Imposta di registro – atto di vendita – accertamento dell’ufficio notificato al notaio rogante – pagamento con somme già depositate dal cliente – effetti – responsabilità professionale – insussistenza - motivi

1.4.2022 – Trib. Pesaro – Sent. 251/2022 – Est. Melucci

08/04/2022

… “MOTIVAZIONE 1 - Con atto di citazione notificato il 26.11.2018 X S.r.l. conveniva in giudizio P, esponendo d’aver acquistato per atto notaio V in data 10.5.2010 un terreno edificabile; che l’Agenzia delle entrate aveva notificato atto di liquidazione dell’imposta di registro nell’importo ordinario; che, versata dal notaio la somma pretesa dall’ufficio, pari ad €.28.200,00, essa attrice aveva conferito incarico a P, dottore commercialista, al fine ottenere la restituzione della somma; che quest’ultimo, anziché impugnare l’avviso di liquidazione, aveva proposto istanza di rimborso, presentando poi ricorso avverso il silenzio rifiuto; che l’impugnazione era stata dichiarata inammissibile dagli organi di giustizia tributaria con aggravio di spese processuali; che, ove fosse stata proposta tempestiva impugnazione all’avviso di liquidazione, il ricorso avrebbe avuto esito positivo. Tanto premesso, l’attrice domandava che il P fosse condannato al risarcimento del danno in misura pari alla somma indicata, oltre €.3.104,89 per spese legali di soccombenza del giudizio tributario, nonché rivalutazione ed interessi. Si costituiva P, il quale contestava la domanda, eccependo che alcuna responsabilità poteva essergli imputata per la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, sul rilievo che unico legittimato era il notaio destinatario dell’atto; che l’esito positivo del ricorso non era certo. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, chiedendo di chiamare in causa il notaio, per essere dallo stesso garantito. Disposto il differimento della prima udienza, il notaio V restava contumace. L’istruttoria era documentale. La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all’udienza dell’11.11.2021. 2 – Il rapporto professionale non è contestato, come pure il relativo oggetto, ossia il recupero dall’amministrazione finanziaria della somma che parte attrice assume indebitamente versata al fisco (v. comparsa di risposta pg. 3) Parimenti incontestata è l’avvenuta presentazione alla Commissione tributaria di un ricorso da parte del convenuto avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso presentata dalla società, sempre su indicazione del convenuto, ricorso poi dichiarato inammissibile per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione. Su tali basi, viene formulato al convenuto un duplice addebito di responsabilità: a) l’aver omesso l’impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato al notaio; b) l’aver formulato un’erronea ed inutile istanza di rimborso. Le condotte indicate, secondo la prospettazione, sono causa di due distinti pregiudizi: a) la perdita della somma corrisposta all’amministrazione fiscale, quale conseguenza dell’omessa impugnazione; b) le spese legali sostenute per l’inutile impugnazione avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Quanto al primo addebito, il convenuto assume che non avrebbe potuto impugnare l’avviso di liquidazione, perché notificato al solo notaio, che sarebbe dunque l’unico legittimato all’azione giudiziale. L’assunto non è condivisibile, posto che, secondo l’indirizzo prevalente, “in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo” (Cass. 2010 n. 18493; conforme Cass. 2020 n. 25119). E’ piuttosto da rilevare che, secondo costante orientamento, dalla legittima notifica dell’avviso di liquidazione al notaio responsabile d'imposta consegue che il pagamento seguito a tale notifica ha l’effetto di definire il rapporto tributario anche con i soggetti nei cui confronti viene richiesta la registrazione. Infatti, secondo quanto dispone l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale, "ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri"; ne deriva che l'amministrazione finanziaria creditrice, in quanto ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non ha alcun dovere di notificare l'avviso anche ai soggetti predetti. Né questi ultimi, dopo il pagamento effettuato da parte del responsabile d'imposta, possono richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria senza vanificare la facoltà di scelta del creditore di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali. In altri termini, se fosse consentito al coobbligato non destinatario dell'avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. D'altra parte, salvo prova contraria, nei rapporti con il creditore si presume che l'obbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. (cfr. Cass. 2007 n. 4047; conformi Cass. 2014 n. 15005; Cass. 2020 n. 25119). Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso. Con la ulteriore conseguenza che il rapporto tributario deve considerarsi definito senza che vi sia la possibilità di richiedere il rimborso di quanto pagato. Semmai, il coobbligato "dissenziente" potrà far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. Nella specie, poi, è pacifico che la società ebbe a versare anticipatamente al notaio l’importo necessario per far fronte al pagamento dell'imposta di registro senza agevolazione, con somma che normalmente viene richiesta direttamente allo stesso notaio in quanto responsabile d'imposta (v. citazione pg. 2). Tale circostanza non può che avere il significato “del consenso anticipato al pagamento dell'imposta nel momento in cui sarebbe stata richiesta al notaio, sollevando quest'ultimo dall'onere di esercitare poi il diritto di rivalsa (Cass. 2007 n. 4047 in motivazione). E’ appena il caso di aggiungere che sull’effetto estintivo del debito solidale di imposta, non ha alcuna incidenza la riserva di ripetizione espressa, nel caso concreto, dal notaio – non anche dalle parti - in sede di adempimento, atteso che l’effetto estintivo consegue ex lege al pagamento (art. 1299 c.c.). Da quanto esposto deriva che, ove fosse stata proposta impugnazione avverso l’avviso di accertamento, l’impugnazione medesima non avrebbe avuto possibilità di esito favorevole. Il comportamento omissivo del convenuto non è, dunque, in rapporto causale con il danno rappresentato dall’imposta pagata e non recuperata. A diversa conclusione si deve pervenire riguardo al secondo profilo di responsabilità, atteso che la proposta impugnazione del silenzio dell’amministrazione si palesava del tutto inutile, siccome destinata alla sicura inammissibilità in ragione della mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione. E’ del resto lo stesso convenuto a riconoscere che l’iniziativa intrapresa fosse “rimedio in sé e per sé erroneo e per tale inefficace” (v. conclusionale pg. 11), essendo poi pacifico che da detta iniziativa derivarono le spese processuali inutilmente sostenute dalla società attrice, costituenti come tale danno emergente nell’importo indicato in citazione. La domanda va, pertanto, accolta per la somma di €.3.104,89. Su tale somma oggetto di debito di valore spetta all’attrice la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati) dal pagamento (9.10.2018: v. doc. 13 attrice) alla data della presente sentenza. (omissis) 3 – Quanto alla domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del notaio, ne va disposto il rigetto, giacché l’unico profilo di responsabilità accertato esula dalle prestazioni dello stesso contumace, rimasto estraneo tanto alla presentazione dell’istanza di rimborso, quanto alla successiva impugnazione giudicata inammissibile. (omissis)

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