Fideiussione omnibus redatta sul modello ABI 2003 - Clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. - Opposizione del fideiussore - nullità parziale - conseguenze

5.1.2023 Tribunale di Pesaro Sent. 5/2023 est. Mari

16/01/2023

…“Posta in decisione all’udienza del 12.10.2022 sulle seguenti conclusioni delle parti: per l’attore-opponente come da foglio depositato in data 7.10.2022 “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pesaro disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione anche inammissibile per tardività: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto anche perché proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata. Accertare previa disponenda CTU, la effettiva entità del credito dovuto all’opposto, statuito il divieto di anatocismo e verificato il rispetto del tasso massimo consentito dalla normativa antiusura. Dichiarata la nullità delle clausole agli artt. 2-5-6-7-8-10 della fideiussione 7.1.2004 e di quelle analoghe contenute nelle fideiussioni precedenti e/o successive ove esistenti per contrarietà all’art. 2 applicazione dell’art. 1955, 1956 e 1957 c.c. dichiarare nulla l’obbligazione fideiussoria ed estinta la fideiussione dichiarando che nulla è dovuto dai fideiussori all’opposta, anche per prescrizione ex artt. 2935-2946 c.c. del diritto non applicandosi alla obbligazione fideiussoria autonoma le regole interruttive della prescrizione ex art. 1957-1310 c.c. Con vittoria delle spese di lite.“ per la convenuta-opposta come da foglio depositato in data 5.10.2022 “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed emesse le più opportune declaratorie: -   in via principale, nel merito: rigettare la spiegata opposizione a d.i. in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.360/2020 emesso dall’intestato Tribunale in data 17/05/2020; -   In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da X nei confronti del sig. C e, conseguentemente, condannarlo al pagamento della somma di euro (omissis) oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, con ogni consequenziale statuizione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 20.7.2020 C ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.360/2020 emesso da questo Tribunale il 17.5.2020, su ricorso della Soc. V in qualità di procuratrice della Soc. X , nei confronti dei fideiussori C e S avente ad oggetto il pagamento di complessivi euro(omissis). Si tratta di una parte del più ampio credito vantato dalla Soc. X verso la debitrice principale W (fallita nel 2019), quantificato dalla banca in euro (omissis) per il rimborso di un mutuo stipulato il (omissis), oltre ad euro (omissis)  per il saldo negativo di un conto corrente chiuso nel giugno 2009 per recesso della banca. Il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti dei due fideiussori C ed S nei limiti della fideiussione omnibus da loro prestata il 7.1.2004, successivamente  ridotta all’importo  (omissis) con modifica del 13.2.2006. C ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, deducendo molteplici profili di nullità dei contratti. Si è costituita la Soc. X tramite la procuratrice Soc. V, la quale ha chiesto il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale osserva quanto segue. E’ documentata la stipulazione di una fideiussione omnibus il 7.1.2004 rilasciata da C insieme a S in favore della Banca (omissis) a garanzia dei debiti della società W. È documentato                                    anche che l’importo garantito venne diminuito ad euro (omissis) con modifica sottoscritta il 13.2.2006, ferme le altre condizioni della fideiussione (doc.11 e 12 del fascicolo monitorio). L’opponente ha dedotto la nullità totale o parziale della fideiussione bancaria in quanto stipulata in violazione della normativa antitrust – in particolare ha allegato che la fideiussione ricalca il modello ABI del 2003, censurato dalla AGCM - e ha eccepito anche l’estinzione del diritto di garanzia a causa del superamento del termine semestrale entro cui ex art.1957 c.c. il creditore aveva l’onere di far valere le sue ragioni di credito. L’eccezione di nullità parziale della fideiussione è fondata. E’ documentato che la fideiussione omnibus stipulata nel 2004 da C è conforme al modello ABI censurato nel 2005 dalla Banca d’Italia in qualità di Autorità Antitrust. L’opponente ha documentato oltre al testo del modello ABI anche la pronuncia n.55 del 2005 della Banca d’Italia (doc. 1 e 2 depositati dall’opponente con la prima memoria). Conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità va attribuita alla pronuncia della Banca d’Italia in qualità di Autorità Antitrust uno speciale valore probatorio all’interno del processo civile in cui il giudice di merito è chiamato a decidere se uno specifico contratto sia il prodotto a valle di una intesa anticoncorrenziale (v. Cass. n.13846/2019, Cass. n.18176/2019). La pronuncia della Autorità Garante costituisce una prova privilegiata dell’esistenza di una intesa anticoncorrenziale. Nel caso di specie, per tutti i motivi analiticamente esposti dalla Banca d’Italia nel provvedimento n.55/2005, a cui si rimanda, deve concludersi che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus