Capitaneria di Porto, le quali comprovano l’esistenza, in tutto il territorio nazionale, di fenomeni di elusione della normativa che disciplina il trasporto marittimo di passeggeri da parte di operatori che, formalmente, dichiarano di svolgere attività di nautica da diporto. Ed è questa l’ulteriore ragione, chiaramente esposta dalla Capitaneria nella nota prot. n. 10837 del 22 luglio 2020, per la quale si è ritenuto di meglio precisare quali sono le attività commerciali consentite direttamente dalle spiagge del Circondario. Al riguardo va precisato che, seppure dagli annunci pubblicitari relativi all’attività del ricorrente depositati in giudizio dall’Avvocatura erariale emergono alcuni tratti comuni con l’attività di trasporto delle persone (ad esempio, programmazione degli orari delle escursioni e dei relativi percorsi), nel presente giudizio non è necessario accertare con valore di giudicato quale sia la reale natura dell’attività del ricorrente, visto che in questa sede non vengono in rilievo provvedimenti sanzionatori adottati a carico del ricorrente. Il Tribunale ha richiamato le vicende denunciate a suo tempo dall’Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri solo per dare conto delle ragioni che hanno indotto la Capitaneria di Porto a modificare l’art. 16 del regolamento recante la disciplina del diporto nautico….”

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