Risarcimento danni da interruzione somministrazione energia elettrica - onere della prova - disciplina

13.01.2018 Tribunale di Pesaro - Sentenza 26/2018 - Est. L. Pini

13/01/2018

..."Fatto e diritto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. X conveniva in giudizio la società V. al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno asseritamente patito.

A supporto della propria iniziativa giudiziale, l'attore riferiva che aveva stipulato con la controparte un contratto di fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione per la propria abitazione; la rete gestita da V. subiva svariate interruzioni (alle ore 20:13 con ripristino dopo circa un minuto e alle ore 21:57 con ripristini ripetuti quattro volte nell'arco di un minuto circa); che dette reiterate interruzioni e  riattivazioni con i correlativi sbalzi di tensione avevano provocato danni alle apparecchiature elettroniche; che tali circostanze, peraltro accertate sia dalla società M. che da altra impresa che si occupa della manutenzione dell'impianto idrico dell'abitazione, avevano reso necessario la sostituzione degli apparati lesionati per un costo complessivo di €_______ cui aggiunge ulteriori €______ per il disagio connesso alla privazione dei servizi per circa un mese.

Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, concludendo per il rigetto della avversa domanda, esponeva che la prima interruzione verificatasi era dipesa da blackout del tutto improvviso ed imprevedibile mentre la seconda da un guasto di un cavo interrato a media tensione; che alcun rimprovero poteva essere mosso avendo provveduto a ripristinare la fornitura in tempi contenuti; che, peraltro, l'attore nemmeno aveva adottato precauzioni onde prevenire simili eventualità; che difettava inoltre la prova sia della loro riconducibilità causale e sia del loro preciso ammontare.

Costituisce ormai orientamento consolidato, quantomeno a far data della nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 13533/01), quello secondo cui " In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa..." (tra le tante, cass. n. 826/15).

Posto che, nel caso di specie, non è in discussione che l'azione risarcitoria intrapresa dall'attore sia di tipo contrattuale (il sig. X, nella propria citazione, infatti premette - la circostanza non è contestata - di aver stipulato con la società convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione), su quest'ultimo incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale, dell'esistenza del danno e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte indicato come causa efficiente del pregiudizio lamentato, incombendo viceversa sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.

Così tracciate, in termini di principio, le coordinate di riferimento, va osservato - passando ad esaminare l'ipotesi qui in discorso - che il sig. X assolveva il proprio onere probatorio indicando il, peraltro non contestato (e quindi non bisognoso di prova), titolo contrattuale e allegando l'avverso inadempimento consistito nella reiterata interruzione della fornitura di energia elettrica.

Sostiene al riguardo la società convenuta - non negando l'effettiva sospensione dell'elettricità - che si fosse tuttavia trattato di due accadimenti di natura accidentale non imputabili al distributore, così come asseritamente confermato dal proprio doc. 4.

In esso si legge che, quanto alla causa della prima interruzione (durata complessivamente un minuto), essa era irrogata e non risultavano informazioni precise, potendo la stessa dipendere da svariati fattori e, quanto alla seconda interruzione (durata complessivamente 117 minuti), che era dipesa da un guasto su un cavo interrato.

Appare chiaro, tuttavia, che ciò non basti alla società V. per dar prova della non imputabilità dell'arresto temporaneo della fornitura.

Anzitutto, la documentazione in questione risulta unilateralmente formata dalla stessa parte convenuta che se ne intende giovare ( e che quindi - ove contesta - non può assumere significativa consistenza probatoria). A ciò si aggiunga che, in ordine al primo evento, non viene, invero, offerta la prova positiva del fortuita, ma viene soltanto affermato di non aver la possibilità di disporre di informazioni adeguate per spiegare il fenomeno. In simili casi, stante la presunzione di colpa che governa la responsabilità del debitore in presenza dell'inadempimento, l'incertezza rimane a carico di quest'ultimo, traducendosi in una carenza di prova del fatto impeditivo. In ordine al secondo episodio interruttivo, invece, precisato che il guasto risaliva ad un cavo interrato, alcuna concreta dimostrazione veniva offerta né in ordine alla tipologia di guasto, né alla sua natura eccezionale e né all'attività di monitoraggio concretamente attuata.