elaborato dall’ABI nel 2003 contiene disposizioni illecite, che violano l’art.2 comma 2 lett.a) L. n.287/1990; le clausole lesive della concorrenza sono precisamente quelle contenute negli artt.2, 6 e 8 dello schema ABI. Ne consegue che sono nulle le omologhe clausole contenute nella fideiussione stipulata da C che hanno dato attuazione all’intesa anticoncorrenziale conclusa a monte tra le banche. Il rapporto di “derivazione” tra l’intesa anticoncorrenziale e il contratto per cui è causa trova riscontro probatorio non solo nella conformità del testo, ma anche nella perfetta sovrapposizione temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dall’ABI e la fideiussione rilasciata da C nel 2004. Per il principio della conservazione degli atti, la nullità non si estende all’intero contratto, ma resta limitata alle sole clausole n.2, 6 e 8 (v. Cass. n.24044/2019; S.U. n.41994/2021). Infatti, valutato l’oggetto e il contenuto complessivo della fideiussione, non può ritenersi provata l’esistenza della condizione posta dall’art.1419 c.c.: non risulta cioè che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza le clausole n.2, 6 e 8 (non vi è prova che la banca avrebbe preferito non avere nessuna fideiussione piuttosto che avere una fideiussione priva di quelle tre clausole; non vi è prova che il garante non avrebbe rilasciato la fideiussione senza le tre clausole il cui contenuto era favorevole alla controparte). L’opponente ha eccepito che in conseguenza dell’invalidità della clausola 6 – che derogava alla previsione normativa contenuta nell’art.1957 c.c. – la fideiussione ha perso efficacia, in quanto la banca non ha provveduto ad escutere il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione ed è quindi decaduta dalla garanzia. L’eccezione è fondata. La parte opposta ha dedotto e documentato che i contratti bancari si sono risolti in seguito alla intimazione di risoluzione comunicata dalla banca alla debitrice principale con lettera del 9.6.2009 (doc. 6 della parte opposta). Dal momento della risoluzione il credito della banca - composto dal capitale dato a mutuo, oltre interessi e saldo negativo del conto corrente - è diventato interamente ed immediatamente  esigibile. Da tale data ha  iniziato a decorrere il termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c. Sul significato del termine “istanze” contenuto nell’art. 1957 c.c. l’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato: la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore - a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo - tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato; l’invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da esecuzione non costituisce "istanza" ai fini dell'art. 1957 (v. Cass. 6823/2001, n.1724/2016). Nel caso di specie è documentata una richiesta di pagamento della banca del 6.3.2018, formulata a nove anni di distanza dalla scadenza dell’obbligazione (si è detto sopra che i contratti erano stati risolti con diffida del giugno 2009) (doc. 5 della parte opposta). La parte opposta ha dedotto che aveva promosso una procedura esecutiva immobiliare ai danni della Soc. W rubricata al  n.3085/2012 R. Es. Immobil. Tribunale di Pesaro; la circostanza non è documentata; ma, in ogni caso, una procedura esecutiva promossa nel 2012 sarebbe comunque tardiva rispetto al termine semestrale decorrente dal giugno 2009. Né può ritenersi che la clausola inserita nell’art.7 della fideiussione contenga una deroga all’art.1957 c.c. o comunque che sia sufficiente ad evitare la decadenza prevista dall’art.1957 c.c., diversamente da quanto sostenuto dalla parte opposta. L’art.7 semplicemente recita “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio.” La clausola non menziona l’art.1957 c.c. e non prevede affatto che la banca sia esonerata dall’obbligo di far valere le sue ragioni     entro     sei     mesi     dalla    scadenza      formulazione letterale della clausola non consente obiettivamente di concludere che il suo significato fosse quello di derogare alla disciplina normativa dettata dall’art.1957 c.c. La clausola si limita a stabilire che la banca richiede il pagamento al fideiussore con una semplice richiesta scritta, senza altre formalità, e che l’obbligo di pagamento del garante decorre immediatamente. Qualora nell’intenzione della banca - che ha predisposto il contratto – quella clausola dovesse servire a derogare la normativa dettata dall’art.1957 c.c., sarebbe stato onere del predisponente formularla in modo chiaro ed inequivocabile, così da far comprendere senza margini di ambiguità che la banca era esonerata dal rispetto del termine di decadenza di sei mesi previsto dal cod. civ. in materia di fideiussione. Per i motivi sopra esposti, in applicazione dell’art.1957 c.c., deve concludersi che la banca è decaduta dalla garanzia nei confronti di C e quindi  la fideiussione è estinta. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell’opponente C. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM n.55/14 in base al valore della controversia e al contenuto della attività difensiva svolta. (omissis)

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