Appare, quindi, evidente che la tesi della convenuta, la quale non articolava richieste di prova e non forniva alcuna consulenza di parte sul punto, non può dirsi dimostrata in quanto basata unicamente su quanto dalla stessa affermato e sulla documentazione dalla stessa formata.

L'interruzione della fornitura, quindi, deve ritenersi imputabili a V.

I testi esaminati riferivano poi che gli elettrodomestici del sig. X avevano effettivamente subito i danni lamentati.

In materia risarcitoria (anche contrattuale) la prova della causalità tra inadempimento e danno permane a carico del danneggiato. Nel caso di specie, assodata - come vito - l'esistenza dei guasti agli apparecchi elettrici del sig. X, tale prova può ritenersi raggiunta per via presuntiva, tenuto conto sia della obiettiva verosimiglianza della circostanza che la loro origine fosse ravvisabile nelle ripetute interruzione e correlativi ripristini di energia elettrica ( ciò è quanto affermava anche il teste) e sia dall'assenza della prova di causa alternative ( ad es. precedenti malfunzionamenti di tali apparecchi o loro pregressi difetti).

Deve pertanto concludersi nel senso della riferibilità alla convenuta dell'evento dannoso.

Ciò posto, è possibile esaminare la consistenza del pregiudizio lamentato dall'attore.

A questo proposito, sostiene la società convenuta che la controparte non aveva fornito alcuna prova dell'adozione di precauzioni per i casi di abbassamento o addirittura mancanza della tensione.

Per come formulata, l'eccezione - -non alludendo a forme di cooperazione attiva dell'attore rispetto all'inadempimento - pare riconducibile al co. 2 dell'art. 1227 c.c. che, come noto, esclude il risarcimento per i danni che il convenuto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Tale esimente, tuttavia, deve essere oggetto di prova ad opera della parte eccipiente e non dell'attore. Nel caso di specie ciò difetta posto che, oltre a non essere indicate le misure che il sig. X avrebbe dovuto adottare, nemmeno è possibile comprendere se tali misure avrebbero effettivamente impedito il danneggiamento delle apparecchiature.

Alcuna 8parziale) incidenza circa la produzione del danno è quindi possibile ascrivere al sig. X.

Il teste confermava che l'interruzione e i successivi ripetuti tentativi di ripristino avevano danneggiato la centralina e che quindi si rendeva necessario provvedere alla sostituzione della centralina stessa al costo di euro_______ (oltre iva) come da doc. 4 attoreo. Parimenti, il teste, riconosceva il doc. 6 attoreo e ribadiva come, a causa delle interruzioni e dei plurimi tentativi di ripristino, si fossero danneggiati i beni elencati nel citato documento e si dovessero sostituire al costo complessivo di euro ______(oltre iva).

Il ristoro di tali pregiudizi patrimoniali, pertanto, deve essere posto a carico della società convenuta, non potendosi parlare di conseguenze dannose del tutto imprevedibili.

Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore pretesa risarcitoria di euro_______ connessa al "disagio della privazione dei servizi per circa un mese".

Sul punto, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che " Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito" (cass. n. 5096/13). Come visto, l'attore fonda la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale sul disagio connesso alla privazione di alcuni servizi per circa un mese.

Appare, quindi, chiaro come non venga in considerazione la lesione di alcun diritto inviolabilmente tutelato dalla Costituzione, ma solo un incomodo non in grado di fondare alcun ristoro, in conformità a quanto costantemente ritenuto al riguardo dalla Suprema Corte secondo cui " Il risarcimento del danno non patrimoniale e ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga la novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza" (cass. n. 1766/14).....

(OMISSIS)....

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